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Circolare

Circolare numero 54 del 13-04-2012

L'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ha introdotto il potere sostitutivo della stazione appaltante nei confronti dell’ Inps, dell’Inail e, in caso di imprese edili, della Cassa edile in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore accertata con il Durc.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come va attivato e gestito l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 quando il Durc segnala irregolarità contributive dell'esecutore o del subappaltatore. Vengono precisati i soggetti tenuti ad attivarsi, le modalità di versamento agli enti previdenziali e alle Casse edili, il rapporto con le verifiche ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, nonché la procedura operativa da seguire tramite comunicazione preventiva, modello F24 e controlli sull'attualità del debito. La circolare disciplina anche i casi di subappalto e di irregolarità parzialmente coperta dal credito della stazione appaltante.

Chiarimenti sull'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Durc irregolare nei contratti pubblici

Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Durc irregolare

La circolare fornisce chiarimenti operativi sull'applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che introduce il potere sostitutivo della stazione appaltante nei contratti pubblici in presenza di Durc irregolare. L'obiettivo è garantire il pagamento diretto agli enti previdenziali e, per le imprese edili, alle Casse edili, delle somme corrispondenti alle inadempienze contributive riscontrate in capo all'esecutore o al subappaltatore.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

L'intervento sostitutivo opera nell'ambito dei contratti pubblici, come definiti dal D.Lgs. n. 163/2006, e si attiva quando il Durc segnala irregolarità riferite a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto. La stazione appaltante obbligata al versamento è individuata tra le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori richiamati dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 207/2010.

Modalità di intervento nei confronti dell'esecutore

Quando l'irregolarità riguarda l'esecutore del contratto, il responsabile del procedimento deve trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alle inadempienze risultanti dal Durc e versarlo direttamente agli enti competenti. Prima di attivare il pagamento sostitutivo, la stazione appaltante deve applicare sull'importo in pagamento la ritenuta dello 0,50 per cento, che potrà essere svincolata solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità e previo rilascio di Durc regolare.

La circolare precisa inoltre che l'intervento sostitutivo non opera solo quando il credito della stazione appaltante è sufficiente a coprire integralmente le irregolarità evidenziate, ma anche quando copre soltanto una parte del debito. In tale ipotesi, il pagamento agli enti deve avvenire in proporzione alle irregolarità segnalate.

Modalità di intervento nei casi di subappalto

Le medesime regole si applicano anche alle irregolarità contributive dei subappaltatori. In questa ipotesi la stazione appaltante può versare agli enti interessati le somme nei limiti del debito che l'appaltatore vanta nei confronti del subappaltatore. Se l'appaltatore non è esposto verso il subappaltatore e il pagamento sostitutivo è stato effettuato nei limiti consentiti, l'eventuale residuo può essere corrisposto all'appaltatore nei cui confronti risulti la regolarità contributiva.

Rapporto con le verifiche ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973

Il Ministero del Lavoro ritiene che la disciplina dell'intervento sostitutivo non sia incompatibile con le verifiche previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973. Anzi, poiché l'intervento sostitutivo è finalizzato a soddisfare la pretesa creditoria degli enti previdenziali e delle Casse edili, esso deve avere applicazione prioritaria rispetto al procedimento di verifica dei debiti verso l'erario.

Comunicazione preventiva e procedura operativa

Ricevuto un Durc irregolare, la stazione appaltante deve inviare via PEC alla sede Inps che ha accertato l'inadempienza la comunicazione preventiva di volontà di attivare l'intervento sostitutivo. La comunicazione va trasmessa mediante il modello allegato predisposto per semplificare la gestione della procedura e deve contenere l'importo che la stazione appaltante intende versare.

La sede Inps, ricevuta la comunicazione, deve riscontrarla con un modello dedicato, indicando la conferma o la variazione dell'importo da versare, tenendo conto del principio di proporzionalità e di eventuali riduzioni del debito contributivo intervenute nel frattempo. La circolare raccomanda che il pagamento sia effettuato non oltre 30 giorni e che l'avvenuto versamento sia comunicato all'indirizzo PEC o email della sede Inps competente.

Modalità di versamento tramite modello F24

Il pagamento sostitutivo deve essere eseguito con le stesse modalità previste per l'adempimento contributivo dell'esecutore o del subappaltatore. A seguito della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E dell'11 aprile 2012, nella tabella dei codici identificativi del modello F24 è stato istituito il codice "51", corrispondente a "Intervento sostitutivo - art. 4 del D.P.R. n. 207/2010".

