Circolare numero 57 del 20-04-2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il regime contributivo applicabile ai compensi corrisposti dalle aziende sanitarie ai dirigenti medici e veterinari per attività libero-professionale intramuraria, per le attività non rientranti nella libera professione di cui all’art. 60 del CCNL e per le somme erogate dal fondo di perequazione. Viene distinto il trattamento tra contribuzione ENPAM e contribuzione INPS ex Gestione INPDAP, precisando quando i compensi vanno considerati redditi assimilati al lavoro dipendente e quando invece sono imponibili ai fini pensionistici e del Fondo Credito. La circolare richiama inoltre corretti adempimenti di certificazione fiscale e ribadisce le ipotesi in cui non è dovuto alcun versamento contributivo.
Regime contributivo dei compensi per attività libero-professionale intramuraria e attività ex art. 60 CCNL dirigenza medica e veterinaria
Regime contributivo dei compensi per attività libero-professionale e attività ex art. 60 CCNL
La circolare congiunta interviene sul corretto trattamento contributivo dei proventi corrisposti dalle strutture sanitarie al personale medico e veterinario della dirigenza, con particolare riguardo alle attività libero-professionali intramurarie, alle attività elencate dall’art. 60 del CCNL 8 giugno 2000 e alle somme erogate dal fondo di perequazione. L’obiettivo è distinguere con precisione quando i compensi siano soggetti a contribuzione ENPAM e quando, invece, debbano essere assoggettati a contribuzione INPS ex Gestione INPDAP, oltre a richiamare i corretti adempimenti fiscali delle aziende sanitarie.
Destinatari e quadro normativo
I destinatari dell’intervento sono le strutture sanitarie iscritte alla ex Gestione INPDAP, chiamate a gestire gli adempimenti contributivi relativi agli emolumenti corrisposti al personale dirigenziale medico e veterinario iscritto alla ex Cassa Pensioni Sanitari o al Fondo di previdenza generale ENPAM. La circolare richiama il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, il CCNL 8 giugno 2000, il D.P.C.M. 27 marzo 2000 e il d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, come riferimenti principali per la qualificazione fiscale e previdenziale dei compensi.
Attività libero-professionale intramuraria
Ai sensi dell’art. 54, comma 4, e degli artt. 55 e seguenti del CCNL, l’attività libero-professionale intramuraria comprende le prestazioni svolte dal personale medico individualmente o in équipe, fuori dall’impegno di servizio, in regime ambulatoriale, diagnostico, di day hospital, day surgery o ricovero, all’interno delle strutture ospedaliere o territoriali, a favore e su libera scelta dell’assistito e con oneri a carico dello stesso, di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi.
Rientrano espressamente in tale nozione:
- l’attività a pagamento svolta in strutture di altra azienda del SSN o in altre strutture non accreditate, previa convenzione;
- l’attività a pagamento svolta all’interno della struttura anche per ridurre i tempi di attesa;
- l’attività richiesta dall’azienda in via eccezionale e temporanea per ridurre le liste di attesa o acquisire prestazioni aggiuntive, specie in carenza di organico;
- i servizi di guardia notturna eccedenti gli obiettivi prestazionali aziendali;
- l’attività di consulenza richiesta da soggetti terzi all’azienda per fini istituzionali.
Trattamento fiscale e contributivo dell’intramoenia
I proventi derivanti da tali attività rientrano, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), del T.U.I.R., tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La circolare precisa tuttavia che tale assimilazione fiscale opera soltanto se sono rispettate le regole amministrative previste dai decreti ministeriali dell’11 giugno 1997 e del 31 luglio 1997, oltre che dagli atti organizzativi adottati dai direttori generali delle aziende sanitarie.
Sul piano contributivo, i compensi per attività libero-professionale intramuraria sono soggetti a contribuzione ENPAM, Quota B del Fondo di Previdenza Generale. Non deve invece essere effettuato alcun versamento alla gestione INPS ex INPDAP, poiché, pur essendo assimilati fiscalmente ai redditi di lavoro dipendente, non concorrono alla base imponibile pensionistica ai sensi degli artt. 2 e 4 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314.
