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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26412/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma, in appello, della condanna per bancarotta patrimoniale (capo a), bancarotta preferenziale (capo b) e bancarotta documentale (capo c) in qualità di legale rappresentante della societaà Farrugia s.r.l. I motivi di doglianza: 1) insufficiente prova del dolo per la bancarotta patrimoniale (contestata "ingenuità" delle condotte); 2) per la bancarotta preferenziale contestata la finalità di prosecuzione dell'attività d'impresa e l'assenza del dolo specifico; 3) eccezione di prescrizione per il reato sub b); 4) censura sulla qualificazione della fattispecie documentale (mera negligenza vs dolo) e richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto, ma ha accolto d'ufficio la questione della prescrizione per il reato indicato al capo b), dichiarandolo estinto per prescrizione con decorrenza al 7 maggio 2018; ha inoltre rilevato errori nel trattamento sanzionatorio (uso improprio della continuazione tra reati di bancarotta in luogo dell'aggravante ex art. 219, secondo comma, n.1 l.f., nonché applicazione illegittima dell'aumento ex art. 81 c.p.), e la illegittimità della determinazione delle pene accessorie basata su una norma poi dichiarata incostituzionale. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al reato sub b) (estinto per prescrizione) e annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo esame esclusivamente del trattamento sanzionatorio (pena principale e pene accessorie) al fine di eliminare l'aumento illegittimo e determinare concretamente le pene accessorie secondo i criteri di legge.

Norme richiamate

  • art. 216, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento)

    la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa

    la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionalità della formulazione che fissa automaticamente la durata a dieci anni; la Cassazione richiama che le pene accessorie con termine non fisso devono essere determinate concretamente dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p.

  • art. 216, comma terzo, L. fall.

    la compensazione o accordi tra creditori posti in periodo di insolvenza possono integrare bancarotta preferenziale se finalizzati a favorire alcuni creditori a danno degli altri; la Cassazione ribadisce che il momento temporale e la riconducibilità societaria (nucleo familiare) sono indici rilevanti per il dolo.

  • art. 217, L. fall.

    rilevato in tema di qualificazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e degli elementi del dolo richiesti; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del dolo sulla base della sistematica distrazione di beni o corrispettivi annotati in bilancio e non rinvenuti.

  • art. 219, secondo comma, n. 1, L. fall.

    distinzione tra applicazione della continuazione e aggravante della continuazione fallimentare: la Corte osserva che i giudici di merito hanno usato la continuazione tra reati di bancarotta sottraendone l'effetto alle circostanze attenuanti e applicando poi l'aumento ex art. 81 c.p., risultando così in una determinazione della pena non irrogabile per legge.

  • art. 81 c.p.

    la Corte ha rilevato l'errore nell'applicazione dell'aumento previsto dall'art. 81 c.p. quando i reati sono stati trattati con il criterio della continuazione, generando una pena illegale che impone la riformulazione del trattamento sanzionatorio in sede di rinvio.

  • art. 1252 c.c. e art. 56 L. fall.

    pur essendo la compensazione in linea generale consentita, la giurisprudenza e la Cassazione chiariscono che, se l'accordo avviene in condizione di insolvenza e mira a favorire alcuni creditori a danno di altri, può integrare reato di bancarotta preferenziale.

  • art. 603 c.p.p.

    rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Cassazione conferma che l'ulteriore prova perizia può essere disposta in appello solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti; il rigetto non è censurabile se la motivazione non mostra incertezza decisoria.

  • art. 129, comma secondo, c.p.p.

    richiamato con riferimento alla declaratoria di proscioglimento quando emergano elementi idonei ad escludere il fatto o la responsabilità, ma la Corte rileva che le censure non hanno dimostrato tali elementi con la necessaria chiarezza.

  • art. 133 c.p.

    criteri per la determinazione concreta delle pene accessorie: la Cassazione richiama che, dopo la pronuncia di incostituzionalità, il giudice deve commisurare le pene accessorie in concreto secondo questi criteri.

Massime di principio

  • La compensazione o pagamenti tra soggetti collegati posti in periodo di insolvenza possono costituire bancarotta preferenziale se finalizzati a favorire alcuni creditori e a danneggiare gli altri; il momento temporale (prossimità alla crisi/fase liquidatoria) e la riconducibilità societaria (stesso nucleo familiare) sono fattori indiziari importanti del dolo.
  • La sistematica sottrazione di beni annotati in bilancio e la mancata rendicontazione costituiscono indici forti del dolo per bancarotta patrimoniale fraudolenta; in tali ipotesi non occorrono ulteriori indici di fraudolenza.
  • La prescrizione va valutata in relazione ai termini e alle sospensioni intervenute (es. sospensione di 180 giorni per rinvii su istanza di parte): se decorre prima della deliberazione, il reato deve essere dichiarato estinto d'ufficio in Cassazione.
  • Il giudice non può applicare meccanicamente aumenti ex art. 81 c.p. quando i reati sono stati trattati come continuazione: occorre coerenza tra la qualificazione giuridica dei fatti e il meccanismo di determinazione della pena; l'uso errato può determinare annullamento con rinvio per nuovo esame della pena.
  • A seguito di declaratoria di incostituzionalità di una disposizione che fissa automaticamente la durata delle pene accessorie, il giudice deve determinare concretamente la loro durata secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; la violazione di ciò costituisce vizio rilevabile d'ufficio.
  • Le censure ripetitive e non specificamente argomentate rispetto alla decisione di merito sono spesso ritenute inammissibili: la Cassazione richiede una critica motivata e non la mera reiterazione delle stesse argomentazioni gi  valutate in appello.

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