Ordinanza del 07/07/2026 n. 22839 - Corte di Cassazione
Accertamento - Presunzioni semplici - Onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate: la CTR aveva ritenuto provata la riferibilità al defunto B.B. delle somme e dei redditi contestati alla contribuente, anche considerando i trasferimenti una donazione indiretta. Le doglianze dell’Agenzia miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. L’Agenzia è condannata a rifondere le spese del giudizio.
Ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro l’annullamento degli accertamenti fiscali relativi a disponibilità finanziarie detenute in Svizzera.
Accertamenti fiscali su attività finanziarie detenute in Svizzera
La controversia riguarda gli accertamenti emessi nei confronti di A.A. per redditi di fonte estera relativi agli anni d’imposta 2009 e 2010. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che le censure contestassero in realtà la valutazione delle prove compiuta dal giudice tributario di merito.
Fatti e procedura di collaborazione volontaria
Il 16 settembre 2015 A.A. presentava istanza di collaborazione volontaria ai sensi dell’art. 5-quater del D.L. n. 167/1990, per regolarizzare attività economiche e finanziarie detenute all’estero, tra cui quelle riferite ai periodi d’imposta 2009 e 2010.
Dalla relazione di accompagnamento risultavano tre rapporti di deposito presso la BSI, filiale di Lugano: due cointestati con B.B. e uno intestato esclusivamente ad A.A. B.B. era deceduto il 15 agosto 2010; le attività sui conti cointestati erano state trasferite da A.A. sul conto a lei intestato esclusivamente.
La Direzione provinciale di Lucca chiedeva chiarimenti sulla riferibilità a B.B. delle somme giacenti sui conti. Ritenuti non adeguati i chiarimenti e non essendo stata definita la procedura di collaborazione, l’Agenzia emetteva gli avvisi di accertamento per il 2009 e il 2010.
Contenuto degli accertamenti e difese della contribuente
Per il 2009 l’Agenzia recuperava redditi di capitale esteri relativi agli interessi accreditati, imputati per il 50% alla contribuente in ragione della cointestazione e della circostanza che B.B. era ancora in vita. L’importo indicato era pari a 132,53 euro, calcolato come metà di 265,05 euro. Venivano inoltre accertati 88.428,56 euro di redditi diversi di fonte estera, corrispondenti a bonifici ritenuti di natura reddituale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 917/1986 e assoggettati a imposizione ordinaria. Per il 2010 veniva notificato un ulteriore accertamento.
A.A. sosteneva che i fondi provenissero da conti esteri intestati a società offshore riconducibili a B.B., con il quale aveva avuto una relazione more uxorio e una figlia. Secondo la contribuente, B.B. era l’unico soggetto cui imputare gli eventuali redditi evasi e i trasferimenti sui conti cointestati costituivano una donazione indiretta in suo favore e della figlia. Contestava inoltre il calcolo degli importi e delle sanzioni per il 2010, sostenendo che, essendo i bonifici avvenuti quando B.B. era ancora in vita, l’imponibile avrebbe dovuto riguardare soltanto il 50%.
La CTP di Lucca, con sentenza n. 513/2017, accoglieva il ricorso limitatamente alla rideterminazione delle sanzioni. In appello la CTR della Toscana accoglieva il gravame della contribuente.
Presunzione legale e valutazione della CTR
La Corte ricorda l’applicabilità dell’art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009: gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata e non dichiarati si presumono costituiti, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.
La CTR aveva ritenuto superata tale presunzione sulla base dell’insieme degli elementi acquisiti. Aveva considerato che B.B. era dirigente d’azienda, mentre A.A. era casalinga e si occupava della figlia; che i documenti mostravano trasferimenti di somme effettuati da B.B. prima del decesso; e che le somme erano state collocate in Svizzera affinché fossero disponibili alla compagna, in prossimità della morte di B.B. La CTR aveva quindi attribuito a quest’ultimo la titolarità dei redditi e qualificato i trasferimenti alla contribuente come donazione indiretta.
La decisione tributaria richiamava anche il procedimento penale a carico di A.A., imputata del reato di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000 e assolta, con sentenza depositata il 26 marzo 2018, perché il fatto non sussiste. In quella sede era stato ritenuto che le somme presenti sui conti cointestati fossero redditi di lavoro di B.B.
Motivi del ricorso per cassazione e decisione
L’Agenzia proponeva due motivi, denunciando la violazione dell’art. 12 del D.L. n. 78/2009 e degli artt. 2727, 2729 e 1854 c.c. Contestava, in particolare, che la CTR avesse riconosciuto la natura di donazione indiretta senza una specifica verifica dell’animus donandi e riteneva che la cointestazione, da sola, non fosse sufficiente.
La Corte esamina congiuntamente i motivi e li dichiara inammissibili. La CTR aveva fondato la conclusione non sulla sola cointestazione dei conti, ma su una valutazione complessiva degli elementi fattuali; aveva inoltre desunto implicitamente l’animus donandi dal contesto accertato. L’Agenzia chiedeva dunque una nuova valutazione delle prove e dei fatti, anziché indicare un effettivo errore di interpretazione o applicazione della legge.
La Corte ribadisce che spetta al giudice di merito individuare e valutare le prove, selezionare quelle ritenute più attendibili e rilevanti ed eventualmente escluderne altre, anche implicitamente. Il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito; per le presunzioni semplici, la valutazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ai sensi dell’art. 2729 c.c. è rimessa al giudice di merito. Il sindacato della Cassazione resta limitato ai vizi della motivazione rilevanti, quali l’apparenza, la contraddittorietà insanabile o l’incomprensibilità, che non risultavano dedotti in modo idoneo.
Esito e spese
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è dichiarato inammissibile. L’Agenzia è condannata a pagare alla contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.500 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, a 200 euro per esborsi e agli accessori di legge.
Non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, poiché l’Agenzia delle Entrate è soccombente ed è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato. La decisione è stata assunta a Roma il 1° luglio 2026 e depositata in cancelleria il 7 luglio 2026.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Ordinanza · 7 lug 2026Ordinanza del 07/07/2026 n. 22839 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 6 lug 2026Ordinanza del 06/07/2026 n. 22742 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 6 lug 2026Ordinanza del 06/07/2026 n. 22749 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 3 lug 2026Ordinanza del 03/07/2026 n. 22649 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 2 lug 2026Ordinanza del 02/07/2026 n. 22637 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 1 lug 2026Ordinanza del 01/07/2026 n. 22574 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →