Cassazione Penale, Ordinanza n. 00166/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per rapina e sul diniego delle attenuanti generiche è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di rapina. Con un primo motivo ha censurato la motivazione della decisione di merito, sostenendo in sostanza che la ricostruzione accusatoria fosse erronea e che non fosse sufficientemente solido il quadro probatorio, con particolare riferimento al riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa e al possesso del cellulare di quest'ultima. Con un secondo motivo ha lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non specifico, perché sostanzialmente reiterativo delle censure già respinte in appello, e comunque volto a ottenere una rivalutazione del merito e dell'attendibilità delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, poiché la corte territoriale aveva motivato il diniego delle attenuanti con elementi ritenuti decisivi, quali l'indifferenza dell'imputato verso le vicende processuali e l'assenza di condotte riparatorie o risarcitorie.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
Il reato oggetto del giudizio di merito è qualificato come rapina; la Corte non entra nel merito della sua configurazione, limitandosi a rilevare che la motivazione della sentenza d'appello sulla responsabilità è immune da vizi logici.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è ritenuto legittimo quando il giudice di merito valorizzi elementi negativi ritenuti decisivi, senza dover esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
art. 591 c.p.p.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché fondato su motivi non specifici e meramente ripetitivi delle doglianze già disattese in appello, non idonei a introdurre una critica argomentata alla sentenza impugnata.
art. 606 c.p.p.
La Corte ribadisce il limite del giudizio di legittimità: non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando si risolva nella mera riproposizione delle censure già formulate in appello e già specificamente confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito, né procedere a una diversa ricostruzione dell'attendibilità delle fonti di prova o a un raffronto tra la motivazione impugnata e modelli alternativi di ragionamento esterni al processo.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice individui elementi decisivi e rilevanti in senso sfavorevole; non è necessario che dia conto di ogni singolo elemento dedotto dalle parti, purché la motivazione consenta di comprendere il percorso logico seguito.
- La presenza di un riconoscimento della persona offesa e di altri elementi probatori coerenti può sorreggere la declaratoria di responsabilità, se il giudice di merito li valuta con motivazione non illogica e logicamente coerente, non sindacabile in cassazione nei limiti del vizio di motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00152/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00158/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00159/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00160/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00162/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00163/2025 del 03/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →