Cassazione Civile, Sentenza n. 27357/2020 del 30/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano di essere ammessi alle selezioni per la stabilizzazione ex art. 1, co. 519, L. 296/2006: avevano prestato più trienni di lavoro a tempo determinato (livelli III e IV) e successivamente, prima della normativa di stabilizzazione, erano stati assunti a tempo indeterminato ad un livello inferiore (VI) tramite concorso. Sostenevano che la norma ammetteva alla stabilizzazione chi fosse stato in servizio per almeno tre anni nel quinquennio anteriore, senza richiedere lo stato di disoccupazione o escludere chi fosse già dipendente dell'ente, per cui il loro successivo impiego a livello inferiore non avrebbe dovuto precludere l'accesso al procedimento di stabilizzazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul piano processuale è stato rilevato che la controversia aveva avuto sviluppi presso ambedue le giurisdizioni e si era formato giudicato sia in favore del giudice ordinario sia, successivamente e per ultima, del giudice amministrativo (Consiglio di Stato), il quale ha affermato la propria giurisdizione e si è pronunciato sul merito con esito sfavorevole ai ricorrenti. Per la regola della prevalenza del giudicato successivo è stata ritenuta sussistente la giurisdizione amministrativa e, conseguentemente, priva di efficacia l'insistenza sul motivo di merito in Cassazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di giudizio (e al versamento del contributo unificato).
Norme richiamate
art. 1, co. 519, L. 296/2006
la legge prevedeva l'assunzione speciale anche di chi, nel quinquennio anteriore ad essa, fosse stato in servizio per almeno tre anni
La Corte territoriale ha interpretato la norma in senso restrittivo: il requisito dell'"essere stato in servizio" è stato ritenuto incompatibile con il fatto di essere ancora in servizio al momento dell'intervenire della legge, quindi la stabilizzazione mira ad assumere chi non abbia già un lavoro fisso; la norma è eccezionale e va interpretata restrittivamente
art. 37 c.p.c.
Richiamato nel motivo poi rinunciato relativo alla giurisdizione; la Cassazione richiama principi processuali legati alla competenza
art. 103 Cost.
Invocato nel motivo poi rinunciato sul tema della giurisdizione; la questione è stata comunque valutata incidentalmente dalla Corte di legittimità
art. 360 n. 3 c.p.c.
Norma invocata per censurare la presunta errata interpretazione della norma di stabilizzazione (violazione e falsa applicazione)
art. 89, co. 1, c.p.c.
Richiesto dalla Corte il dovere di lealtà delle parti di fornire elementi processuali rilevanti (es. sentenze sopravvenute) e sottolineato l'obbligo di produrre tali documenti
art. 59 L. 69/2009 e art. 11 d.lgs. 104/2010
Ricordate come norme successive che regolano la translatio iudicii; la Corte osserva la non retroattività della prima di esse e il quadro normativo evolutivo sulla continuità processuale
art. 162, co. 2, n. 1, c.p.c.
Richiamato nel ragionamento sulla risoluzione dei conflitti di giurisdizione, ma dichiarato non applicabile per le specifiche vicende processuali del caso
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
Norma richiamata per il pagamento del contributo unificato supplementare dovuto dai ricorrenti
Massime di principio
- Le norme di stabilizzazione di carattere eccezionale vanno interpretate restrittivamente: il requisito temporale del servizio (es. tre anni nel quinquennio) può essere valutato come riferito a chi non è già titolare di un rapporto di lavoro stabile al momento dell'intervento normativo
- Se una controversia ha sviluppi e pronunce in entrambe le giurisdizioni, si produce giudicato sulla giurisdizione; quando esistono due giudicati sulla giurisdizione prevale, per regola, il giudicato successivo (cronologia) e può determinarsi la giurisdizione amministrativa se il Consiglio di Stato è intervenuto per ultimo
- Le parti sono tenute a comunicare alla Corte di legittimità le pronunce sopravvenute rilevanti per la decisione; la mancata produzione può ostacolare la corretta ricostruzione processuale
- Il mancato tempestivo impugnare di questioni di giurisdizione o la rinuncia a motivi può limitare l'esame in Cassazione e produrre effetto di ne bis in idem/assenza di interesse alla rimessione se è già intervenuta decisione definitiva sul merito
- In controversie riguardanti stabilizzazioni del pubblico impiego è fondamentale valutare lo stato giuridico al momento dell'intervento della legge (situazione di servizio vs. disoccupazione) e la formulazione testuale della norma per determinare l'idoneità al beneficio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 30 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 27346/2020 del 30/11/2020
- Sentenza lavoro · 30 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 27355/2020 del 30/11/2020
- Sentenza lavoro · 30 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 27356/2020 del 30/11/2020
- Sentenza lavoro · 1 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 27427/2020 del 01/12/2020
- Sentenza lavoro · 1 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 27426/2020 del 01/12/2020
- Sentenza lavoro · 1 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 27425/2020 del 01/12/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →