Circolare numero 88 del 1-10-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti interpretativi sulla Gestione separata in quattro casi: medici in formazione specialistica, lavoratori che hanno usufruito del bonus per il posticipo del pensionamento, borse di studio integrative per la mobilità internazionale e collaboratori non residenti in Italia ma già assicurati in un Paese estero. In tutti i casi vengono precisate le aliquote da applicare, i periodi di riferimento e, dove necessario, l’obbligo di integrazione dei versamenti già effettuati con aliquota ridotta entro tre mesi dalla circolare, senza sanzioni civili.
Gestione separata: chiarimenti su aliquote e limiti contributivi dopo parere ministeriale
Gestione separata: chiarimenti su aliquote e contributi dopo parere ministeriale
La circolare interviene su alcune questioni applicative della Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, a seguito di specifici pareri ministeriali. L’Istituto chiarisce il regime contributivo da applicare in quattro fattispecie particolari, indicando quando debba essere utilizzata l’aliquota piena o quella ridotta e, nei casi già gestiti con aliquota non corretta, quando sia necessario procedere a versamenti integrativi.
Medici in formazione specialistica
I medici in formazione specialistica, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 368/1999 come modificato, sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione separata. La circolare richiama la precedente istruzione secondo cui, in base al richiamo contenuto nella normativa, si applica l’aliquota propria degli iscritti non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, cioè l’aliquota intera.
Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha però chiarito che la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 300, lett. c), della legge n. 266/2005 costituisce norma speciale rispetto all’art. 45 del d.l. n. 269/2003. Per effetto di tale qualificazione, per i medici in formazione specialistica deve sempre essere applicata l’aliquota piena, indipendentemente dall’iscrizione all’ENPAM e dall’eventuale svolgimento di attività professionali contemporanee.
Le aliquote richiamate dalla circolare sono:
- per il 2006: 18,20% entro il limite di reddito di euro 39.297,00, ovvero 19,20% sulla quota eccedente;
- per il 2007: 23,50%, elevata al 23,72% per i soli mesi di novembre e dicembre;
- per il 2008: 24,72%.
Le università che avessero applicato l’aliquota ridotta devono effettuare i versamenti integrativi. Tali versamenti sono considerati tempestivi se eseguiti entro tre mesi dalla data della circolare, senza applicazione delle sanzioni civili di cui all’art. 116 della legge n. 388/2000.
Soggetti che hanno usufruito del bonus per il posticipo del pensionamento
La circolare affronta anche il caso dei lavoratori dipendenti che hanno usufruito dell’incentivo al posticipo del pensionamento previsto dalla legge n. 243/2004, ossia la facoltà di proseguire l’attività lavorativa rinunciando all’accredito della contribuzione IVS e percependo il corrispondente importo in busta paga.
Il problema interpretativo riguardava l’aliquota da applicare ai contributi dovuti alla Gestione separata per eventuali attività secondarie svolte nel medesimo periodo. Il Ministero ha precisato che, per tali versamenti, deve essere applicata l’aliquota contributiva piena, poiché nel periodo di fruizione del bonus il soggetto non versa contribuzione ad altra gestione previdenziale obbligatoria.
Ne consegue che i committenti che abbiano calcolato i contributi con aliquota ridotta devono integrare i versamenti fino alla misura dell’aliquota piena. Anche in questo caso l’adempimento è considerato regolare se effettuato entro tre mesi dalla circolare e non sono dovute le sanzioni civili. Le strutture periferiche dell’Istituto riceveranno un elenco dei committenti obbligati al conguaglio, al fine di monitorare gli integri versamenti e richiedere, se necessario, le differenze contributive.
Borse di studio integrative per la mobilità internazionale
La circolare rivede le istruzioni impartite con la circolare n. 133 del 21 luglio 2003 in materia di borse di studio integrative per il sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, comprese quelle nell’ambito del programma Socrates-Erasmus.
In origine, la legge n. 350/2003 aveva previsto una deroga all’obbligo di contribuzione alla Gestione separata entro il limite massimo di spesa di euro 250.000 per l’anno 2004, poi estesa anche agli anni successivi dal d.l. n. 35/2005, convertito dalla legge n. 80/2005. I dubbi interpretativi riguardavano il significato di tale limite di spesa.
A seguito del chiarimento del Ministero dell’università e della ricerca, secondo cui i contributi erogati agli studenti non raggiungono nella prassi attuale né nelle previsioni future importi tanto elevati, l’Istituto conclude che il limite di spesa non sia stato superato. Pertanto, le borse di studio in questione devono considerarsi esonerate dalla contribuzione alla Gestione separata a partire dall’anno 2004.
L’obbligo contributivo resta quindi applicabile soltanto nel periodo compreso tra maggio 2003, mese di pubblicazione del d.l. n. 105/2003 in Gazzetta Ufficiale, e dicembre 2003. In questo senso devono intendersi modificate le indicazioni contenute nella circolare n. 133/2003.
Collaboratori non residenti in Italia e previdenza obbligatoria estera
L’ultima parte della circolare riguarda i collaboratori non residenti in Italia che siano già assoggettati a un regime di previdenza obbligatoria in un Paese straniero. Il Ministero, con interpello n. 35/2008, richiama il principio di territorialità e precisa che esso può essere derogato solo da convenzioni internazionali o, per i Paesi dell’Unione europea, dalle regole comunitarie, come il Regolamento CEE n. 1408/71.
La conseguenza operativa è duplice:
- in presenza di una convenzione internazionale o di disciplina comunitaria applicabile, si utilizza l’aliquota ridotta;
- in assenza di convenzione con il Paese di residenza del lavoratore, la circostanza dell’assoggettamento a previdenza estera non rileva ai fini del diritto italiano e si applica l’aliquota piena della Gestione separata.
La circolare precisa che questo orientamento è sostanzialmente conforme alla prassi già seguita dall’Istituto.
Punti principali
Medici in formazione specialistica
È confermato che i medici in formazione specialistica sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione separata. Il Ministero ha chiarito che, per effetto della norma speciale introdotta dalla legge n. 266/2005, deve sempre applicarsi l’aliquota piena, a prescindere dall’iscrizione all’ENPAM e dall’eventuale svolgimento di altre attività professionali. La circolare indica le aliquote da utilizzare: 18,20% per il 2006 fino al limite di reddito di euro 39.297,00 e 19,20% per la quota eccedente; 23,50% per il 2007, elevata al 23,72% per novembre e dicembre; 24,72% per il 2008. Le università che avessero applicato l’aliquota ridotta devono effettuare i versamenti integrativi entro tre mesi dalla circolare, senza sanzioni civili.
Soggetti che hanno usufruito del bonus per il posticipo del pensionamento
Per i lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti pensionistici, hanno scelto di proseguire l’attività lavorativa rinunciando all’accredito della contribuzione IVS e percependo in busta paga il relativo importo, il Ministero ha stabilito che, per eventuali rapporti soggetti a Gestione separata svolti in via secondaria, va applicata l’aliquota piena. Il motivo è che, nel periodo di fruizione del bonus, tali soggetti non versano contribuzione ad altra gestione obbligatoria. I committenti che abbiano utilizzato l’aliquota ridotta devono integrare i versamenti; anche in questo caso l’adempimento entro tre mesi dalla circolare è considerato tempestivo e non comporta sanzioni civili. Le strutture periferiche riceveranno un elenco dei committenti interessati per il monitoraggio dei conguagli.
Borse di studio integrative per la mobilità internazionale
La circolare rivede le istruzioni precedenti sulle borse di studio integrative per la mobilità internazionale degli studenti, comprese quelle legate al programma Socrates-Erasmus. Dopo il chiarimento del Ministero dell’università e della ricerca, viene precisato che il limite di spesa annuo di euro 250.000 non è stato superato e, quindi, la deroga all’obbligo contributivo deve intendersi applicabile in modo stabile dal 2004. Ne deriva che la contribuzione alla Gestione separata è dovuta soltanto per il periodo compreso tra maggio 2003, mese di pubblicazione del decreto-legge n. 105/2003, e dicembre 2003. Le precedenti istruzioni della circolare n. 133/2003 devono quindi considerarsi modificate in tal senso.
Collaboratori non residenti in Italia e copertura previdenziale estera
Per i collaboratori non residenti in Italia ma assoggettati a un regime previdenziale obbligatorio in un Paese straniero, il Ministero conferma che, in assenza di una convenzione internazionale specificamente derogatoria, la circostanza è irrilevante ai fini dell’aliquota contributiva italiana. La circolare distingue due ipotesi: nei casi in cui esista una convenzione di sicurezza sociale o, per i Paesi UE, si applichino le regole comunitarie, trova applicazione l’aliquota ridotta; in assenza di convenzione, prevale il principio di territorialità e il collaboratore deve iscriversi alla Gestione separata con aliquota piena, come per i soggetti non assicurati presso altre forme obbligatorie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 30 set 2008Circolare numero 18 del 30-09-2008 enpals
- Circolare · 7 ott 2008Circolare numero 89 del 7-10-2008
- Circolare · 9 ott 2008Circolare numero 90 del 9-10-2008
- Circolare · 14 ott 2008Circolare numero 91 del 14-10-2008
- Circolare · 16 set 2008Circolare numero 17 del 16-09-2008 enpals
- Circolare · 16 ott 2008Circolare numero 19 del 16-10-2008 enpals
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →