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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04258/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo di specificità e generico, in quanto non veniva indicato con chiarezza a quale dei vizi di cui all'art. 606 c.p.p. si intendesse ricondurre l'impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 23/05/2025, che aveva confermato la responsabilità per truffa e il relativo trattamento sanzionatorio. Dal testo emerge però che il ricorso si limitava a una mera elencazione di motivi, solo apparentemente riferiti alla correttezza della motivazione sulla responsabilità e sulla pena, senza indicare in modo specifico le ragioni di diritto poste a fondamento della richiesta di annullamento. Mancava inoltre la correlazione tra le argomentazioni della sentenza impugnata e quelle dell'atto di impugnazione, con conseguente genericità dei motivi e omissione dell'indicazione del vizio ricondotto ai casi tipici dell'art. 606 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Norma incriminatrice del reato oggetto del giudizio di merito, richiamata solo per individuare la fattispecie contestata.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il ricorrente non indica specificamente a quale vizio tipico intenda ricondurre le censure, con formulazione generica dei motivi.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e intelligibili, con chiara indicazione del vizio denunciato tra quelli tipizzati dall'art. 606 c.p.p.; la mera elencazione di doglianze non basta.
  • La censura deve confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata, indicando la correlazione tra le ragioni poste a base del provvedimento e quelle dedotte nel ricorso; l'omesso confronto rende il motivo generico.
  • Quando i motivi sono privi della necessaria specificazione delle ragioni di diritto, il ricorso è inammissibile, con le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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