Sentenza del 10/04/2017 n. 1711 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RIMBORSO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA - Legittimazione del consumatore finale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il consumatore finale chiedeva il rimborso delle somme corrisposte in eccesso a titolo di addizionale o accisa sull'energia elettrica e intendeva contestare il diniego dell'Amministrazione finanziaria. La questione riguardava la sua legittimazione ad agire direttamente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La domanda del consumatore finale non è stata ritenuta proponibile nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. In caso di versamento eccessivo, l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di rimborso e a impugnare l'eventuale diniego dell'Agenzia è il fornitore di energia, quale fabbricante o intermediario. Il rapporto tra Amministrazione e fornitore ha natura tributaria, mentre quello tra fornitore e consumatore finale ha natura esclusivamente civilistica. Pertanto, il consumatore può far valere la pretesa restitutoria soltanto nei confronti del fornitore, davanti al giudice ordinario.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo ad accise e addizionali sull'energia, la legittimazione tributaria spetta al soggetto obbligato al versamento nei confronti dell'Amministrazione, normalmente il fornitore o altro soggetto individuato dalla disciplina fiscale.
- Il consumatore finale che abbia sostenuto economicamente il tributo non è automaticamente legittimato a chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria.
- La traslazione del costo del tributo nella fattura non crea, di per sé, un rapporto tributario diretto tra consumatore e Amministrazione: il rapporto con il fornitore resta civilistico.
- Il consumatore che ritenga illegittimamente addebitate le somme deve rivolgere la richiesta di restituzione al fornitore e, in caso di mancato pagamento, agire davanti alla giurisdizione ordinaria.
- Il fornitore, invece, è il soggetto che può presentare l'istanza di rimborso all'Amministrazione e impugnare il diniego secondo le regole del processo tributario.
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