Circolare numero 89 del 7-10-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la conferma, per il 2008, della riduzione contributiva per le imprese edili nella misura dell’11,50%, disciplinata dall’art. 29 del D.L. n. 244/1995 come modificato dalla legge n. 247/2007 e attuata dal D.M. 24 giugno 2008. Vengono chiariti ambito di applicazione, requisiti soggettivi e oggettivi, decorrenza dal 1° gennaio 2008, esclusioni, condizioni di regolarità e adempimenti dichiarativi e operativi per il conguaglio tramite DM10. Sono inoltre richiamate le modalità di recupero delle somme indebitamente fruite in caso di dichiarazioni non veritiere.
Riduzione contributiva 2008 per il settore edilizia
Riduzione contributiva 2008 nel settore edile
La circolare disciplina la riduzione contributiva spettante alle imprese del settore edile per l’anno 2008, confermata nella misura dell’11,50% dal D.M. 24 giugno 2008. Il documento fornisce le istruzioni applicative per la fruizione del beneficio, precisandone decorrenza, ambito soggettivo, condizioni di accesso, esclusioni e modalità di esposizione nei flussi contributivi DM10.
Quadro normativo e conferma della misura
La misura deriva dall’art. 29 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato dall’art. 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. La nuova disciplina ha reintrodotto stabilmente la riduzione contributiva per il settore edile a decorrere dal 2008 e prevede che il Governo, entro il 31 maggio di ogni anno, verifichi gli effetti della misura per confermare o rideterminare la riduzione con decreto ministeriale da adottare entro il 31 luglio.
La circolare richiama anche il meccanismo automatico introdotto dalla legge n. 247/2007: in mancanza del decreto entro il termine, dopo 30 giorni dal 31 luglio si applica la riduzione dell’anno precedente, salvo conguaglio da parte degli enti previdenziali o mancata adozione del decreto entro il 15 dicembre. Per il 2008, il decreto interministeriale 24 giugno 2008 ha confermato la riduzione all’11,50%.
Decorrenza ed efficacia temporale
L’Istituto precisa che il beneficio decorre solo dal 1° gennaio 2008 e non ha efficacia per il 2007. La scelta discende dall’assenza di un’espressa previsione di retroattività del nuovo assetto normativo e dal fatto che il beneficio, in precedenza, aveva prodotto effetti sino al 31 dicembre 2006.
Soggetti interessati e ambito di applicazione
Il beneficio spetta ai datori di lavoro che esercitano attività edile individuate dai codici ISTAT dal 45.11 al 45.45.2. L’agevolazione si applica esclusivamente agli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali; di conseguenza, non spetta per i rapporti di lavoro a tempo parziale.
La riduzione è riferita ai periodi di paga da gennaio a dicembre 2008 e riguarda la contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione della quota di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Base di calcolo e criteri contributivi
La circolare rinvia ai criteri già illustrati in precedenza per la determinazione della contribuzione su cui applicare la riduzione. Ai fini del calcolo occorre utilizzare le aliquote in vigore dal 1° gennaio 2008 per i settori Industria e Artigianato.
Nella determinazione della base di calcolo occorre inoltre:
- applicare le riduzioni previste dall’art. 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000;
- applicare le riduzioni previste dall’art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005;
- considerare la base al netto delle eventuali misure compensative spettanti.
Esclusioni e incompatibilità
La riduzione non si applica:
- al contributo previsto dall’art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione per la disoccupazione involontaria;
- ai lavoratori per i quali siano previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, come ad esempio assunzioni da liste di mobilità o contratti di inserimento/reinserimento.
La circolare richiama inoltre la permanenza delle disposizioni dell’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995 nei casi di omessa denuncia o omesso versamento delle somme dovute alle Casse edili.
Requisiti di regolarità contributiva e di sicurezza
La fruizione dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 per gli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle relative alla retribuzione imponibile.
In aggiunta, la legge n. 248/2006 ha introdotto per il settore edile due ulteriori requisiti specifici:
- il possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili;
- l’assenza di condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
La circolare evidenzia che, dal 1° gennaio 2008, opera anche la disciplina generale dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, che condiziona la fruizione dei benefici normativi e contributivi al rispetto del contratto collettivo e al possesso del DURC.
