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Circolare

Circolare numero 18 del 30-09-2008 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che il contratto di lavoro intermittente, già abrogato dalla L. n. 247/2007, è stato reintrodotto dal D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008 e torna quindi applicabile dal 25 giugno 2008. Vengono richiamate le principali ipotesi in cui il contratto può essere stipulato, sia per prestazioni discontinue o intermittenti individuate dalla contrattazione collettiva o, in assenza, dalla disciplina ministeriale, sia per prestazioni rese in periodi predeterminati della settimana, del mese o dell’anno. La circolare ricorda infine la necessità della forma scritta ai fini probatori per alcuni elementi essenziali del rapporto.

Reintroduzione del contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) dal 25 giugno 2008

Reintroduzione del contratto di lavoro intermittente

La circolare dell’Enpals comunica la ripresa di efficacia del contratto di lavoro intermittente o a chiamata, già abrogato dalla L. n. 247/2007 e successivamente reintrodotto dal D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008. Dal 25 giugno 2008 l’istituto torna quindi applicabile secondo la disciplina del D.Lgs. n. 276/2003, artt. 33 e seguenti.

Ambito di applicazione e presupposti

Il contratto di lavoro intermittente consente al lavoratore di mettersi a disposizione del datore di lavoro per attività discontinue o intermittenti, secondo le linee fissate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale. In alternativa, può essere utilizzato per prestazioni da svolgere in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.

La circolare evidenzia inoltre che, indipendentemente dalla tipologia di attività, il contratto può essere concluso con:

  • soggetti con meno di 25 anni di età;
  • lavoratori con più di 45 anni di età, anche se pensionati.

Attività discontinue e disciplina applicabile in assenza di contratti collettivi

Per le prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, in assenza di una regolamentazione da parte dei contratti collettivi, trova applicazione il decreto del Ministro del Lavoro del 23 ottobre 2004. Tale decreto consente la stipulazione del contratto con riferimento alle attività indicate nella tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657.

Tra le attività richiamate dalla circolare, per l’ambito di competenza dell’Ente, viene menzionato il n. 45 della tabella, che comprende:

  • artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive;
  • operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi;
  • cineoperatori, cameramen-recording o teleoperatori da ripresa;
  • fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere e in campo documentario, anche per fini didattici.

Esempi di prestazioni in periodi predeterminati

Per la seconda ipotesi prevista dalla disciplina, cioè quella delle prestazioni rese in periodi predeterminati della settimana, del mese o dell’anno, la circolare cita come esempio i lavoratori dipendenti da società sportive che operano nel fine settimana, tra cui i cosiddetti steward.

Forma del contratto e elementi da provare

La circolare ricorda infine che il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta ai fini probatori di alcuni elementi fondamentali del rapporto. In particolare, la forma scritta serve a provare:

  • la durata del contratto;
  • la sussistenza delle condizioni che consentono la stipulazione;
  • il luogo della prestazione;
  • le modalità della disponibilità del lavoratore, se prevista;
  • il preavviso di chiamata;
  • il trattamento economico e normativo spettante per la prestazione eseguita;
  • l’eventuale indennità di disponibilità.

Punti principali

Reintroduzione dell’istituto

La circolare chiarisce che il combinato disposto dell’art. 39, commi 10, lett. m), e 11, del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, ha soppresso il precedente divieto introdotto dalla L. n. 247/2007 e ha reintrodotto il lavoro intermittente. Di conseguenza, le norme degli artt. 33 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003 tornano ad applicarsi integralmente dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto.

Nozione e ambito del contratto intermittente

Il contratto di lavoro a chiamata consente al lavoratore di porsi a disposizione del datore di lavoro per prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le indicazioni della contrattazione collettiva nazionale o territoriale, oppure per prestazioni da eseguire in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.

Soggetti per i quali il contratto è sempre possibile

La circolare ricorda che, indipendentemente dal tipo di attività, il contratto intermittente può essere concluso con soggetti con meno di 25 anni di età e con lavoratori con più di 45 anni di età, anche se pensionati.

Ipotesi di attività discontinue in assenza di contrattazione collettiva

Se la contrattazione collettiva non disciplina la materia, trova applicazione il decreto ministeriale 23 ottobre 2004, che consente la stipulazione dei contratti intermittenti con riferimento alle attività indicate nella tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657. Per quanto di competenza dell’Ente, viene richiamato l’esempio del numero 45 della tabella, relativo ad artisti e operatori occupati in imprese teatrali, cinematografiche, televisive e dello spettacolo in genere, nonché in campo documentario anche per fini didattici.

Prestazioni in periodi predeterminati

Per i contratti intermittenti relativi a periodi predeterminati della settimana, del mese o dell’anno, la circolare richiama a titolo esemplificativo i lavoratori dipendenti da società sportive che svolgono la loro attività nel fine settimana, compresi i cosiddetti steward.

Forma scritta e contenuti essenziali

È richiesto il contratto in forma scritta ai fini della prova di alcuni elementi essenziali, tra cui la durata, la sussistenza delle ipotesi che ne consentono la stipulazione, il luogo di svolgimento, le modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore e del relativo preavviso di chiamata, il trattamento economico e normativo spettante per la prestazione eseguita e l’eventuale indennità di disponibilità.

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