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Ordinanza

Ordinanza n. 653/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza n. 308/2025, emessa dal Tribunale di Marsala – Sezione Lavoro, nel proc. n. 2620/2024 R.G.L.

Giustizia amministrativa202501621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala – Sezione Lavoro n. 308/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza emessa dal Tribunale di Marsala – Sezione Lavoro. Il TAR ha rilevato che non era stata depositata la prova, in formato eml, della notificazione della sentenza presso la sede reale dell'amministrazione. Tale documentazione deve consentire di verificare integralmente il messaggio PEC, gli allegati comprendenti il titolo notificato, le intestazioni complete del mittente e del destinatario, la data e l'ora di invio e ricezione e l'esito della trasmissione. La prova è necessaria per accertare il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo, prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto un incombente istruttorio a carico della parte ricorrente. La ricorrente deve depositare, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, la documentazione informatica idonea a comprovare la notificazione della sentenza presso la sede reale del Ministero. Il Collegio ha avvertito che, ai sensi dell'art. 64 c.p.a., dalla mancata ottemperanza all'incombente potranno essere tratti argomenti di prova. L'ulteriore trattazione è stata rinviata all'udienza camerale del 29 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR sta verificando preliminarmente la sussistenza dei presupposti per procedere alla decisione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, il cui rispetto deve essere verificato prima della proposizione del giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 64 c.p.a.

    Consente al Collegio di trarre argomenti di prova dalla mancata ottemperanza all'incombente istruttorio disposto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione deve essere verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
  • La prova della notificazione di una sentenza tramite PEC deve essere idonea a documentare il messaggio nella sua integrità, gli allegati contenenti il titolo notificato, le intestazioni complete, le date e gli orari di invio e ricezione e l'esito della trasmissione; il formato eml è ritenuto idoneo a tale documentazione integrale.
  • Quando la prova della notificazione del titolo non consenta di verificare il rispetto del termine dilatorio per l'ottemperanza, il giudice può disporre un apposito incombente istruttorio, assegnando alla parte un termine perentorio per il deposito della documentazione mancante.
  • La mancata ottemperanza a un incombente istruttorio disposto nel giudizio amministrativo può consentire al Collegio di trarre argomenti di prova ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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