Circolare numero 19 del 16-10-2008 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a seguito della decisione BCE dell’8 ottobre 2008, il tasso ufficiale di riferimento è fissato al 3,75% con decorrenza 15 ottobre 2008. Da tale data l’interesse di differimento e dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi sale al 9,75%. Di conseguenza, vengono aggiornate anche le sanzioni civili: 9,25% annuo nei casi di ritardato o mancato pagamento previsti dalla legge, con specifiche condizioni e limiti massimi, e 30% annuo nei casi di evasione contributiva o di denuncia tardiva non seguita dal pagamento nei termini. In tutti i casi, una volta raggiunti i tetti massimi, maturano interessi di mora all’8,4% annuo.
Aggiornamento del tasso di riferimento BCE e conseguente adeguamento di interesse di differimento/dilazione e sanzioni civili dal 15 ottobre 2008
Aggiornamento del tasso di riferimento e ricadute su dilazioni e sanzioni civili
La circolare interviene per recepire la decisione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea dell’8 ottobre 2008, che ha fissato il tasso ufficiale di riferimento al 3,75% con decorrenza 15 ottobre 2008. L’aggiornamento incide direttamente sul calcolo dell’interesse di differimento e di dilazione dei debiti contributivi e sulla misura delle sanzioni civili applicabili agli inadempimenti contributivi.
Premessa normativa e immediata efficacia del TUR
La circolare ricorda che, dal 1° gennaio 2004, non è più necessaria la determinazione periodica del tasso ufficiale di riferimento da parte della Banca d’Italia per rendere efficace il tasso fissato dalla BCE. Di conseguenza, la determinazione del TUR da parte della BCE è immediatamente efficace e costituisce il parametro per gli interessi e le sanzioni connesse alla regolarizzazione dei debiti contributivi e dei relativi accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
Interesse di differimento e di dilazione
A decorrere dal 15 ottobre 2008, l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori è fissato nella misura del 9,75% annuo. La misura deriva dall’applicazione del TUR del 3,75% maggiorato di 6 punti percentuali, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito dalla legge n. 402/1996.
La nuova aliquota si applica a tutte le istanze di:
- dilazione,
- rateazione,
- differimento,
presentate dal 15 ottobre 2008 in poi.
Sanzioni civili: criteri di calcolo e casi applicativi
L’adeguamento del tasso di riferimento comporta anche l’aggiornamento dell’aliquota di calcolo delle sanzioni civili previste dal nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, come richiamato dalla circolare n. 14 dell’1 giugno 2001.
1. Mancato o ritardato pagamento con debito rilevabile da denunce o registrazioni obbligatorie
Nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare risulti dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, la sanzione civile è pari al 9,25% annuo, corrispondente al TUR del 3,75% maggiorato di 5,5 punti percentuali.
La stessa misura si applica anche alla denuncia spontanea della situazione debitoria, purché:
- la denuncia avvenga prima di contestazioni o richieste dell’Ente,
- sia presentata entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi,
- il versamento della contribuzione dovuta avvenga entro i 30 giorni successivi alla denuncia.
In tali ipotesi:
- la sanzione civile non può superare il 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- raggiunto il tetto massimo, se il dovuto non è stato integralmente versato, sul debito maturano interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del DPR n. 602/1973, determinati con decreto del Ministero delle finanze e indicati dalla circolare nella misura dell’8,4% annuo.
2. Mancato o ritardato pagamento per oggettive incertezze interpretative
La medesima sanzione del 9,25% annuo si applica anche ai casi di mancato o ritardato pagamento derivanti da oggettive incertezze collegate a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa.
La condizione è che il versamento della contribuzione sia effettuato entro il termine fissato dall’Ente. Anche in questa ipotesi:
- il limite massimo della sanzione è pari al 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- oltre tale limite, in mancanza di integrale pagamento, si applicano interessi di mora all’8,4% annuo.
3. Evasione contributiva e denuncia tardiva non sanata nei termini
Nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, la sanzione civile è pari al 30% annuo. La stessa misura si applica anche:
- se la situazione debitoria è denunciata dagli interessati oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento,
- se la contribuzione dovuta è denunciata entro dodici mesi dalla scadenza ma il pagamento non avviene nei 30 giorni successivi alla denuncia.
Per queste fattispecie:
- la sanzione civile non può superare il 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- una volta raggiunto il tetto massimo, e in assenza di integrale pagamento, maturano interessi di mora al tasso dell’8,4% annuo.
Elementi di sintesi operativa
Dal 15 ottobre 2008 gli operatori devono quindi considerare:
- TUR pari al 3,75%;
- interesse di differimento e dilazione pari al 9,75%;
- sanzioni civili al 9,25% annuo nelle ipotesi ordinarie di omissione o ritardo e nelle ipotesi di incertezza interpretativa;
- sanzioni civili al 30% annuo nei casi di evasione contributiva o denuncia tardiva non seguita dal pagamento nei termini;
- applicazione degli interessi di mora all’8,4% annuo dopo il raggiungimento dei rispettivi tetti massimi del 40% o del 60%.
Punti principali
Decisione BCE e decorrenza del nuovo TUR
Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, con decisione dell’8 ottobre 2008, ha fissato il tasso ufficiale di riferimento (TUR) nella misura del 3,75% con decorrenza dal 15 ottobre 2008. La circolare precisa che, dal 1° gennaio 2004, non è più necessaria la periodica determinazione del TUR da parte della Banca d’Italia per rendere efficace il tasso deciso dalla BCE, pertanto la variazione opera immediatamente.
Nuovo interesse di differimento e dilazione
Dal 15 ottobre 2008 l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e dei relativi accessori è fissato al 9,75% annuo, calcolato come TUR maggiorato di 6 punti percentuali ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito dalla legge n. 402/1996. La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate da tale data.
Sanzioni civili per omissione o ritardo nel pagamento
Per i casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi risultanti da denunce o registrazioni obbligatorie, nonché per la denuncia spontanea della situazione debitoria entro dodici mesi dalla scadenza, se il versamento avviene entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione civile è pari al 9,25% annuo (TUR + 5,5 punti). La sanzione non può superare il 40% dei contributi non corrisposti; oltre tale tetto, se il debito non è integralmente pagato, maturano interessi di mora al tasso previsto dall’art. 30 del DPR n. 602/1973, indicato come 8,4% annuo.
Sanzioni civili per incertezze giurisprudenziali o amministrative
Nelle ipotesi di mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuti per oggettive incertezze derivanti da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, successivamente riconosciute in sede giudiziale o amministrativa, la sanzione civile è anch’essa pari al 9,25% annuo, sempreché il versamento avvenga entro il termine fissato dall’Ente. Anche in questo caso il limite massimo della sanzione è il 40% dell’importo dei contributi non versati; superato il limite, si applicano gli interessi di mora all’8,4% annuo.
Evasione contributiva e denuncia tardiva
Nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, di denuncia della situazione debitoria presentata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure di denuncia entro dodici mesi dalla scadenza senza pagamento nei 30 giorni successivi, la sanzione civile è fissata al 30% annuo. Il limite massimo della sanzione è pari al 60% dei contributi non corrisposti; una volta raggiunto tale tetto, e in assenza di integrale pagamento, maturano interessi di mora all’8,4% annuo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 14 ott 2008Circolare numero 91 del 14-10-2008
- Circolare · 21 ott 2008Circolare numero 92 del 21-10-2008
- Circolare · 9 ott 2008Circolare numero 90 del 9-10-2008
- Circolare · 23 ott 2008Circolare numero 93 del 23-10-2008
- Circolare · 24 ott 2008Circolare numero 20 del 24-10-2008 enpals
- Circolare · 7 ott 2008Circolare numero 89 del 7-10-2008
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →