Cassazione Civile, Ordinanza n. 18193/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, relativa a imposte e sanzioni per un determinato anno d’imposta. La società contribuente aveva impugnato la cartella deducendo, tra gli altri profili, il vizio di sottoscrizione del ruolo esattoriale. In primo grado la censura era stata accolta e l’atto annullato; in appello, invece, la CTR aveva ritenuto provata la regolare sottoscrizione del ruolo, valorizzando la produzione dell’estratto di ruolo sottoscritto e rigettando le contestazioni della contribuente. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 12, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che l’onere di dimostrare l’esistenza della sottoscrizione e la qualifica del sottoscrittore gravasse sull’Amministrazione, non sul contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha osservato che, in tema di requisiti formali del ruolo, l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede una sanzione per l’omessa sottoscrizione e che opera la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo da cui promana, con conseguente onere per il contribuente di fornire prova contraria specifica e concreta. Poiché la società non aveva allegato elementi sufficienti a dimostrare il vizio dedotto, né risultava contestata la provenienza dell’atto dall’Amministrazione, il ricorso è stato respinto. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi da cui è scaturita la cartella
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come base del controllo automatizzato in materia IVA
art. 2697 c.c.
la Corte ribadisce che il contribuente che contesta il vizio di sottoscrizione del ruolo deve fornire la prova contraria, non essendo sufficiente una contestazione generica
art. 12, commi 1 e 4, d.P.R. n. 602 del 1973
la norma non prevede una sanzione espressa per l’omessa sottoscrizione del ruolo; opera quindi la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo da cui promana
art. 21-octies l. n. 241 del 1990
richiamato per affermare l’irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, attesa la natura vincolata del ruolo
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato per dare atto dei presupposti del c.d. doppio contributo unificato
Massime di principio
- In tema di ruolo esattoriale, l’omessa sottoscrizione non comporta automaticamente nullità o invalidità dell’atto se la disciplina speciale non prevede una specifica sanzione.
- Il ruolo, per la sua natura vincolata, gode di una presunzione generale di riferibilità all’organo amministrativo da cui promana; chi ne contesta la validità deve indicare e provare elementi specifici e concreti del vizio.
- La contestazione generica della mancanza di sottoscrizione o della provenienza dell’atto non è sufficiente a vincere la presunzione di legittimità dell’atto impositivo.
- Quando il giudice di merito accerta che la cartella rispetta il modello ministeriale e reca gli elementi essenziali di individuazione del credito, la mancanza della sottoscrizione dell’esattore non incide di per sé sulla validità della cartella.
- Nei giudizi di legittimità in materia tributaria, se il ricorso è respinto, possono essere posti a carico del ricorrente le spese e l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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