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Circolare

Circolare numero 17 del 16-09-2008 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’introduzione, dal 1° gennaio 2008, di un nuovo sgravio contributivo per le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, che sostituisce il precedente regime di decontribuzione abrogato. Vengono richiamati il Decreto interministeriale 7 maggio 2008 e la circolare INPS n. 82/2008 per modalità e procedure di accesso al beneficio, oltre ai limiti percentuali dello sgravio per datore di lavoro e lavoratore. L’INPS gestisce l’istruttoria delle domande, soggette a graduatoria nei limiti delle risorse disponibili, mentre l’Enpals rinvia a un successivo messaggio per le istruzioni operative e per la regolarizzazione di eventuali importi già fruiti in decontribuzione.

Sgravio contributivo sui premi di risultato dei contratti di secondo livello

Sgravio contributivo sui premi di risultato dei contratti di secondo livello

La circolare interviene per chiarire il nuovo assetto dello sgravio contributivo applicabile alle erogazioni previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello, in sostituzione del previgente regime di decontribuzione abrogato dal 1° gennaio 2008. Il documento richiama il Decreto interministeriale 7 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008, e segnala che la disciplina opera in via sperimentale per il triennio 2008-2010 entro i limiti delle risorse stanziate.

Quadro normativo e ambito di applicazione

La circolare ricorda che l’art. 1, comma 67, della legge n. 247/2007 ha abrogato, con decorrenza 1° gennaio 2008, il precedente regime di esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali delle somme erogate in base ai contratti di secondo livello. Per tali somme è quindi dovuta l’ordinaria contribuzione, salvo il nuovo sgravio introdotto dalla medesima riforma.

Il beneficio riguarda le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, o comunque di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l’ammontare e che siano correlate dal contratto alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico e dei risultati dell’impresa. La circolare le qualifica come premi di risultato.

Limiti quantitativi dello sgravio

Il decreto attuativo stabilisce che lo sgravio è riconosciuto entro il tetto del 3% della retribuzione contrattuale annua del lavoratore. Ai fini del calcolo, per retribuzione contrattuale deve intendersi la retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Per la quota datoriale, il beneficio è articolato come segue:

  • entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell’aliquota a carico del datore di lavoro;
  • il limite del 25% rappresenta la riduzione complessiva massima anche per le imprese che versano la contribuzione pensionistica presso enti diversi dall’INPS;
  • la riduzione si applica prima all’aliquota IVS e, solo in presenza di capienza, alla contribuzione minore, come malattia, maternità e altre voci analoghe;
  • l’aliquota deve essere considerata al netto di eventuali riduzioni contributive per assunzioni agevolate.

La circolare specifica che, in via ordinaria, lo sgravio della contribuzione datoriale è pari al 23,81% sulla quota IVS e all’1,19% sulla contribuzione minore. Per i lavoratori tersicorei e ballerini iscritti all’Enpals successivamente al 31 dicembre 1995, lo sgravio sulla contribuzione IVS è pari al 25% e non vi è sgravio sulla contribuzione minore.

Per la quota a carico del lavoratore è previsto lo sgravio totale della contribuzione. La misura ordinaria indicata è pari al 9,19%; per i tersicorei e ballerini iscritti all’Enpals dopo il 31 dicembre 1995, lo sgravio è pari al 9,89%.

Resta esclusa dal beneficio l’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista dall’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992.

Gestione del procedimento e criteri di accesso

Il decreto demanda all’INPS la gestione del nuovo beneficio e l’individuazione dei criteri di priorità per l’ammissione delle imprese, anche nei casi in cui i lavoratori siano iscritti ad altri enti previdenziali. Le domande saranno quindi valutate in graduatoria, entro il limite delle risorse assegnate dalla legge.

La circolare invita le imprese interessate a consultare anche la circolare INPS n. 82/2008, che illustra le modalità di richiesta dell’agevolazione e fornisce le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle domande di ammissione.

Presentazione delle domande e adempimenti operativi

Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica, anche tramite intermediari autorizzati. La trasmissione può avvenire a partire dalle ore 15.00 del 15 settembre 2008, secondo le specifiche tecniche fissate dall’INPS.

La circolare segnala inoltre che, se la contribuzione pensionistica è versata a un ente previdenziale diverso dall’INPS e la contribuzione minore è dovuta all’INPS, devono essere presentate due distinte domande.

Istruzioni successive e regolarizzazioni

L’Enpals annuncia un successivo messaggio per fornire le istruzioni operative per la fruizione degli sgravi con effetto dal 1° gennaio 2008. Nello stesso successivo intervento saranno anche indicate le modalità per la regolarizzazione, mediante compensazione, di eventuali somme già fruite a titolo di decontribuzione nel periodo transitorio precedente all’emanazione del decreto attuativo.

Punti principali

Sostituzione del precedente regime di decontribuzione

Dal 1° gennaio 2008 è abrogato il precedente regime contributivo previsto per le erogazioni dei contratti di secondo livello. In sua sostituzione è introdotto, in via sperimentale per il triennio 2008-2010, uno sgravio contributivo sulle somme previste dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, correlate a incrementi di produttività, qualità e altri indicatori di competitività, i cosiddetti premi di risultato.

Decreto attuativo e ambito delle erogazioni agevolabili

La disciplina applicativa è demandata al Decreto interministeriale 7 maggio 2008, pubblicato in G.U. n. 178 del 31 luglio 2008. Il beneficio riguarda le erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia collegata alla misurazione di risultati economici dell’impresa.

Misura dello sgravio per il datore di lavoro

Lo sgravio per la quota a carico del datore di lavoro è riconosciuto entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell’aliquota datoriale, con un tetto complessivo pari al 3% della retribuzione contrattuale annua del lavoratore. La riduzione si applica prima alla contribuzione IVS e, solo se vi è capienza, alla contribuzione minore (malattia, maternità, ecc.). La misura ordinaria indicata è pari al 23,81% sulla contribuzione IVS e all’1,19% sulla contribuzione minore, al netto delle riduzioni per assunzioni agevolate.

Misura dello sgravio per il lavoratore

È prevista la riduzione totale della contribuzione a carico del lavoratore. La circolare indica che lo sgravio corrisponde ordinariamente al 9,19%, mentre per i tersicorei e ballerini iscritti all’Enpals successivamente al 31 dicembre 1995 lo sgravio è pari al 9,89%. Non è invece oggetto di sgravio l’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista dall’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992.

Gestione delle domande e criteri di priorità

Il decreto affida all’INPS la gestione del beneficio e la definizione dei criteri di priorità, anche per i lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali. Le imprese interessate devono seguire le indicazioni della circolare INPS n. 82/2008, che disciplina le modalità di presentazione delle domande e le specifiche tecniche della procedura telematica. Le domande sono ammesse nei limiti delle risorse assegnate e sulla base di una graduatoria.

Adempimenti operativi e successivi chiarimenti

Le imprese devono presentare le domande esclusivamente in via telematica, a partire dalle ore 15.00 del 15 settembre 2008, anche tramite intermediari autorizzati. Se la contribuzione pensionistica è versata a un ente diverso dall’INPS e la contribuzione minore è dovuta all’INPS, devono essere presentate due distinte domande. L’Enpals annuncia un successivo messaggio con le istruzioni operative per la fruizione degli sgravi dal 1° gennaio 2008 e con le indicazioni per regolarizzare, mediante compensazione, eventuali importi già fruiti a titolo di decontribuzione nel periodo transitorio.

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