Sentenza del 10/04/2017 n. 2003 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Valenza - Mero indizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'accertamento sintetico relativo all'anno 2008, con cui era stato determinato un reddito di euro 112.467,40 a fronte di un reddito dichiarato di euro 8.387,00. Ha dedotto, da un lato, la carenza di motivazione dell'avviso e, dall'altro, l'erronea attribuzione a lui della capacità contributiva connessa ad autovetture, immobili e altre spese, sostenendo che alcuni beni fossero fiduciariamente riferibili al coniuge o a terzi e che le relative spese fossero state sostenute da altri. Ha inoltre prodotto una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di un terzo e richiamato prestiti e redditi del coniuge.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza di primo grado è stata confermata. Il giudice ha ritenuto adeguatamente motivato l'avviso di accertamento e ha stabilito che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non prova la verità dei fatti dichiarati, ma costituisce soltanto un indizio, da valutare insieme agli altri elementi. Le fatture dei veicoli risultavano intestate al contribuente e non era stata dimostrata documentalmente la provenienza delle somme utilizzate per acquisto, assicurazione e altri costi. Anche i prestiti e il reddito del coniuge non sono stati ritenuti sufficienti a giustificare la capacità di spesa. Il contribuente non ha fornito documentazione idonea a dimostrare entità, durata e concreta utilizzazione di redditi esenti o soggetti a ritenuta. È stato condannato al pagamento di euro 1.000 per spese di giudizio.
Norme richiamate
d.P.R. 445/2000, art. 47
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è uno strumento volto a semplificare e velocizzare l'attività amministrativa, ma nel processo tributario non ha efficacia di prova piena della verità del suo contenuto; può valere soltanto come indizio, anche quando provenga da un terzo.
d.P.R. 600/1973, art. 38
L'entità dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
Nell'accertamento sintetico il contribuente deve dimostrare con documenti oggettivi non solo l'esistenza di ulteriori redditi, ma anche la loro entità, la durata della disponibilità e la concreta idoneità a giustificare le spese e gli incrementi patrimoniali contestati.
Codice civile, art. 2728
È stato richiamato dall'Amministrazione in relazione alla presunzione legale derivante dagli indici di capacità contributiva utilizzati nell'accertamento sintetico.
d.m. 10 settembre 1992, artt. 1 e 2
Gli indici presuntivi sono superati se il contribuente dimostra che per lo specifico bene o servizio sopporta, anche solo in parte, le spese.
Per superare gli indici di capacità contributiva non è sufficiente dimostrare l'intestazione formale del bene o del contratto a un soggetto diverso; occorre provare concretamente la provenienza delle somme e chi abbia effettivamente sostenuto le spese.
Cass. civ., sentenza n. 27173/2011
Conferma che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nel processo tributario, costituisce un mero indizio e non una prova della veridicità dei fatti dichiarati.
Cass. civ., sentenza n. 21143/2016
In materia di accertamento sintetico rileva la prova concreta della provenienza delle somme utilizzate per sostenere le spese, non la mera intestazione formale di assicurazioni, quietanze o altri documenti.
Cass. civ., sentenze n. 8995/2014 e n. 25104/2014
La prova contraria nell'accertamento sintetico deve essere documentale e deve collegare in modo plausibile, sotto il profilo quantitativo e temporale, le risorse dichiarate alle spese e agli investimenti contestati.
Massime di principio
- Nel processo tributario una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non dimostra da sola la verità dei fatti dichiarati: può essere considerata soltanto come indizio e deve essere corroborata da documenti oggettivi.
- Nell'accertamento sintetico, la presenza di beni, investimenti e spese costituisce un indice presuntivo di maggiore capacità contributiva; spetta al contribuente fornire una prova contraria specifica e documentata.
- Non basta dimostrare che un bene sia formalmente intestato a un coniuge o a un terzo: occorre provare chi abbia effettivamente sostenuto i costi e con quali somme.
- Per giustificare il maggior reddito presunto mediante redditi esenti, prestiti o altre disponibilità finanziarie, è necessario documentare l'entità delle somme, la loro disponibilità nel tempo e il concreto impiego per le spese contestate.
- Il semplice transito di denaro su un conto corrente o la mera esistenza di un finanziamento non dimostrano automaticamente che quelle somme abbiano finanziato gli acquisti o il tenore di vita oggetto dell'accertamento.
- La documentazione difensiva deve riferirsi alla specifica annualità accertata e deve stabilire un collegamento temporale e causale con le spese contestate; elementi relativi ad anni diversi o a circostanze generiche hanno valore limitato.
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