Cassazione Penale, Sentenza n. 22281/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato sull'erronea applicazione dell'art. 81, comma secondo, c.p. (continuazione). Si censura la sentenza del Tribunale di Trieste che ha riconosciuto la continuazione tra il reato oggetto della sentenza impugnata e un precedente reato di resistenza già giudicato, senza enucleare elementi idonei a dimostrare l'identità del disegno criminoso. Il Tribunale si è limitato a richiamare la stessa indole dei reati e la relativa contiguità temporale (febbraio e agosto dello stesso anno), ritenute insufficienti a provare un programma unitario di condotte.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto dal Procuratore Generale (anche come ricorso ordinario sebbene la sentenza di primo grado sia inappellabile per rito abbreviato) e ne ha fondato il motivo di diritto. È stata annullata la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della continuazione e alle conseguenti determinazioni sulla pena. Il giudice di rinvio (Giudice di primo grado) dovrà riesaminare e motivare adeguatamente la sussistenza dell'identità del disegno criminoso; l'affermazione di responsabilità resta irrevocabile in quanto non impugnata.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
La continuazione richiede l'identità del disegno criminoso: va provato un programma unitario di condotte previamente ideato e voluto. Non è sufficiente la mera omogeneità tipologica dei reati o la loro prossimità temporale.
art. 593-bis cod. proc. pen.
Regola la legittimazione del Procuratore Generale a proporre appello; interpretata unitamente all'art. 166-bis disp. att. come disciplina che consente la 'legittimazione sussidiaria' del procuratore generale anche in presenza di intese informali con il Procuratore della Repubblica.
art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen.
Prevede forme di coordinamento tra procuratore generale e procuratore della Repubblica; consente che l'acquiescenza sia desumibile anche da intese informali o modalità organizzative, senza necessità di formalizzazione nel ricorso.
art. 569 cod. proc. pen.
Stabilisce i casi di ricorso per cassazione diretto; la Corte precisa che il ricorso diretto è riservato a chi abbia diritto di appellare, ma il procuratore generale può proporre ricorso ordinario anche quando la sentenza è oggettivamente inappellabile.
art. 443, comma 3, cod. proc. pen.
Rende inappellabili le sentenze di condanna pronunciate con rito abbreviato, salvo modificazione del titolo del reato; ciò non esclude la possibilità che il procuratore generale proponga ricorso per cassazione 'ordinario' nelle ipotesi di inappellabilità oggettiva.
art. 606, comma 2 e art. 608 cod. proc. pen.
Norme sul ricorso ordinario per cassazione; interpretate in combinato con le Sezioni Unite per ammettere il ricorso del procuratore generale anche rispetto a sentenze inappellabili oggettivamente dal pubblico ministero di primo grado.
art. 623, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Prevede l'effetto dell'annullamento con rinvio: se la Cassazione annulla con rinvio, gli atti sono trasmessi al giudice che ha emesso la sentenza di primo grado per nuovo giudizio o determinazioni.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione ex art. 81 c.p. è necessaria la prova dell'identità del disegno criminoso: non basta la stessa tipologia di reati o la vicinanza temporale; serve un programma unitario previamente ideato o una deliberazione unitaria delle condotte.
- Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello può proporre ricorso per cassazione anche quando la sentenza di primo grado è inappellabile per il pubblico ministero (es. rito abbreviato), purché sussista la legittimazione secondo le modalità di coordinamento previste (art. 166-bis disp. att. e art. 593-bis c.p.p.); l'acquiescenza del Procuratore della Repubblica può essere informale e non richiede una formale certificazione nel ricorso.
- Quando la motivazione della sentenza è solo apparente o insufficiente su punti decisivi (p.es. sul vincolo di continuazione), la Cassazione può annullare limitatamente a quelle parti e rinviare al giudice di primo grado per integrazione o nuova motivazione, lasciando ferme le posizioni di responsabilità non impugnate.
- Il ricorso per cassazione può essere ammesso come ricorso ordinario anche nei casi di inappellabilità oggettiva, ed in tal caso si applicano le regole di conversione o effetto collegato con eventuali impugnazioni delle parti private.
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