Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza del 01/07/2026 n. 22574 - Corte di Cassazione

Accertamento con adesione - Sospensione dei termini

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte rigetta il ricorso del contribuente contro la sentenza che aveva dichiarato tardiva e inammissibile l’impugnazione dell’accertamento relativo al 2003. Il contribuente non ha indicato in modo specifico dove e con quale atto processuale fosse stata prodotta la documentazione comprovante l’avvio dell’adesione; inoltre, l’eventuale mancata considerazione di documenti già acquisiti avrebbe dovuto essere contestata con revocazione. Sono dichiarati inammissibile il primo motivo e, per difetto d’interesse, il terzo e il quarto; è infondato il secondo. Il ricorrente è condannato a pagare € 5.900,00 di spese, oltre spese prenotate a debito, ed è dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Accertamento con adesione: sospensione dei termini di impugnazione e onere di provare l’istanza.

Accertamento con adesione e sospensione dei termini di impugnazione

La decisione riguarda l’onere di dimostrare l’avvio della procedura di accertamento con adesione e la conseguente sospensione del termine per impugnare l’avviso di accertamento. La Corte rigetta il ricorso per cassazione del contribuente, confermando l’esito processuale che aveva reso definitiva l’inammissibilità per tardività dell’impugnazione originaria.

Vicenda processuale e tributaria

A seguito di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2003, l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato l’imponibile del contribuente ai fini Irpef, Iva e Irap. Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Messina, che aveva accolto parzialmente il ricorso. L’Ufficio aveva appellato e la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 2365/2021, aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo corretto l’accertamento e dichiarando tardivo e inammissibile il ricorso introduttivo, in assenza della procedura di adesione.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata decisa in adunanza camerale il 10 giugno 2026; la sentenza è stata depositata il 1° luglio 2026.

Normativa e principio sulla sospensione

La Corte richiama l’art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997 nel testo applicabile ratione temporis. In particolare, il comma 2 consentiva al contribuente, prima di impugnare l’avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall’invito previsto dall’art. 5, di presentare un’istanza in carta libera per l’accertamento con adesione. Ai sensi del comma 3, il termine per impugnare e quello per il pagamento dell’Iva accertata erano sospesi per novanta giorni dalla presentazione dell’istanza.

Il termine di sospensione serve a garantire al contribuente uno spatium deliberandi per valutare se definire la controversia mediante adesione. La presentazione dell’istanza costituisce il fatto generativo della sospensione e, secondo Cass. n. 4247/2013, il contribuente che invoca la tempestività del ricorso deve provare anche tale fatto; in mancanza, il giudice deve rilevare d’ufficio la tardività e dichiarare inammissibile l’impugnazione. La Corte richiama inoltre Cass. n. 22878/2017 e Cass. n. 15430/2022 sulla funzione della sospensione.

Primo motivo: prova dell’istanza e specificità della censura

Il contribuente aveva denunciato la violazione degli artt. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997, sostenendo che il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 non era decorso, poiché sospeso dalla tempestiva presentazione dell’istanza di adesione.

La Corte dichiara il motivo inammissibile per difetto di specificità. Non era sufficiente affermare di avere presentato l’istanza: il ricorrente doveva anche indicare in quale grado del giudizio e con quale atto processuale fosse stata depositata la documentazione che attestava l’avvio della procedura. Poiché il ricorso introduttivo risultava notificato oltre il termine ordinario, tale documentazione doveva essere allegata agli atti del giudizio, unitamente al ricorso introduttivo; nel ricorso per cassazione occorreva inoltre indicare puntualmente dove la Corte potesse reperirla. Il ricorrente non aveva fornito tali indicazioni.

La Corte rileva anche un ulteriore profilo: se la documentazione fosse stata effettivamente prodotta nel giudizio di merito e la Commissione regionale non ne avesse tenuto conto, si sarebbe trattato di un possibile errore percettivo circa il contenuto degli atti. Tale errore avrebbe dovuto essere fatto valere con il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., non con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c.

Secondo motivo: contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio

Con il secondo motivo il contribuente ha denunciato la violazione dell’art. 101, secondo comma, c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello, avendo rilevato d’ufficio l’inammissibilità, avrebbe dovuto assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie.

La censura è infondata. La disposizione invocata, introdotta dalla L. n. 69/2009, non si applicava al giudizio, instaurato nel febbraio 2007 e quindi anteriormente alla modifica processuale.

Terzo e quarto motivo: merito e spese dei gradi precedenti

Il terzo motivo riguardava la violazione dell’art. 12 della L. n. 296/2006, con riferimento alla sanatoria prevista dalla legge finanziaria 2007; la questione, secondo la Corte, non era stata neppure trattata in appello. Il quarto motivo contestava la regolazione delle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Entrambi i motivi sono dichiarati inammissibili per difetto d’interesse, in conseguenza dell’inammissibilità del primo motivo e dell’infondatezza del secondo.

Esito e spese

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 5.900,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis, se dovuto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.