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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-466/17

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 settembre 2018. — Chiara Motter contro Provincia autonoma di Trento. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trento. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Settore pubblico – Docenti di scuola secondaria – Assunzione come dipendenti pubblici di ruolo di lavoratori con contratto a tempo determinato per mezzo di una procedura di selezione per titoli – Determinazione dell’anzianità di servizio – Computo parziale dei periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato. — Causa C-466/17

Giurisprudenza europea62017CJ0466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato il regime italiano di ricostruzione della carriera dei docenti immessi in ruolo dopo periodi di lavoro a tempo determinato. Ha ritenuto che i docenti a termine e quelli a tempo indeterminato assunti per concorso possano essere comparabili, ma ha considerato che, nel caso concreto, la parziale computabilità dell’anzianità oltre il quarto anno è giustificata da ragioni oggettive. La normativa nazionale è quindi compatibile, in linea di principio, con la clausola 4 dell’accordo quadro, ferma restando la verifica del giudice nazionale su specifici profili fattuali e su eventuali questioni di certezza del diritto e legittimo affidamento.

Clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato: compatibilità con una normativa italiana che, per l’inquadramento retributivo dei docenti immessi in ruolo, riconosce integralmente solo i primi quattro anni di servizio a termine e poi solo in parte l’anzianità successiva.

La questione giuridica

Se la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osti a una normativa nazionale che, ai fini della ricostruzione della carriera e dell’inquadramento stipendiale di docenti assunti come dipendenti pubblici di ruolo tramite selezione per titoli, computa integralmente l’anzianità maturata con contratti a termine solo fino a quattro anni e, oltre tale soglia, solo per due terzi; in particolare, se la mancata vittoria di un concorso pubblico possa incidere sulla comparabilità tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato o costituire ragione oggettiva di giustificazione, anche per evitare discriminazioni alla rovescia verso i vincitori di concorso.

Principio di diritto

La clausola 4 dell’accordo quadro non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che, nel momento in cui un docente già impiegato a termine viene assunto in ruolo in base ai titoli, computi integralmente l’anzianità pregressa solo fino al quarto anno e, per il periodo successivo, solo in misura parziale (due terzi), quando tale differenza sia giustificata da elementi oggettivi e trasparenti legati alle diverse modalità di accesso e alle specifiche caratteristiche dell’impiego, nonché dall’esigenza di evitare un’ingiustificata discriminazione alla rovescia nei confronti dei dipendenti di ruolo assunti per concorso.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 1999/70/CE
  • Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
  • Clausola 1 dell’accordo quadro
  • Clausola 2 dell’accordo quadro
  • Clausola 3 dell’accordo quadro
  • Clausola 4 dell’accordo quadro
  • Articolo 485, paragrafo 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e ricostruzione della carriera dei docenti

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Trento ed è relativa alla disciplina italiana di computo dell’anzianità di servizio dei docenti di scuola secondaria assunti stabilmente dopo anni di contratti a termine. La Corte è chiamata a verificare se la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE osti a una norma che riconosce integralmente i primi quattro anni di servizio e, per il periodo successivo, solo due terzi dell’anzianità maturata a termine.

Fatti e procedimento principale

La sig.ra Motter ha lavorato per anni come docente di scuola secondaria con una successione di contratti a tempo determinato presso la Provincia autonoma di Trento. Dal 1o settembre 2011 è stata assunta a tempo indeterminato e, dal 1o settembre 2012, immessa in ruolo. In sede di ricostruzione della carriera, l’amministrazione le ha riconosciuto 80 mesi sui 96 effettivamente prestati: i primi quattro anni per intero e i quattro successivi nella misura dei due terzi.

La lavoratrice ha impugnato tale esito chiedendo il computo integrale dell’intera anzianità maturata con contratti a termine, invocando la clausola 4 dell’accordo quadro e chiedendo la disapplicazione dell’articolo 485, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994 nella parte in cui prevede il computo parziale oltre il quarto anno.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:

  • se il superamento di un concorso pubblico costituisca un elemento rilevante per valutare la comparabilità tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato;
  • se la clausola 4 osti alla norma italiana che limita il riconoscimento dell’anzianità a termine oltre i primi quattro anni;
  • se tale limite possa essere giustificato dall’esigenza di evitare una discriminazione alla rovescia nei confronti dei docenti di ruolo assunti per concorso.

Normativa rilevante

La Corte richiama l’obiettivo dell’accordo quadro, ossia migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e prevenire gli abusi, e ribadisce che la clausola 4 vieta trattamenti meno favorevoli dei lavoratori a termine rispetto ai comparabili a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive.

Viene inoltre richiamato l’articolo 485, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994, che per i docenti della scuola secondaria prevede il riconoscimento del servizio non di ruolo per intero nei primi quattro anni e, oltre tale soglia, solo per i due terzi ai fini giuridici ed economici.

Ragionamento della Corte: ricevibilità e comparabilità

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo italiano, osservando che il giudice nazionale ha fornito elementi di fatto e di diritto sufficienti per una risposta utile.

Sul merito, la Corte ricorda che la parità di trattamento della clausola 4 opera solo tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili. In base alle mansioni svolte, la posizione della sig.ra Motter appare comparabile a quella dei docenti di ruolo assunti tramite concorso, poiché le funzioni esercitate erano identiche.

La Corte esclude che la sola circostanza di non aver superato un concorso consenta di ritenere automaticamente non comparabili le due situazioni. Al contrario, la procedura di assunzione per titoli è proprio destinata a immettere in ruolo lavoratori a termine con esperienza professionale assimilabile a quella dei dipendenti di ruolo.

Ragionamento della Corte: ragioni oggettive

Pur affermando la comparabilità, la Corte esamina la possibile giustificazione della differenza di trattamento. Richiama la propria giurisprudenza secondo cui le "ragioni oggettive" non possono coincidere con una norma nazionale generale e astratta, né con il solo carattere temporaneo del rapporto di lavoro.

Tuttavia, nel caso concreto, la Corte ritiene legittimo che uno Stato membro, nell’organizzare il proprio pubblico impiego, tenga conto:

  • delle differenti modalità di accesso alla funzione pubblica;
  • delle specificità delle mansioni e delle condizioni di lavoro dei docenti assunti a termine rispetto ai vincitori di concorso;
  • dell’esigenza di evitare una discriminazione alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti per concorso.

Secondo la Corte, il limite dei quattro anni e la successiva valorizzazione parziale dell’anzianità non appaiono, in linea di principio, eccedere quanto necessario per realizzare tali obiettivi, soprattutto alla luce del margine di discrezionalità degli Stati membri nell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e del principio del pro rata temporis richiamato dalla clausola 4, punto 2.

Osservazioni ulteriori della Corte

La Corte segnala inoltre al giudice del rinvio che il pregiudizio lamentato dalla ricorrente potrebbe derivare non soltanto dal meccanismo dei due terzi, ma anche dall’applicazione di disposizioni successive sulla ricostruzione della carriera invece di quelle vigenti al momento dell’immissione in ruolo. Su tale profilo, tuttavia, la Corte non si pronuncia, rimettendo al giudice nazionale le verifiche in tema di certezza del diritto e legittimo affidamento.

Dispositivo

La Corte dichiara che la clausola 4 dell’accordo quadro non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella italiana in esame, che ai fini dell’inquadramento retributivo dei docenti assunti in ruolo in base ai titoli computa integralmente i periodi di servizio a termine fino al quarto anno e successivamente solo per due terzi.

Principio affermato

La parziale valorizzazione dell’anzianità pregressa maturata con contratti a tempo determinato può essere compatibile con il diritto dell’Unione quando sia sorretta da ragioni oggettive collegate alle modalità di accesso al pubblico impiego, alle caratteristiche dell’attività svolta e all’esigenza di preservare un equilibrio con il regime dei vincitori di concorso, senza che il solo fatto di aver lavorato a termine basti, di per sé, a giustificare la disparità di trattamento.

Come è indicizzato

Materielavoro a tempo determinatopolitica socialepubblico impiegodocenti e scuola secondariaparità di trattamento

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