Circolare numero 91 del 14-10-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dispone, a seguito della sentenza n. 325/2008 della Corte costituzionale, la ripresa della restituzione della sola quota di contributi a carico del dipendente indebitamente sospesi. Il recupero deve avvenire con il primo pagamento utile successivo alla circolare, in unica soluzione oppure a rate, nel rispetto del limite del quinto dello stipendio ai sensi del DPR n. 180/1950. Sono esclusi dai meccanismi di rateazione previsti per gli eventi calamitosi i soggetti non legittimati alla sospensione, per i quali resta applicabile solo la dilazione nei limiti ordinari, salvo eventuali ulteriori dilazioni per comprovate esigenze.
Ripresa del recupero dei contributi a carico del dipendente indebitamente sospesi per calamità naturali
Ripresa del recupero dei contributi a carico del dipendente indebitamente sospesi a seguito di calamità naturali
La circolare interviene per disciplinare la ripresa del recupero della sola quota contributiva a carico del dipendente che, in precedenza, era stata indebitamente sospesa in relazione ad eventi calamitosi. Il chiarimento è reso necessario dopo la sentenza n. 325 del 2008 della Corte costituzionale, che ha definito le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Molise sulla legge n. 290/2006.
Presupposti del provvedimento
Vengono richiamate la circolare n. 65 del 23 marzo 2007 e il messaggio n. 8870 del 5 aprile 2007, con cui era stato già trattato il recupero dei contributi sospesi e differito il termine di pagamento al 31 dicembre 2007. A seguito del nuovo quadro interpretativo, i datori di lavoro, quali soggetti responsabili del versamento contributivo, devono ora provvedere alla restituzione della sola quota a carico del dipendente.
Modalità di recupero
La restituzione deve essere effettuata con il primo pagamento utile successivo alla data di emanazione della circolare. Il recupero può avvenire:
- in un'unica soluzione;
- su istanza di parte, mediante rateizzazione.
La rateizzazione è subordinata al rispetto del limite del quinto dello stipendio previsto dall'art. 2, comma 2, del DPR 5 gennaio 1950, n. 180.
Soggetti esclusi dalle rateazioni speciali
La circolare precisa che ai soggetti interessati dalla restituzione dei contributi sospesi non si applicano le rateazioni previste dai singoli eventi calamitosi. Tale esclusione riguarda i dipendenti di datori di lavoro che non erano legittimati a fruire della sospensione contributiva, perché appartenenti:
- al pubblico impiego;
- al settore bancario o assicurativo;
- a realtà con sede operativa fuori dai territori colpiti.
Per questi casi, la legge n. 290/2006 non consente le agevolazioni rateali riconosciute ai soggetti legittimamente beneficiari della sospensione.
Dilazioni ulteriori
Resta ferma la possibilità che, per particolari esigenze di comprovata necessità, i dirigenti delle strutture interessate concordino dilazioni anche più ampie. La circolare delimita dunque il criterio generale di recupero, ma lascia uno spazio di flessibilità gestionale in presenza di situazioni eccezionali.
Punti principali
Presupposto normativo e ripresa dei recuperi
La circolare richiama la precedente circolare n. 65 del 23 marzo 2007 e il messaggio n. 8870 del 5 aprile 2007, che avevano disciplinato il recupero dei contributi sospesi e differito il termine di pagamento al 31 dicembre 2007. Dopo la sentenza n. 325 del 2008 della Corte costituzionale, che ha ritenuto inammissibili o infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Molise sulla norma di interpretazione autentica della legge n. 290/2006, viene disposta la ripresa del recupero della sola quota a carico del dipendente indebitamente sospesa.
Soggetti obbligati al versamento e modalità di restituzione
I datori di lavoro, in quanto soggetti responsabili del versamento contributivo, devono restituire la sola quota contributiva a carico del dipendente. Il recupero deve essere effettuato con il primo pagamento utile successivo alla data di emanazione della circolare. La restituzione può avvenire in un'unica soluzione oppure, su istanza di parte, mediante rateizzazione.
Limite della rateizzazione e richiamo al DPR n. 180/1950
La rateizzazione deve rispettare il limite del quinto dello stipendio previsto dall'art. 2, comma 2, del DPR 5 gennaio 1950, n. 180. La ripartizione del debito deve quindi avvenire nel numero di rate compatibile con il mantenimento del recupero mensile entro tale limite. La circolare precisa che, per la restituzione delle somme indebitamente sospese, questa è la modalità ordinaria di dilazione applicabile ai soggetti interessati.
Esclusione delle rateazioni previste per i singoli eventi calamitosi
Ai soggetti interessati dalla restituzione dei contributi sospesi non si applicano le rateazioni previste dai singoli eventi calamitosi. Ciò vale per i dipendenti di datori di lavoro che non sono beneficiari della sospensione contributiva perché appartenenti al pubblico impiego, al settore bancario o assicurativo, oppure perché con sede operativa al di fuori dei territori colpiti.
Possibili ulteriori dilazioni
Per particolari esigenze di comprovata necessità, i dirigenti delle strutture interessate possono concordare dilazioni anche più ampie rispetto al limite ordinario del quinto dello stipendio.
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