Ordinanza del 06/07/2026 n. 22749 - Corte di Cassazione
Riscossione - Visto di conformità - Competenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione afferma che, per il recupero nei confronti del responsabile dell’assistenza fiscale delle somme derivanti da visto di conformità infedele su Modello 730, la competenza spetta alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate del domicilio fiscale del trasgressore. Ne deriva la nullità della cartella emessa dalla Direzione provinciale incompetente; sono invece respinti i motivi sul giudicato e sulla motivazione, mentre resta assorbita la censura non esaminata in primo grado.
Competenza della Direzione regionale per l’iscrizione a ruolo a carico del R.A.F. per visto di conformità infedele
Competenza nella riscossione per visto di conformità infedele
Il documento riguarda un contenzioso tributario relativo alla cartella di pagamento emessa nei confronti di un Responsabile dell’Assistenza Fiscale (R.A.F.) per un visto di conformità ritenuto infedele su un Modello 730/2015. La questione centrale è la competenza dell’ufficio che deve procedere all’iscrizione a ruolo delle somme richieste al professionista, pari all’imposta, alle sanzioni e agli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.
Fatti essenziali
Il dott. A.A., con domicilio fiscale a Roma e quale R.A.F. di un C.A.F. CISL, aveva apposto il visto di conformità su una dichiarazione dei redditi di un contribuente residente nella provincia di Roma. A seguito di controllo formale, l’Agenzia delle entrate contestava la detraibilità di spese per risparmio energetico per asserita mancanza di documentazione giustificativa. Successivamente, la Direzione provinciale I di Roma notificava ad A.A. una cartella di pagamento, richiedendo complessivamente Euro 4.064,34 a titolo di IRPEF, sanzioni e interessi, sulla base dell’art. 39 del D.Lgs. n. 241/1997.
Iter processuale
In primo grado la CTP di Roma accoglieva il ricorso del contribuente e annullava la cartella. In appello, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio riformava la decisione, ritenendo legittima la cartella. A.A. proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
Motivi di ricorso esaminati
Il ricorrente deduceva:
- violazione dell’art. 39, comma 2, D.Lgs. n. 241/1997, per avere la Corte territoriale ritenuto competente la Direzione provinciale anziché la Direzione regionale;
- vizi di motivazione e di motivazione apparente, richiamando l’art. 111 Cost., l’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 e gli artt. 156 e 132 c.p.c.;
- omessa pronuncia su due motivi subordinati relativi all’illegittimità e all’inapplicabilità delle sanzioni;
- violazione del giudicato, per la pretesa esistenza di precedenti sentenze favorevoli tra le medesime parti.
Valutazione della Corte sul giudicato e sulla motivazione
La Corte respinge il quarto motivo: i precedenti richiamati dal ricorrente avevano riguardato rapporti giuridici relativi a contribuenti diversi e annullamenti per vizi formali; non era quindi configurabile un giudicato esterno opponibile nel presente processo. È respinto anche il secondo motivo, poiché la sentenza impugnata è ritenuta adeguatamente motivata sia sulla competenza dell’ufficio sia sulla fondatezza della pretesa.
Principio di diritto sulla competenza dell’ufficio
La Corte accoglie invece il primo motivo, richiamando un orientamento ormai consolidato. In base all’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del D.Lgs. n. 241/1997, per il visto infedele relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità dell’art. 13 del D.M. n. 164/1999, i soggetti abilitati sono tenuti a versare allo Stato o al diverso ente impositore una somma pari a imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. L’art. 39, comma 2, attribuisce però la contestazione e l’irrogazione alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente per domicilio fiscale del trasgressore.
La Corte chiarisce che tale competenza non può essere derogata. Se l’atto è adottato da un ufficio incompetente, il vizio di legittimità comporta la nullità della successiva cartella, purché il difetto sia stato tempestivamente eccepito, come avvenuto nel caso di specie.
Ragioni del rigetto dell’impostazione della sentenza impugnata
La Corte non condivide la tesi della sentenza d’appello, secondo cui la Direzione provinciale competente per il controllo formale della dichiarazione sarebbe stata competente anche all’iscrizione a ruolo nei confronti del R.A.F. Si evidenzia invece che:
- la competenza speciale della Direzione regionale è stata introdotta dal legislatore per accentrare sul livello regionale i controlli sui soggetti abilitati al visto di conformità;
- l’illecito del rilascio di visto infedele resta lo stesso anche dopo le modifiche del 2014;
- l’annotazione che le comunicazioni costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo non elimina la disciplina speciale di competenza;
- le somme richieste al trasgressore hanno anche funzione deterrente e sanzionatoria, e non sono meramente risarcitorie.
Esito del giudizio di legittimità
Il terzo motivo resta assorbito. La Corte cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito accogliendo il ricorso originario e annullando la cartella di pagamento per incompetenza dell’ufficio che aveva proceduto alla contestazione.
Spese
La Corte compensa integralmente le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, valorizzando la novità della questione al momento dell’introduzione del ricorso e la formazione successiva dell’orientamento giurisprudenziale richiamato.
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