Nella sezione "Contribuente" del modello F24 devono essere riportati i dati del beneficiario del pagamento, mentre nel campo relativo al "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore" deve essere indicato il codice fiscale della stazione appaltante versante, collegato al codice identificativo previsto. La compilazione della sezione INPS deve avvenire secondo le istruzioni contenute nel riscontro che la stazione appaltante riceve dalla sede Inps.

Verifica dell'attualità dell'inadempienza e gestione delle richieste concorrenti

La circolare sottolinea che, tra l'emissione del Durc, la comunicazione preventiva e il pagamento, l'importo dell'inadempienza può diminuire per effetto di pagamenti successivi o di partite a credito maturate nel frattempo. Per questo, al momento della ricezione della comunicazione preventiva, l'operatore della funzione gestione del credito deve verificare l'attualità del debito e considerare le eventuali variazioni intervenute dopo la data di emissione del Durc.

Tale verifica deve essere effettuata sulla base dello stato degli atti e delle registrazioni presenti negli archivi dell'Istituto alla data di conclusione dell'istruttoria. Se emergono più attivazioni di intervento sostitutivo da stazioni appaltanti diverse, le sedi devono trattare le comunicazioni secondo l'ordine cronologico di arrivo, verificando per ciascuna l'importo attualizzato dell'irregolarità, così da evitare l'acquisizione di versamenti non dovuti e la necessità di restituirli alla stazione appaltante.

Punti principali

Ambito e soggetti obbligati

L'intervento sostitutivo si applica nei contratti pubblici quando il Durc risulta irregolare per uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto. L'obbligo di effettuare il pagamento sostitutivo grava sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli organismi di diritto pubblico, sugli enti aggiudicatori e sugli altri soggetti aggiudicatori.

Modalità di intervento sull'esecutore

In presenza di Durc irregolare dell'esecutore, il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alle inadempienze accertate e lo versa direttamente a Inps, Inail e, per le imprese edili, anche alle Casse edili. Prima del versamento va operata la ritenuta dello 0,50 per cento, svincolabile solo in sede di liquidazione finale dopo collaudo o verifica di conformità e previo Durc regolare. Se il debito della stazione appaltante copre solo in parte l'irregolarità, il versamento va effettuato proporzionalmente.

Intervento sostitutivo nel subappalto

L'intervento sostitutivo opera anche per le irregolarità dei subappaltatori. In questo caso la stazione appaltante può pagare gli enti previdenziali nei limiti del debito che l'appaltatore ha verso il subappaltatore; se non vi è esposizione debitoria dell'appaltatore, l'eventuale residuo può essere pagato all'appaltatore regolare.

Rapporto con l'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973

La circolare afferma che l'intervento sostitutivo non appare interferire con le verifiche ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973. Al contrario, la disciplina dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 deve avere applicazione prioritaria, poiché è finalizzata a soddisfare la pretesa creditoria degli enti previdenziali interessati.

Comunicazione preventiva e modello operativo

Ricevuto un Durc irregolare, la stazione appaltante deve comunicare via PEC alla sede Inps che ha accertato l'inadempienza la volontà di attivare l'intervento sostitutivo, usando il modello allegato. Nella comunicazione va indicato l'importo che si intende versare, nel rispetto delle indicazioni ministeriali.

Versamento tramite F24 e codice identificativo

Il pagamento deve essere eseguito con le stesse modalità previste per l'adempimento contributivo dell'esecutore o del subappaltatore. L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice '51' nella tabella dei codici identificativi dell'F24, con il significato di 'Intervento sostitutivo - art. 4 del D.P.R. n. 207/2010'. La sezione contribuente deve riportare i dati del beneficiario del pagamento, mentre nel campo relativo al coobbligato deve essere indicato il codice fiscale della stazione appaltante versante.

Tempi di risposta e aggiornamento dell'importo

La sede Inps deve riscontrare la comunicazione preventiva con un modello dedicato, confermando o rideterminando l'importo da versare in base al principio di proporzionalità e alle eventuali variazioni intervenute dopo l'emissione del Durc. Il pagamento dovrebbe essere effettuato non oltre 30 giorni e la prova dell'avvenuto adempimento deve essere inviata alla sede Inps competente.

Verifica dell'attualità del debito e ordine cronologico delle istanze

Alla ricezione della comunicazione preventiva, la funzione gestione del credito deve verificare l'attualità dell'inadempienza contributiva, tenendo conto di eventuali pagamenti o partite a credito maturate dopo l'emissione del Durc, definire le specifiche del pagamento F24 e trasmettere il riscontro entro il terzo giorno. Se arrivano più richieste da stazioni appaltanti diverse, le sedi devono trattarle in ordine cronologico, per evitare versamenti non dovuti da restituire tempestivamente.

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