Adempimenti dichiarativi delle aziende sanitarie
Le aziende sanitarie devono distinguere correttamente, nella parte B del CUD, i proventi derivanti dall’attività intramuraria dai compensi relativi all’attività istituzionale. I primi vanno indicati al punto 2 del CUD, mentre i compensi per attività istituzionale vanno riportati al punto 1. La corretta classificazione è funzionale sia al regime fiscale sia al regime contributivo applicabile.
Attività ex art. 60 CCNL: tipologie e natura degli incarichi
L’art. 60 del CCNL disciplina attività non rientranti nella libera professione intramuraria, tra cui:
- partecipazione, in qualità di docente, a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma;
- collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
- partecipazione a commissioni di concorso o altre commissioni presso enti e ministeri;
- relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- partecipazione a comitati scientifici;
- partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale, purché non in veste di dirigenti sindacali;
- attività professionale sanitaria svolta gratuitamente o con rimborso spese a favore di ONLUS, organizzazioni di volontariato o altri enti senza fine di lucro, previa comunicazione all’azienda e dichiarazione dell’ente circa la totale gratuità delle prestazioni.
La circolare evidenzia che, se tali incarichi sono attribuiti per ragioni non istituzionali, ai professionisti spettano emolumenti o indennità; se invece le prestazioni sono svolte per fini strettamente istituzionali, opera il principio di onnicomprensività e le funzioni devono essere considerate nella determinazione della retribuzione di posizione o di risultato.
Regime contributivo degli incarichi istituzionali
Per le prestazioni svolte per fini strettamente istituzionali, i compensi devono essere considerati parte della retribuzione ordinaria del dirigente. In tali casi, il versamento contributivo è dovuto alla gestione INPS ex INPDAP ai fini pensionistici, nonché al Fondo Credito, sull’imponibile retributivo complessivo composto dal trattamento economico fondamentale e dal trattamento accessorio connesso alle funzioni e responsabilità attribuite.
La circolare richiama, a sostegno di tale impostazione, l’art. 49, comma 1, del T.U.I.R., che qualifica queste somme come reddito di lavoro dipendente, e l’art. 24 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che considera il trattamento economico dirigenziale idoneo a remunerare tutte le funzioni e i compiti conferiti in ragione dell’ufficio o assegnati dall’amministrazione.
Regime contributivo degli incarichi non istituzionali
Quando vengono corrisposte specifiche indennità o gettoni di presenza per fini non istituzionali, occorre fare riferimento all’art. 50, comma 1, lett. b), del T.U.I.R., che include tra i redditi assimilati al lavoro dipendente le indennità e i compensi percepiti da lavoratori dipendenti a carico di terzi per incarichi svolti in relazione a tale qualità, salvo i casi in cui le somme debbano essere riversate al datore di lavoro o allo Stato.
La circolare richiama il chiarimento della circolare ministeriale n. 326/E del 23 dicembre 1997 sul principio di “terzietà”, sottolineando che per i dipendenti statali il soggetto erogatore deve essere diverso dallo Stato. Ne deriva che, se le somme sono corrisposte da una qualsiasi amministrazione dello Stato diversa da quella di appartenenza, i proventi sono comunque attratti nella categoria dei redditi di lavoro dipendente e si cumulano con gli emolumenti da rapporto di lavoro.
In base a tale distinzione, il regime contributivo è il seguente:
- se l’incarico è legato all’attività istituzionale, oppure se si tratta di incarichi per fini non istituzionali ma i compensi sono erogati da un’Amministrazione dello Stato, le somme vanno considerate retribuzione ordinaria, indicate al punto 1 del CUD e assoggettate a contribuzione INPS ex Gestione INPDAP ai fini pensionistici e del Fondo Credito;
- se l’incarico è per fini non istituzionali e i compensi sono inquadrati come redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del T.U.I.R., essi vanno indicati al punto 2 del CUD e sono soggetti a contribuzione ENPAM.
Fondo di perequazione
L’art. 57, comma 2, lett. i), del CCNL, in coerenza con l’art. 5, comma 2, lett. e), del D.P.C.M. 27 marzo 2000, prevede che una quota della tariffa delle prestazioni rese in regime libero-professionale sia accantonata come fondo aziendale da destinare alla perequazione delle discipline del ruolo sanitario che presentano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.
Sulle somme accantonate l’azienda corrisponde una specifica indennità alle categorie di professionisti interessate. La circolare chiarisce che tale indennità non è corrisposta in relazione alla singola prestazione intramoenia, ma costituisce un compenso stabilito in sede di contrattazione integrativa aziendale; pertanto, non rientrando tra le esclusioni tassative dell’art. 50 del T.U.I.R., deve essere considerata reddito di lavoro dipendente e assoggettata a contribuzione pensionistica INPS ex Gestione INPDAP.
Conferma condivisa con ENPAM
La circolare conclude precisando che il contenuto è stato condiviso dall’ex Gestione INPDAP con l’ENPAM, confermando l’impostazione interpretativa adottata in materia di riparto contributivo tra le due gestioni previdenziali.
Punti principali
Attività libero-professionale intramuraria
L’attività libero-professionale intramuraria comprende le prestazioni svolte dal personale medico in regime ambulatoriale, diagnostico, di day hospital, day surgery o ricovero, all’interno delle strutture sanitarie o in strutture convenzionate, fuori dall’orario di servizio e su libera scelta dell’assistito, con oneri a carico del paziente, di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi. Rientrano in tale ambito anche attività a pagamento svolte in altre aziende del SSN o in strutture non accreditate previa convenzione, attività svolte nella struttura per ridurre i tempi di attesa, incarichi eccezionali e temporanei richiesti dall’azienda per ridurre le liste di attesa o integrare l’organico, servizi di guardia notturna eccedenti gli obiettivi aziendali e attività di consulenza per soggetti terzi. I relativi proventi sono fiscalmente assimilati ai redditi di lavoro dipendente, ma ai fini contributivi sono assoggettati alla sola contribuzione ENPAM, Quota B; non è dovuto versamento alla gestione ex INPDAP/INPS, perché tali redditi non concorrono alla base imponibile pensionistica.
Adempimenti fiscali per i compensi intramurari
La circolare precisa che l’assimilazione fiscale dei compensi intramurari opera solo se è rispettata la disciplina amministrativa delle attività, contenuta nei decreti del Ministero della Sanità dell’11 giugno 1997 e del 31 luglio 1997, nonché negli atti di organizzazione adottati dai direttori generali delle strutture sanitarie. Le aziende sanitarie, nella compilazione della parte B del CUD, devono distinguere questi proventi dai compensi per attività istituzionale, indicando i primi al punto 2 e i secondi al punto 1.
Attività ex art. 60 CCNL: distinzione tra fini istituzionali e non istituzionali
L’art. 60 del CCNL elenca attività che non rientrano nella libera professione intramuraria, tra cui docenza, collaborazioni scientifiche, partecipazione a commissioni, relazioni a convegni, comitati scientifici, organismi professionali o sindacali e attività sanitarie gratuite o con rimborso spese a favore di enti non profit, previa comunicazione all’azienda. La circolare distingue due ipotesi: se tali prestazioni sono svolte per fini strettamente istituzionali, gli importi corrisposti rientrano nel trattamento economico complessivo del dirigente e sono imponibili ai fini pensionistici INPS ex Gestione INPDAP e Fondo Credito; se invece sono corrisposte specifiche indennità o gettoni per fini non istituzionali, occorre verificare la natura del soggetto erogatore e il corretto inquadramento fiscale.
Regime contributivo dei compensi per attività ex art. 60
Quando gli incarichi sono legati all’attività istituzionale, oppure quando si tratta di incarichi per fini non istituzionali ma i compensi sono erogati da un’Amministrazione dello Stato, le somme sono considerate retribuzione ordinaria, vanno indicate al punto 1 del CUD e sono soggette a contribuzione INPS ex Gestione INPDAP ai fini pensionistici e del Fondo Credito. Quando invece i compensi per incarichi non istituzionali sono qualificabili come redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del T.U.I.R., essi vanno indicati al punto 2 del CUD e sono soggetti a contribuzione ENPAM.
Fondo di perequazione
Una quota della tariffa per le prestazioni in libera professione intramuraria deve essere accantonata come fondo aziendale di perequazione, destinato a remunerare le discipline del ruolo sanitario con limitate possibilità di esercizio della libera professione intramuraria. L’indennità corrisposta con queste somme non deriva direttamente dall’attività libero-professionale del singolo, ma da un compenso stabilito in contrattazione integrativa aziendale; per questo motivo costituisce in ogni caso reddito di lavoro dipendente ed è soggetta a contribuzione pensionistica INPS ex Gestione INPDAP.
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