Sentenza n. 5317/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’eseguire la sentenza del Tribunale di Nola n. 2234/2021, passata in giudicato, quanto al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nola n. 2234/2021, che aveva accertato il diritto alla progressione economica computando l’anzianità maturata nei diversi contratti a tempo determinato, ordinato la ricostruzione della carriera sulla base dei servizi effettivamente prestati e condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive, con esclusione dell’anzianità relativa al 2013 e applicazione della clausola di salvaguardia dell’art. 2 del CCNL 4 agosto 2011, oltre alla maggiore somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata all’Amministrazione l’8 gennaio 2024, era passata in giudicato. La ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo, in particolare quanto al pagamento della sorte capitale, e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha verificato il passaggio in giudicato del titolo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Poiché il Ministero non ha fornito prova dell’adempimento, gli ha ordinato di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del MIM, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza per compiere gli atti necessari al pagamento, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, sono state poste a carico del Ministero e attribuite ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La domanda azionata è fondata e va accolta.
Il giudice accoglie la domanda di ottemperanza e ordina all’Amministrazione di eseguire il titolo giudiziale, predisponendo, per il caso di ulteriore inadempimento, la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
La sentenza ottemperanda, munita di formula esecutiva, risulta notificata in data 8.1.2024 anche presso la sede reale della resistente amministrazione e, tenuto conto che il ricorso è stato notificato in data 4.3.2026, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
L’azione esecutiva contro una pubblica amministrazione può essere intrapresa una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 55 d.P.R. 115/2002
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo le disposizioni richiamate; il passaggio menziona l’art. 55 in relazione all’utilizzo del mezzo proprio.
art. 8 l. 417/1978
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
La disposizione è richiamata, insieme alla disciplina del testo unico sulle spese di giustizia, per la liquidazione del compenso relativo all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. 115/2002
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
Le ulteriori spese necessarie per l’adempimento dell’incarico del commissario ad acta sono ricondotte all’art. 56 del d.P.R. 115/2002.
art. 71 d.P.R. 115/2002
Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
La parcella del commissario deve essere presentata a pena di decadenza entro i termini previsti dall’art. 71; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo esecutivo è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e non risulta adempiuto, il giudice ordina l’esecuzione puntuale e integrale delle statuizioni del titolo, fissando un termine per provvedere.
- Per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l’azione può essere intrapresa dopo il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
- Se l’amministrazione non prova l’adempimento del giudicato, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza e abilitato a compiere gli atti necessari all’esecuzione.
Come è indicizzato
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