Ordinanza del 03/07/2026 n. 22649 - Corte di Cassazione
Accertamento induttivo - Processo Verbale di Constatazione - Aggio - Documentazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il ricorso del contribuente, affermando che la preclusione all’uso in giudizio di documenti non prodotti in sede amministrativa opera solo se tali documenti siano stati specificamente richiesti dall’Ufficio. Cassa quindi la sentenza d’appello e rinvia alla CGT di secondo grado del Lazio per un nuovo esame, anche sulla quantificazione dell’aggio.
Accertamento induttivo e inutilizzabilità dei documenti non esibiti in sede amministrativa
Accertamento induttivo, processo verbale di constatazione e documentazione
Il documento riguarda una controversia tributaria relativa all’accertamento induttivo della raccolta di scommesse e della conseguente determinazione dell’aggio percepito da un centro trasmissione dati operante per un bookmaker estero. La decisione si concentra soprattutto sulla disciplina dell’inutilizzabilità dei documenti non esibiti in sede amministrativa e sulla necessità di una specifica richiesta dell’Amministrazione per far scattare la preclusione processuale.
Fatti di causa e atti impositivi
Nel 2014 il contribuente era titolare di un centro trasmissione dati operante per conto di Stanleybet Malta Limited. A seguito di un Processo Verbale di Constatazione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva determinato induttivamente il volume della raccolta delle scommesse, applicando l’imposta unica prevista dal D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 e le relative sanzioni.
Successivamente:
- il 18 luglio 2019 l’Ufficio dei Monopoli per il Lazio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli emetteva un avviso di accertamento, notificato il 9 agosto 2019, con cui determinava la raccolta di scommesse in Euro 342.147,82 e richiedeva:
- imposta unica per Euro 17.107,39;
- sanzioni per Euro 20.528,87;
- interessi per Euro 3.110,26.
- il 12 settembre 2019 l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma, Ufficio Controlli, notificava un ulteriore avviso di accertamento fondato sul primo atto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In tale atto veniva determinata in via induttiva anche la raccolta delle scommesse e l’aggio percepito, applicando un aggio medio dell’8% e quantificando i ricavi del contribuente in Euro 27.372,00, con richiesta di imposte evase per Euro 13.260,60.
Svolgimento del giudizio di merito
Il contribuente impugnava entrambi gli avvisi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che riuniva i giudizi iscritti ai nn. 2513/2020 e 2334/2020. L’Agenzia delle Dogane non si costituiva nel primo grado.
Con sentenza n. 4585/16/2021, depositata il 26 aprile 2021, la CTP di Roma rigettava entrambi i ricorsi e condannava il contribuente al pagamento di Euro 3.000,00 per spese di lite.
Il contribuente proponeva appello dinanzi alla allora Commissione Tributaria Regionale del Lazio, procedimento n. 5682/2021. In appello si costituiva anche l’Agenzia delle Dogane, rimasta contumace in primo grado.
Con sentenza n. 2523/2023, pubblicata il 28 aprile 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio rigettava l’appello.
Primo motivo di ricorso: documentazione prodotta solo in giudizio
Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo, la violazione dell’art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973. Sosteneva che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto inutilizzabile la documentazione prodotta in giudizio, poiché non trasmessa in risposta al questionario inviato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La sentenza impugnata aveva infatti affermato che:
- il contribuente non aveva compiutamente compilato il questionario;
- per tale ragione non era stata consentita una determinazione analitica dell’attività di raccolta scommesse;
- la documentazione prodotta in primo grado era inutilizzabile ai sensi dell’art. 32, comma 4, D.P.R. n. 600/1973;
- la richiesta amministrativa sarebbe consistita nel questionario restituito solo parzialmente compilato.
Il contribuente contestava tale impostazione, richiamando giurisprudenza di legittimità secondo cui la preclusione opera solo se i documenti siano stati espressamente richiesti dall’Ufficio e rilevava altresì che il questionario riguardava il rapporto con l’Agenzia dei Monopoli, non quello con l’Agenzia delle Entrate.
Principio di diritto richiamato dalla Corte
La Corte di cassazione accoglie il motivo richiamando un orientamento nomofilattico consolidato, secondo cui il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa:
- presuppone una specifica richiesta degli agenti accertatori;
- non può operare se manca una richiesta puntuale dei documenti;
- si applica non solo al rifiuto doloso dell’esibizione, ma anche ai casi in cui il contribuente dichiari falsamente di non possedere i documenti o li sottragga all’ispezione per errore non scusabile, di diritto o di fatto, dovuto, ad esempio, a dimenticanza, disattenzione o carenze amministrative.
La Corte richiama in particolare:
- Cass., Sez. 5, ord. n. 4662 del 21 febbraio 2024;
- Cass., Sez. 5, ord. n. 26133 del 7 ottobre 2024, in tema di imposte sui redditi.
Ragioni dell’accoglimento
Secondo la Corte di cassazione, il giudice d’appello non aveva accertato se il questionario somministrato al contribuente contenesse una richiesta specifica dei documenti poi prodotti soltanto in sede contenziosa. Mancando tale verifica di fatto, era necessario un nuovo esame della questione.
Pertanto, la sentenza impugnata viene cassata sul primo motivo, limitatamente a tale profilo.
Secondo motivo di ricorso e suo assorbimento
Con il secondo motivo il contribuente denunciava omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., censurando la determinazione induttiva dell’aggio nella misura dell’8% e sostenendo che, se la documentazione prodotta fosse stata considerata, la percentuale sarebbe risultata inferiore.
La Corte dichiara tale motivo assorbito dall’accoglimento del primo, poiché il nuovo esame sulla utilizzabilità della documentazione potrebbe incidere anche sulla quantificazione dell’aggio e dei ricavi.
Dispositivo e rinvio
Il ricorso viene quindi accolto quanto al primo motivo, con assorbimento del secondo. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Esito pratico della decisione
La pronuncia chiarisce che, in materia tributaria, la preclusione all’utilizzo in giudizio dei documenti non esibiti in sede amministrativa non può essere applicata automaticamente sulla base della sola mancata produzione, ma richiede la prova di una specifica richiesta dell’Ufficio. Il giudice del rinvio dovrà quindi verificare in concreto se i documenti prodotti dal contribuente fossero stati effettivamente richiesti in sede amministrativa e, in caso positivo, riesaminare anche la determinazione induttiva dell’aggio e delle imposte conseguenti.
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