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Ordinanza

Ordinanza del 02/07/2026 n. 22637 - Corte di Cassazione

Accertamento - Giudizio di rinvio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte rigetta il ricorso del contribuente contro la sentenza della CTR Lazio resa in sede di rinvio, chiarendo che il giudizio di rinvio non è autonomo ma prosegue il precedente giudizio e non comporta improcedibilità dell'appello del Comune per mancata riassunzione. Confermata anche la valutazione del valore dei terreni ai fini ICI in Euro 90/mq; spese a carico del ricorrente e contributo unificato დამატivo dovuto.

Giudizio di rinvio in materia ICI e natura non autonoma della fase rescissoria

Giudizio di rinvio e accertamento ICI

Il documento riguarda una controversia in materia di ICI relativa agli anni d’imposta 2006-2009, nella quale viene ribadito il principio secondo cui il giudizio di rinvio non costituisce un giudizio autonomo, ma la prosecuzione dei precedenti gradi e fasi del processo. La decisione si concentra sia sulla corretta instaurazione del giudizio di rinvio sia sulla determinazione del valore imponibile dei terreni.

Svolgimento del processo

Il sig. A.A. aveva impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Ladispoli per ICI su vari immobili e terreni per le annualità dal 2006 al 2009. Il primo grado si era concluso con accoglimento parziale del ricorso con sentenza n. 649/2013 depositata il 6 dicembre 202013.

L’appello del Comune era stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza n. 1936/2015. Successivamente il Comune aveva proposto ricorso per cassazione, accolto con rinvio al giudice regionale per nuovo esame.

In sede di rinvio, con sentenza n. 5744/2018 del 10 luglio 2018, depositata il 6 settembre 2018, la CTR aveva accolto parzialmente l’appello dell’ente locale, rideterminando il valore delle aree imponibili ai fini ICI in Euro 90,00 al mq per le annualità disciplinate dalla deliberazione di Giunta richiamata e per il corrispondente valore minimo delle annualità precedenti.

Contro tale pronuncia il contribuente proponeva nuovo ricorso per cassazione, mentre il Comune resisteva con controricorso.

Motivi di ricorso esaminati

Il contribuente articolava due censure principali:

  • la prima denunciava la pretesa improcedibilità dell’appello del Comune, sostenendo che in sede di rinvio l’ente non avrebbe riassunto il giudizio né si sarebbe costituito nei termini, con violazione degli articoli 346, 348 e 394 c.p.c.;
  • la seconda lamentava omesso esame di fatti decisivi e sosteneva che la CTR avesse adottato una decisione incoerente rispetto all’ordinanza di rinvio e alla precedente sentenza, anche oltre le pretese del Comune.

Questione preliminare sulla riunione

La Corte ha inoltre respinto la richiesta del contribuente di riunire il procedimento a un altro ricorso iscritto al n. 20535/2023 R.G., osservando che quel procedimento riguardava un soggetto diverso, ossia il fratello comproprietario del contribuente, e che non era stato prodotto l’avviso di accertamento oggetto di quell’altro giudizio, rendendo non verificabile una connessione oggettiva.

Natura del giudizio di rinvio

La Corte ha richiamato un orientamento consolidato secondo cui il giudizio di rinvio:

  • è la fase di prosecuzione del giudizio di appello annullato dalla Cassazione;
  • non è autonomo;
  • mantiene le parti nella stessa posizione processuale già assunta;
  • circoscrive ex lege le domande proponibili;
  • impone che il rapporto processuale si costituisca davanti al giudice di rinvio con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nella pronuncia cassata.

Viene richiamato anche il principio per cui la citazione in riassunzione ha natura di atto di impulso processuale e determina un litisconsorzio necessario tra le parti del giudizio di cassazione, senza rilievo della natura inscindibile o scindibile della causa.

Rigetto della censura sull’improcedibilità dell’appello

In applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza del contribuente sull’improcedibilità dell’appello del Comune. Poiché il giudizio di rinvio è una ripresa della fase precedente, la mancata riassunzione da parte dell’ente non comporta improcedibilità dell’appello né può essere interpretata come rinuncia all’impugnazione.

La Corte ha quindi escluso che il comportamento del Comune integrasse una rinuncia tacita all’appello o un vizio processuale idoneo a travolgere la decisione della CTR.

Valutazione del valore imponibile dei terreni

Anche il secondo motivo è stato respinto. La CTR, secondo la Corte, si era attenuta ai principi fissati nella precedente decisione di cassazione e aveva motivato la propria valutazione estimativa del valore venale in comune commercio degli immobili, fondandosi su:

  • la deliberazione di Giunta comunale n. 401 del 30 dicembre 2008;
  • una perizia extragiudiziale giurata del 10 marzo 2008;
  • il valore minimo risultante da tale perizia, pari a Euro 90 al mq.

La CTR aveva inoltre spiegato perché non avesse attribuito rilievo al diverso valore indicato dal contribuente, in quanto riferito ad altre finalità, quali accordi transattivi o una porzione limitrofa interessata da esproprio.

La Corte ha ritenuto che la censura del ricorrente mirasse, in realtà, a contestare il merito della valutazione compiuta dai giudici regionali sulla documentazione prodotta, attività non sindacabile in sede di legittimità quando sorretta da motivazione congrua e immune da vizi.

Spese e contributo unificato

La Corte ha escluso la condanna ex articolo 96 c.p.c. richiesta dal Comune con memoria, rilevando che era comunque intervenuto un parziale riconoscimento delle ragioni del contribuente nel merito della controversia.

Il ricorso è stato quindi rigettato e il contribuente è stato condannato:

  • alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 1.486,00 oltre Euro 200 per esborsi, con attribuzione all’avv. Chiara Reggio d’Aci dichiaratasi antistataria;
  • al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Principio di diritto sostanziale ribadito

La pronuncia ribadisce che nel giudizio di rinvio la parte soccombente non può ottenere una declaratoria di improcedibilità dell’appello per il solo fatto che la controparte non abbia riassunto il processo come se si trattasse di una nuova impugnazione. Il rinvio, invece, riattiva la fase precedente e conserva intatti i rapporti processuali e le posizioni già esistenti tra le parti.

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