Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 49/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento emanato dal Dirigente Area I^ bis, della Prefettura di Reggio Calabria, Fascicolo n°-OMISSIS-/Area I^/bis), protocollo n°-OMISSIS-, notificato il 31 gennaio 2022, di diniego di riesame del provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni.

Giustizia amministrativa202200221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio di riesame del divieto di detenzione di armi e munizioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di riesame del divieto di detenzione di armi e munizioni adottato il 19 febbraio 2021, originariamente motivato dalla denuncia in stato di libertà per i reati di cui agli artt. 581 e 612 c.p., relativa a un episodio verificatosi all'esterno di un supermercato per ragioni di parcheggio. In precedenza, il 26 maggio 2021, aveva presentato istanza di riesame; dopo aver ricevuto il preavviso di diniego non aveva formulato osservazioni. Il ricorso, pur formalmente rivolto contro il diniego di riesame, contestava principalmente l'originario divieto e sollecitava un rinnovato giudizio prefettizio sugli stessi fatti, fondandosi essenzialmente sul successivo non luogo a procedere nel procedimento penale conseguente alla remissione della querela. L'amministrazione ha sostenuto che tale esito penale non incidesse sulla valutazione prefettizia di affidabilità e non fosse sufficiente a giustificare il riesame.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che esso fosse principalmente diretto contro l'originario divieto del febbraio 2021 e non contenesse una contestazione puntuale del diniego di riesame. Il Collegio ha inoltre rilevato che il provvedimento conclusivo del procedimento di riesame era stato formalmente adottato il 19 aprile 2022, mentre le relative ragioni sostanziali erano già state esplicitate nel preavviso di diniego del 31 gennaio 2022, al quale il ricorrente non aveva presentato osservazioni. Nel merito, il giudice ha condiviso la tesi dell'amministrazione secondo cui la remissione della querela e il conseguente non luogo a procedere non eliminavano gli elementi rilevanti per il giudizio prefettizio di non affidabilità, né imponevano un diverso esito del riesame. La richiesta mirava quindi a ottenere, a breve distanza dal provvedimento originario e sulla base dei medesimi fatti, una nuova valutazione non sorretta da elementi sufficienti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • artt. 581 e 612 c.p.

    La denuncia per percosse e minaccia costituisce il fatto posto a base della valutazione prefettizia di non affidabilità, senza che il successivo non luogo a procedere per remissione della querela ne determini automaticamente il venir meno.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il giudizio prefettizio sull'affidabilità del detentore di armi e munizioni ha natura autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale e può fondarsi sui fatti che hanno dato luogo alla denuncia, anche quando il procedimento penale si concluda con il non luogo a procedere per remissione della querela.
  • La remissione della querela e il conseguente non luogo a procedere non impongono, di per sé, la revoca o il riesame favorevole del divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni, poiché non eliminano automaticamente la rilevanza dei fatti ai fini della valutazione amministrativa di affidabilità.
  • L'istanza di riesame di un divieto prefettizio non può limitarsi a sollecitare, a breve distanza dal provvedimento originario e sulla base dei medesimi fatti, una nuova valutazione fondata esclusivamente sull'esito del procedimento penale, in assenza di elementi ulteriori idonei a incidere sul giudizio di non affidabilità.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaAutotutela decisoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.