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Sentenza

Sentenza n. 490/2026 - Catania, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tar Sicilia Sezione staccata di Catania del 3.5.2024, n. 1632, passata in giudicato e, comunque, non sospesa, nominando da subito il commissario ad acta e fissando la somma di denaro dovuta dal resistente Comune per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

Giustizia amministrativa202502260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: asserita mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia, Catania, n. 1632/2024, con richiesta di esame di un'osservazione-opposizione al PRG

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto, con la sentenza n. 1632/2024, l'annullamento, per quanto di suo interesse, della deliberazione consiliare con cui il Comune aveva preso atto dell'efficacia ed esecutività del PRG, in quanto era stata erroneamente dichiarata tardiva una sua osservazione-opposizione. Ritenendo che il Comune non avesse dato esecuzione al giudicato mediante l'esame dell'osservazione n. 83, la ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza, chiedendo l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di esaminare l'osservazione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di un'astreinte. Il Comune non si è costituito; si sono costituite, con atto di mero stile, le amministrazioni regionali. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso, ritenendo che la sentenza da eseguire fosse autoesecutiva. La ricorrente ha sostenuto, invece, che la sentenza non avesse natura autoesecutiva e che residuasse un obbligo comunale di esaminare l'osservazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza. Ha qualificato l'interesse azionato nel giudizio originario come interesse legittimo oppositivo, poiché la ricorrente mirava a contrastare la previsione di una nuova strada sul terreno della propria azienda agricola. La sentenza del 2024, annullando in parte qua la deliberazione consiliare di presa d'atto dell'efficacia ed esecutività del PRG, aveva integralmente soddisfatto tale interesse mediante l'effetto caducatorio, senza imporre al Comune ulteriori attività materiali o giuridiche e senza ordinare la riedizione del potere mediante l'esame dell'osservazione. In una simile ipotesi la pronuncia è autoesecutiva e non è esperibile il giudizio di ottemperanza; l'effetto conformativo coincide con quello ripristinatorio e si traduce nel divieto per l'amministrazione di rieditare gli atti affetti dal vizio accertato. Il Collegio ha inoltre rilevato che, allo stato, la realizzazione della nuova strada risulta preclusa dall'annullamento della deliberazione nella parte riguardante la ricorrente. Le spese sono state compensate per la limitata attività difensiva delle amministrazioni regionali.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza da eseguire era autoesecutiva e non lasciava attività ulteriori da compiere all'amministrazione.

  • art. 54, comma 3, l.r. Sicilia n. 19/2020

    Costituiva la base normativa della dichiarazione comunale di efficacia ed esecutività del PRG, annullata dalla sentenza originaria per quanto di interesse della ricorrente.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato utilizzato dal Collegio per sottoporre alle parti la possibile questione officiosa di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza non è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza di annullamento autoesecutiva che abbia accolto un interesse legittimo oppositivo, quando l'effetto caducatorio soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente e non residuano attività materiali o giuridiche da compiere da parte dell'amministrazione.
  • Quando l'annullamento di un provvedimento incidente su un interesse oppositivo non impone implicitamente o esplicitamente la riedizione del potere amministrativo, l'effetto conformativo della sentenza coincide con l'effetto ripristinatorio e consiste nel divieto di rieditare gli atti con il medesimo vizio accertato.
  • La qualificazione dell'interesse azionato come oppositivo o pretensivo è rilevante per stabilire se la sentenza di annullamento sia autoesecutiva: nel primo caso, l'eliminazione dell'atto lesivo può esaurire la tutela; nel secondo, può residuare l'obbligo dell'amministrazione di riesercitare il potere per attribuire l'utilità richiesta.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiGiudizio di ottemperanza
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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