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Circolare

Circolare numero 51 del 30-03-2012

Chiarimenti e precisazioni in materia di sgravio contributivo, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, introdotto dalla legge n. 247/2007. Indicazioni per l’anno 2010. Modalità da seguire per richiedere, esclusivamente in via telematica, l’incentivo in questione; criteri di ammissione al beneficio. L’apertura della procedura per l’invio delle domande sarà portata a conoscenza successivamente.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce le regole per ottenere lo sgravio contributivo relativo alle erogazioni corrisposte nel 2010 in applicazione del decreto interministeriale 3 agosto 2011. Vengono riepilogati riparto delle risorse, misura del beneficio, condizioni di accesso, esclusioni, modalità telematiche di domanda all’INPS e criteri di ammissione, compresa l’eventuale riduzione proporzionale in caso di insufficienza del fondo.

Sgravio contributivo 2010 sulla contrattazione di secondo livello

Sgravio contributivo 2010 sulla contrattazione di secondo livello

La circolare fornisce chiarimenti operativi sullo sgravio contributivo riferito agli importi corrisposti nell’anno 2010 in attuazione del decreto interministeriale 3 agosto 2011, adottato in esecuzione dell’art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007. Il beneficio riguarda le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ossia la contrattazione di secondo livello, entro il limite delle risorse disponibili e secondo una procedura di domanda telematica all’INPS.

Riparto del Fondo e perimetro dell’agevolazione

Il Fondo destinato agli sgravi contributivi è pari a 650 milioni di euro e viene ripartito nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per quella territoriale. Se una delle due quote non viene interamente utilizzata, la parte residua è attribuita all’altra tipologia contrattuale.

Per l’anno 2010, lo sgravio è riconosciuto sulla quota di retribuzione imponibile costituita dalle erogazioni contrattuali di secondo livello, fino al limite del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita da ciascun lavoratore. Il decreto prevede inoltre che, sulla base del monitoraggio delle domande e delle risorse impegnate, tale tetto possa essere rideterminato in sede di conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate, fermo restando il limite massimo della retribuzione contrattuale stabilito dalla legge nella misura del 5%.

Retribuzione contrattuale e misura dello sgravio

Ai fini della determinazione del massimale agevolabile, assume rilievo la retribuzione “contrattuale” definita dalla normativa richiamata nel decreto. La circolare rinvia alle precisazioni già fornite per gli anni 2008 e 2009.

La misura dello sgravio è articolata come segue:

  • fino a 25 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e, in agricoltura, delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
  • per intero sulla quota contributiva a carico del lavoratore.

È escluso dallo sgravio il contributo dello 0,30% previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978. Per la quota a carico del lavoratore, le note richiamate precisano che lo sgravio è pari al 9,19% per la generalità delle aziende, al 9,49% per i datori soggetti alla CIGS, all’8,84% per gli operai agricoli e al 5,84% per gli apprendisti; non è oggetto di sgravio neppure il contributo dell’1% ex art. 3-ter della legge n. 438/1992 sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile.

La circolare propone anche un esempio applicativo: a fronte di una retribuzione annua di 34.000 euro e di un premio di risultato di 1.000 euro, la retribuzione complessiva diventa 35.000 euro; il tetto agevolabile è 787 euro (35.000 x 2,25%), lo sgravio datoriale è 197 euro, quello del lavoratore 75 euro, per un totale di 272 euro.

Condizioni di accesso al beneficio

Per accedere allo sgravio, i contratti collettivi aziendali o territoriali devono:

  • essere sottoscritti dal datore di lavoro e depositati, se non già depositati, presso la Direzione provinciale del lavoro competente entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto;
  • prevedere erogazioni incerte nella corresponsione o nell’ammontare;
  • collegare tali erogazioni a parametri idonei a misurare incrementi di produttività, qualità o altri elementi di competitività.

La sussistenza anche di uno solo dei parametri indicati è sufficiente ai fini dell’accesso al beneficio. Per i contratti territoriali, se non è possibile rilevare indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione devono riferirsi agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

Resta vincolante il deposito dell’accordo presso la Direzione provinciale del lavoro; in assenza di tale adempimento non è possibile l’ammissione allo sgravio.

Per le imprese di somministrazione di lavoro, ai fini del beneficio si deve fare riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

La concessione è inoltre subordinata al rispetto dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, quindi alla regolarità contributiva e al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

In caso di indebita fruizione, il datore di lavoro deve versare i contributi dovuti e le sanzioni civili previste dalla normativa vigente, ferma restando l’eventuale responsabilità penale.

Esclusioni

Sono escluse dall’agevolazione:

  • le pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. n. 165/2001, con riferimento ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione nazionale è demandata all’ARAN;
  • le aziende che nell’anno solare di riferimento abbiano corrisposto ai dipendenti trattamenti economici e normativi non conformi all’art. 1, comma 1, del d.l. n. 338/1989.

Presentazione della domanda all’INPS

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’INPS, anche per il tramite degli intermediari autorizzati, e può riguardare anche lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali.

La domanda deve contenere:

  • i dati identificativi dell’azienda;
  • la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e la data di sottoscrizione;
  • la data di deposito del contratto presso la Direzione provinciale del lavoro competente;
  • l’importo annuo complessivo delle erogazioni corrisposte nel 2010 per le quali si chiede lo sgravio, entro il limite individuale del 2,25% della retribuzione imponibile, e il numero dei lavoratori beneficiari;
  • l’ammontare dello sgravio sui contributi dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti percentuali della sua aliquota;
  • l’ammontare dello sgravio pari ai contributi dovuti dal lavoratore;
  • l’indicazione dell’ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.

La procedura attribuisce a ogni domanda un numero di protocollo informatico. La circolare anticipa inoltre che saranno rese note con successivi messaggi le modalità tecniche di invio, sia per singola domanda sia tramite flussi XML, nonché il giorno e l’ora a partire dai quali sarà possibile trasmettere le istanze.

Ammissione allo sgravio e gestione delle risorse

L’ammissione al beneficio avviene entro i 60 giorni successivi alla scadenza unica fissata dall’INPS per l’invio delle istanze. Tutte le domande tempestivamente presentate sono considerate ai fini dell’ammissione, ma, se le risorse disponibili non consentono di riconoscere gli importi richiesti, l’INPS procede a una riduzione proporzionale delle somme spettanti a ciascuna azienda e a ciascun lavoratore, secondo il rapporto tra la quota complessivamente eccedente e il limite di spesa.

L’eventuale rideterminazione degli importi viene comunicata ai richiedenti in sede di ammissione al beneficio. La concreta fruizione dello sgravio resta subordinata anche alla verifica, da parte dell’Istituto, della regolarità contributiva.

Soggetti abilitati e disposizioni finali

La trasmissione telematica delle domande è consentita ai soggetti già indicati nella circolare n. 28/2011 e nei successivi messaggi INPS, ai quali la circolare rinvia anche per le modalità di accesso al servizio online.

Il decreto prevede infine l’adozione di un successivo provvedimento interministeriale per definire composizione e funzioni dell’Osservatorio istituito dall’art. 1, comma 68, della legge n. 247/2007, con compiti di monitoraggio, verifica di coerenza e elaborazione di parametri omogenei di misurazione dell’andamento economico delle imprese. È specificato che dall’attività dell’Osservatorio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Punti principali

Riparto del Fondo e misura del beneficio

Le risorse del Fondo per gli sgravi contributivi, pari a 650 milioni di euro, sono ripartite per il 62,5% alla contrattazione aziendale e per il 37,5% a quella territoriale, con eventuale riversamento della quota non utilizzata tra le due tipologie. Per il 2010 lo sgravio è riconoscibile entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore, con possibilità di rideterminazione del tetto in base al monitoraggio delle domande, fermo restando il limite massimo del 5% previsto dalla legge.

Retribuzione contrattuale e calcolo dello sgravio

Ai fini del beneficio rileva la retribuzione "contrattuale" disciplinata dalla normativa richiamata, comprensiva delle erogazioni oggetto di agevolazione. Lo sgravio opera fino a 25 punti percentuali della contribuzione a carico del datore di lavoro, al netto di eventuali riduzioni o agevolazioni già spettanti, e per intero sulla quota contributiva a carico del lavoratore. La circolare riporta anche un esempio numerico per un premio di risultato su retribuzione annua di 35.000 euro, con sgravio complessivo di 272 euro.

Condizioni di accesso ai contratti e requisiti di regolarità

Il contratto aziendale o territoriale deve essere sottoscritto dal datore di lavoro e depositato presso la Direzione provinciale del lavoro entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Le erogazioni devono essere incerte nella corresponsione o nell’ammontare e correlate ad almeno uno tra produttività, qualità o altri elementi di competitività; per i contratti territoriali sono ammessi criteri riferiti agli andamenti delle imprese del settore sul territorio quando non siano rilevabili indicatori aziendali. L’accesso è subordinato anche al rispetto del DURC e della parte economica degli accordi collettivi.

Esclusioni e casi particolari

Sono escluse le pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. n. 165/2001 e le aziende che nell’anno di riferimento hanno corrisposto trattamenti economici e normativi non conformi all’art. 1, comma 1, del d.l. n. 338/1989. Per le imprese di somministrazione lavoro, la contrattazione rilevante è quella sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. In caso di indebita fruizione, il datore di lavoro deve restituire i contributi e pagare le sanzioni civili, senza pregiudizio per l’eventuale responsabilità penale.

Domanda telematica e contenuti richiesti

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica all’INPS, anche tramite intermediari autorizzati, e può riguardare lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali. Devono essere indicati i dati identificativi dell’azienda, il tipo di contratto e la data di sottoscrizione, la data di deposito, l’importo annuo delle erogazioni 2010 ammesse a sgravio, il numero dei beneficiari, l’ammontare dello sgravio sulla quota datoriale, quello sulla quota lavoratore e l’ente previdenziale cui sono versati i contributi pensionistici. La procedura attribuisce un numero di protocollo informatico a ciascuna istanza.

Ammissione, riparto proporzionale e monitoraggio

L’ammissione avviene dal 60° giorno successivo al termine unico fissato dall’INPS per l’invio delle istanze. Tutte le domande trasmesse entro il termine sono ammesse, ma se le risorse non bastano l’INPS riduce gli importi richiesti in misura proporzionale rispetto all’eccedenza rispetto al tetto di spesa. Le risultanze della procedura sono comunicate ai richiedenti, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

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