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Circolare

Circolare numero 55 del 18-04-2012

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della COPAGRI Marchesulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 27 febbraio 2012 tra INPS e COPAGRI Marche per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee. Vengono definiti i beneficiari interessati, le modalità di rilascio, efficacia, revoca e contestazione delle deleghe, le percentuali di contribuzione, gli obblighi di versamento e gli aspetti di responsabilità tra INPS e Organizzazione. Sono inoltre indicate la durata triennale della convenzione, le condizioni di rinnovo e recesso, il costo del servizio a carico dell’Organizzazione e le istruzioni contabili con i relativi conti da utilizzare.

Convenzione INPS-COPAGRI Marche per riscossione contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-COPAGRI Marche per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 27 febbraio 2012 tra INPS e COPAGRI Marche per la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni previdenziali temporanee. Vengono disciplinati i presupposti per l’adesione, le modalità operative della delega, i termini di revoca, le percentuali da applicare, i rapporti finanziari tra INPS e Organizzazione e le relative scritture contabili.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La convenzione si applica ai beneficiari di:

  • trattamenti previdenziali di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

Tali soggetti possono versare il contributo associativo a favore della COPAGRI Marche tramite trattenuta sulla prestazione erogata dall’INPS.

Delega per la trattenuta e condizioni di validità

Le trattenute possono essere effettuate solo previo rilascio della delega, il cui testo è contenuto nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e deve recare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante.

La circolare precisa che la delega è priva di effetto:

  • se non è contenuta nel modello di domanda INPS;
  • se manca la sottoscrizione del lavoratore;
  • se non sono presenti il timbro e la firma del legale rappresentante dell’Organizzazione.

Il codice identificativo della COPAGRI Marche è 4201.

Adempimenti del datore di lavoro nei casi di pagamento diretto

Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione all’effettuazione delle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991.

La documentazione, insieme alle eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.

Contestazioni, revoche e cessazione delle trattenute

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS cessa di operare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tal caso l’Organizzazione sindacale deve restituire le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati.

La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare o modificare la delega.

Se l’INPS riceve apposita comunicazione del lavoratore interessato che manifesta la volontà di revocare la delega, la struttura competente deve procedere nel più breve tempo possibile all’acquisizione della revoca.

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.

Misura del contributo associativo

La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti all’Organizzazione.

La COPAGRI Marche ha comunicato le seguenti percentuali:

  • 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
  • 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1% sui restanti trattamenti, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamenti all’Organizzazione e costo del servizio

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono effettuare i versamenti entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione, senza gravami di interessi e al netto delle spese previste dall’art. 7 della convenzione.

Contestualmente ai versamenti, devono essere messi a disposizione della COPAGRI Marche gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l’importo delle trattenute stesse.

L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, fissato in € 0,54 per singola delega.

L’eventuale variazione annuale dei costi sarà comunicata con raccomandata A/R; a seguito di tale comunicazione, la COPAGRI Marche potrà recedere entro 60 giorni.

Durata della convenzione, rinnovo e disdetta

La convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

In caso di giusta causa, ciascuna delle parti può esercitare la disdetta con preavviso di almeno sei mesi.

Responsabilità, controversie e rapporti con terzi

La circolare precisa che dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e la COPAGRI Marche e alle vicende connesse.

L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori della struttura nazionale dell’Organizzazione stipulante, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Le sedi devono adottare tempestivamente tutti i provvedimenti conseguenti.

Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione che risulti soccombente nel giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Organizzazione stipulante si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute nelle controversie giudiziarie derivanti dalla convenzione, a semplice presentazione di nota specifica.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti a favore della COPAGRI Marche sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA 25/298, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA 35/298, per l’accreditamento alla COPAGRI Marche dei contributi associativi;
  • GPA 11/298, per la rilevazione del debito verso la COPAGRI Marche.

I pagamenti a favore dell’Organizzazione devono essere imputati in DARE del conto GPA 11/298; l’eventuale saldo risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi devono essere imputati al conto GPA 24/042.

Per le ulteriori istruzioni procedurali e contabili relative ai rapporti finanziari con l’Organizzazione, la circolare rinvia al punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.

Indicazioni ulteriori

La sede legale della COPAGRI Marche è indicata in Via Tiziano n. 11, 60125 Ancona.

I versamenti devono essere eseguiti sul conto corrente che sarà comunicato successivamente alle strutture dell’Istituto, completo del codice IBAN.

Punti principali

Ambito della convenzione e soggetti interessati

La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi a favore della COPAGRI Marche sulle prestazioni temporanee erogate dall’INPS. Possono aderire i beneficiari di trattamenti di mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria e sussidi per lavori socialmente utili.

Delega e validità della trattenuta

La trattenuta è possibile solo previo rilascio di delega contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione, sottoscritta dal lavoratore e munita del timbro e della firma del legale rappresentante dell’Organizzazione. La delega è inefficace se non inserita nella domanda INPS o se mancano sottoscrizione, timbro o firma richiesti. Il codice identificativo della COPAGRI Marche è 4201.

Obblighi del datore di lavoro e gestione delle controversie

Nel caso di pagamento diretto dell’INPS per integrazioni salariali, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe e l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 legge n. 223/1991, conservando la documentazione, le revoche e le nuove deleghe. In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS cessa le trattenute dal mese successivo alla comunicazione e l’Organizzazione restituisce le somme indebitamente percepite. Se la controversia giudiziaria riguarda la validità della delega, l’Organizzazione soccombente rimborsa la ritenuta al lavoratore.

Revoca della delega e cessazione degli effetti

La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con efficacia superiore all’anno, revoca o nuova delega sono possibili entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferisce la modifica. Se l’INPS riceve comunicazione di revoca dal lavoratore, la struttura competente deve acquisirla nel più breve tempo possibile. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione restituisce al lavoratore le somme già trattenute.

Misura del contributo e percentuali applicate

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega, in percentuale alla prestazione e uguale per tutti gli iscritti. La COPAGRI Marche ha comunicato le seguenti aliquote: 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti indicati nella circolare.

Versamenti, costi del servizio e oneri finanziari

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni versano le somme entro il mese successivo al pagamento, senza interessi e al netto delle spese di cui all’art. 7 della convenzione, trasmettendo gli elenchi dei nominativi e degli importi trattenuti. COPAGRI Marche corrisponde all’INPS € 0,54 per ciascuna delega quale costo del servizio. Eventuali variazioni annuali del costo sono comunicate con raccomandata A/R, con facoltà di recesso per COPAGRI entro 60 giorni dalla comunicazione.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. È prevista la disdetta per giusta causa da ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi.

Responsabilità dell’INPS e gestione delle controversie

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e COPAGRI Marche. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità derivanti dalla convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa, anche se relativi a procedure in corso o già eseguite alla data di stipula. Le sedi devono adottare tempestivamente i provvedimenti conseguenti. In caso di controversie giudiziarie, l’Organizzazione stipulante deve ristorare l’INPS delle spese sostenute su semplice presentazione di nota specifica.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA 25/298 per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti, GPA 35/298 per l’accreditamento alla COPAGRI Marche e GPA 11/298 per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione. I pagamenti vanno imputati in DARE del conto GPA 11/298, con eventuale saldo da riprendere nell’esercizio successivo. I rimborsi spese del servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA 24/042. Per ulteriori istruzioni si rinvia al punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.

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