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Ordinanza

Ordinanza del 06/07/2026 n. 22742 - Corte di Cassazione

Accertamento - Frode carosello - Inversione contabile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie entrambi i motivi dell’Agenzia delle Entrate: la sentenza di secondo grado non ha esaminato la censura di ultrapetizione relativa all’annullamento integrale dell’accertamento, nonostante la contribuente avesse contestato nel merito soltanto il rilievo IVA; inoltre, l’omesso esame ha inciso sulla decisione sulle spese. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Cassazione dell’annullamento integrale di un accertamento per frode carosello e inversione contabile, per omessa pronuncia sui motivi relativi all’intero atto e sulle spese.

Accertamento per frode carosello e inversione contabile

La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2015, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato maggiore IVA, IRES e IRAP, oltre a sanzioni e interessi. La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’Amministrazione per omessa pronuncia sulla censura di ultrapetizione e per conseguente erronea statuizione sulle spese, cassando la sentenza e rinviando la causa.

Contenuto dell’accertamento

L’avviso contestava tre autonome pretese impositive:

  • violazioni IVA per acquisti di materiale tecnologico ritenuti soggettivamente inesistenti, effettuati tramite G. Srl e X. Spa, qualificate come società “filtro” che acquistavano da società “cartiere”, nell’ambito di una presunta frode carosello;
  • indebita deduzione di costi ai fini IRES e IRAP;
  • violazioni degli obblighi di integrazione e registrazione degli acquisti effettuati in regime di inversione contabile.

Procedimento di merito

La contribuente aveva impugnato l’avviso deducendo, tra l’altro, difetto di motivazione, violazione del contraddittorio endoprocedimentale, incompetenza dell’ufficio accertatore e infondatezza della contestazione relativa all’inesistenza soggettiva delle operazioni.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso e annullato integralmente l’accertamento, ritenendo che la società avesse agito in buona fede. A sostegno aveva considerato l’assenza di collegamenti con i fornitori, di dichiarazioni di terzi che la coinvolgessero nella frode e di retrocessioni del prezzo, nonché la coerenza dei prezzi con quelli di mercato e l’effettuazione degli acquisti online.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva respinto l’appello dell’Agenzia, condividendo la valutazione di buona fede. Aveva inoltre osservato che non erano stati indicati gli esiti dell’indagine penale connessa, che i fornitori erano “filtri” e non “cartiere”, che per altre annualità la pretesa era stata ritenuta illegittima, che le risposte dei rivenditori ufficiali ai questionari erano inaffidabili e che le oscillazioni dei prezzi dei prodotti tecnologici erano fisiologiche.

Motivi del ricorso per cassazione

Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., l’Agenzia denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. Sosteneva che le contestazioni di merito della contribuente riguardassero soltanto il recupero IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, mentre non erano stati contestati i rilievi relativi ai costi indeducibili e agli obblighi di registrazione in regime di inversione contabile. Di conseguenza, l’annullamento integrale dell’avviso da parte del giudice di primo grado avrebbe ecceduto i limiti della domanda. L’Agenzia aveva riproposto la censura in appello, ma il giudice di secondo grado aveva esaminato solo la questione IVA.

Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l’Agenzia denunciava la violazione o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. Contestava la conferma delle spese del primo grado e la condanna dell’Ufficio alle spese del secondo, sostenendo che l’accertamento della parziale illegittimità della decisione di primo grado avrebbe dovuto incidere sulla valutazione della soccombenza e sulla compensazione delle spese.

Valutazione della Corte di cassazione

La Corte dichiara fondato il primo motivo. Esaminando il processo verbale di constatazione, accessibile in quanto la censura riguarda un error in procedendo, rileva che l’avviso conteneva tre pretese impositive autonome. Le doglianze di merito della contribuente riguardavano l’inesistenza soggettiva delle operazioni, mentre le eccezioni di difetto di motivazione, violazione del contraddittorio e incompetenza investivano l’atto nella sua interezza.

I giudici di primo grado avevano annullato integralmente l’accertamento sulla base della buona fede della contribuente, senza pronunciarsi sui motivi che investivano l’atto nel suo complesso. In appello, l’Agenzia aveva chiesto di verificare il rispetto della corrispondenza tra domanda e pronuncia e aveva denunciato l’ultrapetizione, ma il giudice di secondo grado non aveva esaminato tale censura. Secondo la Corte, il silenzio non può essere interpretato come rigetto implicito: le pretese tributarie avevano fondamenti autonomi e non ricorreva un’ipotesi di assorbimento.

È accolto anche il secondo motivo. L’omesso rilievo del vizio di ultrapetizione ha condizionato la decisione sulle spese, che non ha considerato la parziale illegittimità della sentenza di primo grado.

Esito e rinvio

La Corte accoglie entrambi i motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. La decisione è stata assunta il 26 maggio 2026 e depositata in cancelleria il 6 luglio 2026.

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