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Circolare

Circolare numero 90 del 9-10-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce le modalità di calcolo dei contributi volontari per l’anno 2008 per le diverse categorie del settore agricolo: lavoratori agricoli dipendenti, coltivatori diretti, mezzadri, coloni, imprenditori agricoli professionali, contributi integrativi per operai a tempo determinato e piccoli coloni/compartecipanti familiari, nonché i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO. Sono indicati aliquote, coefficienti di riparto, importi minimi e tabelle provinciali di riferimento. La circolare distingue inoltre il regime applicabile ai contribuenti autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997 per i coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Versamenti volontari del settore agricolo - anno 2008

Versamenti volontari del settore agricolo - anno 2008

La circolare disciplina il calcolo dei contributi volontari dovuti per il 2008 nel settore agricolo, distinguendo le varie categorie di assicurati e i diversi regimi applicabili in base alla qualifica, alla gestione di appartenenza e alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Vengono riportate aliquote, coefficienti di riparto, importi minimi e tabelle di riferimento utili per la determinazione dei versamenti.

Lavoratori agricoli dipendenti

Per i lavoratori agricoli dipendenti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 30 dicembre 1995, anche per il 2008 continua ad applicarsi l’aumento di 0,70 punti percentuali dell’aliquota del contributo dovuto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Per gli autorizzati dal 31 dicembre 1995, per i quali nel 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, l’aliquota FPLD è pari al 26,90%.

Dal 1° gennaio 2008, le aliquote risultano quindi:

  • 26,07% per gli autorizzati entro il 30 dicembre 1995;
  • 26,90% per gli autorizzati dal 31 dicembre 1995.

La circolare riporta anche i coefficienti di riparto associati alle due fattispecie, distinguendo quota base e quota pensione.

Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali

Per questa platea, ai sensi dell’art. 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, i contributi volontari sono determinati in base a quattro classi di reddito medio giornaliero, definite annualmente con decreto ministeriale. Per il 2008 le classi sono state adeguate applicando la variazione annua del 1,7% rilevata dall’ISTAT.

Le aliquote contributive IVS applicate sono:

  • 18,30% ex art. 7, comma 3, lettera b), della legge n. 233/1990;
  • 2% ex art. 12, comma 4, della legge n. 233/1990.

L’addizionale prevista dalla legge 160/1975 per il 2008 è pari a 0,58 euro. La circolare riporta quindi i contributi settimanali dovuti per le quattro classi di reddito, con indicazione del reddito settimanale medio imponibile, della quota pensione, delle addizionali e del contributo totale.

È inoltre precisato che il contributo settimanale non può essere inferiore a:

  • 49,45 euro, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata entro il 31 dicembre 1995;
  • 54,77 euro, se l’autorizzazione è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.

Contributi integrativi volontari per operai agricoli a tempo determinato

Per gli operai agricoli a tempo determinato, il contributo integrativo volontario, richiedibile fino alla concorrenza di 270 giornate, è pari al contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti ad integrazione. Per il 2008 esso va commisurato all’imponibile contributivo determinato sulle retribuzioni percepite, applicando l’aliquota IVS vigente nel settore, cioè:

  • Fondo pensioni lavoratori dipendenti: 26,79%;
  • quota base: 0,11%.

La circolare richiama inoltre il superamento dell’art. 28 del DPR 27 aprile 1968, n. 488, per effetto dell’art. 1, comma 4, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, con conseguente non applicabilità del criterio delle retribuzioni medie convenzionali nei casi in cui non siano superate dal salario contrattuale.

Contributi integrativi volontari per piccoli coloni e compartecipanti familiari

Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari continua a trovare applicazione, in forza dell’interpretazione autentica recata dall’art. 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’art. 28 del DPR 27 aprile 1968, n. 488. La circolare richiama il decreto ministeriale 30 maggio 2008, pubblicato nella G.U. n. 135 dell’11 giugno 2008, con le retribuzioni medie giornaliere valide per l’anno 2008.

Tali valori sono utilizzabili soltanto per questa categoria e continuano a essere determinati annualmente e per provincia in base ai salari medi convenzionali. Le aliquote da applicare sono quelle previste per gli operai agricoli a tempo determinato. La circolare riporta una tabella provinciale dettagliata con:

  • retribuzione giornaliera imponibile;
  • contributo giornaliero;
  • contributo base.

Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria: autorizzati prima del 12 luglio 1997

Per effetto del D.lgs. 184/1997, art. 7, commi 1 e 7, i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO versano i contributi volontari con modalità diverse a seconda che siano stati autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997.

Per i contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997, il contributo volontario per il 2008 è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita. La circolare fornisce una tabella completa delle classi di contribuzione dalla 18 alla 46, con:

  • retribuzione settimanale;
  • retribuzione settimanale media imponibile;
  • base IVS;
  • contributi integrativi;
  • totale dovuto.

Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria: autorizzati dal 12 luglio 1997

Per i contribuenti autorizzati alla contribuzione volontaria dal 12 luglio 1997, il contributo settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, entrambi calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la domanda.

Per le domande accolte con decorrenza nell’anno 2008, la circolare precisa che:

  • il contributo integrativo comprende l’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio, pari a 16,88 euro;
  • va aggiunto l’importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS calcolato sulla media delle retribuzioni dell’anno precedente, applicando l’aliquota del 9,34%, data dalla somma dell’8,84% prevista per gli operai agricoli e dello 0,50% di cui all’art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297;
  • il contributo base è calcolato sulla stessa media retributiva applicando l’aliquota dello 0,11%.

Sono inoltre indicati i coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18ª classe, con quota base IVS e quota pensione.

Punti principali

Lavoratori agricoli dipendenti

Per i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 30 dicembre 1995 continua a valere, anche per il 2008, l’aumento di 0,70 punti percentuali dell’aliquota del contributo dovuto al FPLD. Per i lavoratori autorizzati dal 31 dicembre 1995, per i quali nel 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, l’aliquota FPLD è pari al 26,90%. Dal 1° gennaio 2008 le aliquote sono quindi pari al 26,07% per gli autorizzati entro il 30 dicembre 1995 e al 26,90% per gli autorizzati dal 31 dicembre 1995, con i relativi coefficienti di riparto indicati in tabella.

Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali

I contributi volontari sono determinati in quattro classi di reddito medio giornaliero, adeguate del 1,7% sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo. Per il 2008 si applicano le aliquote IVS del 18,30% e del 2% e l’addizionale ex legge 160/1975 pari a 0,58 euro. La circolare riporta gli importi settimanali dovuti per ciascuna classe e precisa che il contributo settimanale non può essere inferiore a 49,45 euro per autorizzazioni concesse entro il 31 dicembre 1995 e a 54,77 euro per autorizzazioni successive.

Contributi integrativi volontari: operai agricoli a tempo determinato

Il contributo integrativo volontario può essere richiesto fino a 270 giornate ed è pari al contributo obbligatorio vigente nell’anno di riferimento. Per il 2008 va commisurato all’imponibile contributivo determinato sulle retribuzioni percepite, applicando l’aliquota IVS del settore, cioè 26,79% per il FPLD più la quota base dello 0,11%. La circolare richiama inoltre il superamento dell’applicazione dell’art. 28 del DPR 488/1968 nei casi in cui non sia superato il salario contrattuale.

Contributi integrativi volontari: piccoli coloni e compartecipanti familiari

Per questa categoria continua ad applicarsi, per effetto dell’interpretazione autentica della legge 296/2006, l’art. 28 del DPR 488/1968. La circolare richiama il decreto ministeriale 30 maggio 2008, valido per l’anno 2008, e riporta una tabella provinciale con retribuzione giornaliera imponibile, contributo giornaliero e contributo base. Le aliquote da applicare sono quelle previste per gli operai a tempo determinato.

Coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO: autorizzati prima del 12 luglio 1997

Per i contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997, il contributo volontario 2008 è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione originaria, aggiornata all’indice del costo della vita. La circolare riporta una tabella dettagliata delle classi 18-46 con retribuzione settimanale, retribuzione media imponibile, base IVS, contributi integrativi e totale dovuto.

Coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO: autorizzati dal 12 luglio 1997

Per i contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997, il contributo volontario settimanale è dato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili dell’anno precedente la domanda. Per le domande accolte con decorrenza nel 2008, il contributo integrativo comprende un importo fisso di 16,88 euro dovuto dal concedente in regime obbligatorio e il 9,34% sulla media retributiva; il contributo base è calcolato applicando lo 0,11%. Sono inoltre indicati i coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18ª classe.

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