Dichiarazione di responsabilità e controlli
Poiché la verifica dei requisiti di regolarità avviene secondo le ordinarie modalità previste per tutti i datori di lavoro, la dichiarazione richiesta dalla circolare riguarda soltanto l’assenza di condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente.
L’Istituto allega un apposito modello di dichiarazione di responsabilità, da trasmettere alla sede INPS territorialmente competente. La dichiarazione è vincolante ai fini dell’accesso al beneficio; in caso di accertata non veridicità, l’INPS procede al recupero delle somme indebitamente fruite.
Modalità operative e conguaglio in DM10
Il riconoscimento del beneficio avviene tramite la procedura di controllo delle denunce contributive DM10/2, sulla base dei codici statistico-contributivi e dei codici di autorizzazione attribuiti alle aziende.
Per il conguaglio i datori di lavoro devono:
- calcolare l’importo complessivo del beneficio spettante per il mese di riferimento ed esporlo nel quadro D del DM10 con il codice L206;
- determinare l’ammontare complessivo della riduzione spettante per i periodi di paga pregressi, comunque non anteriori a gennaio 2008, e indicarlo nel quadro D del DM10 con il codice L207.
Il conguaglio per i periodi pregressi deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare. Le aziende che abbiano già operato la riduzione con il codice L206 per i periodi interessati non devono effettuare ulteriori adempimenti; le sedi provvederanno a riproporre al calcolo eventuali note di rettifica ed a definirle.
Documentazione allegata
La circolare richiama tre allegati rilevanti:
- la legge 24 dicembre 2007, n. 247, che modifica il meccanismo di verifica annuale della riduzione;
- il decreto interministeriale 24 giugno 2008, che conferma la misura dell’11,50% per il 2008;
- il modello di dichiarazione di responsabilità da rendere all’INPS per attestare l’assenza di condanne in materia di sicurezza sul lavoro nel quinquennio precedente.
Punti principali
Misura e decorrenza del beneficio
Per l’anno 2008 la riduzione contributiva nel settore edile è confermata nella misura dell’11,50%. Il beneficio decorre esclusivamente dal 1° gennaio 2008 e non opera per l’anno 2007, in assenza di espressa previsione di retroattività.
Ambito soggettivo e condizioni di applicazione
La riduzione spetta ai datori di lavoro esercenti attività edile identificati dai codici ISTAT dal 45.11 al 45.45.2 e si applica ai soli operai occupati con orario di 40 ore settimanali. Non spetta ai lavoratori a tempo parziale né a quelli già destinatari di altre specifiche agevolazioni contributive.
Base di calcolo e limiti del beneficio
La riduzione si applica sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La base di calcolo va determinata secondo i criteri già illustrati dalla prassi INPS, tenendo conto delle aliquote vigenti dal 1° gennaio 2008, delle riduzioni previste dall’art. 120 della legge n. 388/2000 e dall’art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, nonché al netto delle eventuali misure compensative spettanti.
Ulteriori esclusioni e contributi non agevolati
L’agevolazione non si applica al contributo previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978, versato insieme alla contribuzione per la disoccupazione involontaria. Restano ferme le disposizioni in caso di omessa denuncia o omesso versamento alle Casse edili.
Requisiti di regolarità e dichiarazione di responsabilità
Per fruire del beneficio i datori di lavoro devono possedere i requisiti per il rilascio del DURC, anche da parte delle Casse Edili, e non devono aver riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente. La verifica ordinaria dei requisiti si coordina con l’obbligo generale, dal 1° gennaio 2008, di rispetto del contratto collettivo e di regolarità contributiva attestata tramite DURC. Ai fini specifici della circolare, l’azienda deve presentare una dichiarazione di responsabilità alla sede INPS competente attestando la sola assenza di condanne; in caso di non veridicità, l’Istituto recupera le somme indebitamente fruite.
Modalità operative e conguaglio
Il riconoscimento del beneficio avviene tramite la procedura di controllo delle denunce contributive DM10/2, sulla base dei codici statistico-contributivi e di autorizzazione attribuiti alle aziende. Per il conguaglio, il datore di lavoro deve esporre nel quadro D del DM10 l’importo mensile del beneficio con codice L206 e, per i periodi pregressi non anteriori a gennaio 2008, l’eventuale conguaglio complessivo con codice L207. Il conguaglio relativo ai periodi pregressi deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare; chi ha già operato la riduzione per i periodi interessati non deve fare ulteriori adempimenti.
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