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Ordinanza

Ordinanza del 07/07/2026 n. 22839 - Corte di Cassazione

Accertamento - Presunzioni semplici - Onere della prova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTR Toscana che aveva accolto l’appello della contribuente. Viene ribadito che la valutazione delle presunzioni e della prova contraria spetta al giudice di merito e che non è consentito chiedere alla Cassazione una rivalutazione del merito istruttorio. Confermata la qualificazione, operata dal giudice regionale, dei versamenti sui conti svizzeri come donazioni indirette e della prova contraria come sufficiente a superare la presunzione fiscale relativa alle attività estere non dichiarate.

Accertamento fiscale su presunzioni e prova contraria in tema di attività estere e donazioni indirette

Accertamento fiscale, presunzioni e attività finanziarie estere

Il documento riguarda una controversia in materia di accertamento tributario relativo ad attività finanziarie detenute all’estero e non dichiarate, con particolare riferimento alla disciplina della collaborazione volontaria e alla presunzione di cui all’art. 12 del D.L. n. 78/2009. La Corte di cassazione interviene non sul merito della ricostruzione dei fatti, ma sul corretto perimetro del sindacato di legittimità rispetto alla valutazione delle prove e delle presunzioni compiuta dal giudice tributario di merito.

Fatti e origine della controversia

La contribuente A.A., in data 16 settembre 2015, presentava istanza di collaborazione volontaria ai sensi dell’art. 5-quater del D.L. n. 167/1990 per regolarizzare attività economiche e finanziarie detenute all’estero per varie annualità, comprese le imposte 2009 e 2010. Dalla relazione allegata emergevano tre rapporti bancari presso la BSI di Lugano: due conti di deposito cointestati con B.B. e un conto intestato esclusivamente alla contribuente.

Era inoltre accertato che B.B. era deceduto il 15 agosto 2010 e che le attività patrimoniali e finanziarie presenti sui conti cointestati erano state trasferite dalla contribuente sul conto a lei intestato. L’Agenzia delle entrate chiedeva chiarimenti sulla riferibilità delle somme al sig. B.B., ma ritenendo non soddisfacenti le risposte, emetteva avvisi di accertamento per il 2009 e per il 2010.

Per il 2009 venivano recuperati:

  • redditi di capitale di fonte estera corrispondenti agli interessi maturati sui conti, per la quota del 50%, in ragione della cointestazione con soggetto ancora vivente nell’anno d’imposta;
  • redditi diversi di fonte estera per Euro 88.428,56, relativi a bonifici sui conti svizzeri qualificati come redditi imponibili ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 917/1986.

Analogo accertamento veniva notificato anche per il 2010.

Difese della contribuente e giudizi di merito

La contribuente sosteneva di non aver prodotto i redditi accertati e deduceva che le somme affluite sui conti svizzeri derivassero da conti intestati a società offshore riconducibili a B.B., con cui aveva intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale era nata una figlia. Secondo la sua tesi, B.B. sarebbe stato l’unico soggetto passivo d’imposta; il trasferimento sui conti cointestati e poi sul conto a lei intestato integrerebbe una donazione indiretta, disposta da B.B. in favore della compagna e della figlia.

La contribuente lamentava inoltre un errore nel calcolo degli importi e delle sanzioni, sostenendo che anche per il 2010 l’accertamento avrebbe dovuto riguardare solo il 50% delle somme, poiché i bonifici erano stati eseguiti quando B.B. era ancora in vita.

La CTP di Lucca accoglieva il ricorso solo in punto di rideterminazione delle sanzioni. In appello, la CTR Toscana accoglieva invece il gravame della contribuente, ritenendo che ella avesse fornito la prova contraria idonea a superare la presunzione fiscale e qualificando i versamenti come donazione indiretta da parte di B.B.

Motivi del ricorso dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia ricorreva in cassazione con due motivi:

  • la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.L. n. 78/2009, sostenendo che la norma prevede una presunzione legale relativa secondo cui le attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata e non dichiarate si presumono costituite con redditi sottratti a tassazione, salvo prova contraria del contribuente;
  • la violazione degli artt. 2727, 2729 e 1854 c.c., contestando che la CTR avesse qualificato le somme come donazioni indirette senza adeguatamente verificare l’animus donandi e senza poterne desumere la sussistenza dalla sola cointestazione dei conti.

Valutazione della Corte di cassazione

La Corte esamina congiuntamente i motivi e li dichiara inammissibili. Ricorda, in primo luogo, che opera la presunzione legale di cui all’art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009: gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata e non dichiarati si presumono costituiti con redditi sottratti a tassazione, salvo prova contraria.

La Corte rileva però che la CTR ha fornito una motivazione ampia e argomentata, ritenendo che la contribuente avesse assolto l’onere della prova contraria. In particolare, i giudici regionali avevano valorizzato:

  • la posizione personale di B.B. come dirigente d’azienda;
  • la circostanza che A.A. fosse casalinga mantenuta da B.B. e si occupasse della figlia;
  • la documentata provenienza delle somme da trasferimenti eseguiti da B.B.;
  • il fatto che le somme fossero pervenute sui conti prima della morte di B.B.;
  • l’intento di B.B., consapevole della malattia, di mettere le somme a disposizione della compagna in un Paese vicino all’Italia;
  • l’esistenza di elementi emersi anche nel procedimento penale conclusosi con assoluzione della contribuente perché il fatto non sussiste.

Sulla base di tali elementi, la CTR aveva concluso che l’unico soggetto passivo di imposta fosse B.B. e che i versamenti costituissero una donazione indiretta. La Cassazione osserva che il ricorso dell’Agenzia, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità.

Principi sul controllo di legittimità e sulla prova

La pronuncia ribadisce che:

  • spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare attendibilità e concludenza delle prove e scegliere gli elementi ritenuti più idonei a dimostrare i fatti;
  • la Cassazione può intervenire solo ove la motivazione sia inesistente, meramente apparente, incomprensibile o affetta da insanabile contraddittorietà;
  • non è possibile trasformare un asserito vizio di violazione di legge in una richiesta di terzo grado di merito.

La Corte evidenzia anche che la CTR non aveva fondato la qualificazione di donazione indiretta sulla sola cointestazione dei conti, ma sull’insieme degli elementi fattuali acquisiti; pertanto anche la valutazione dell’animus donandi costituiva apprezzamento di fatto, insindacabile in questa sede se adeguatamente motivato.

Esito del giudizio

Il ricorso dell’Agenzia delle entrate viene dichiarato inammissibile. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in Euro 8.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, esborsi per Euro 200,00 e accessori di legge. La Corte precisa inoltre che, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica la disciplina dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

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