Sentenza del 10/04/2017 n. 2025 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Reddito d'impresa - Oneri per prestazioni professionali - Principio della competenza - Esercizio in cui viene ultimata la prestazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi al 2001, contestando il mancato riconoscimento di costi per lavoro dipendente e prestazioni professionali, nonché l’accertamento relativo al 2002 per omessa presentazione della dichiarazione. Hanno inoltre lamentato che il giudice del rinvio non avesse esaminato nel merito la documentazione prodotta e le deduzioni formulate. Per i compensi professionali hanno invocato il principio di competenza, sostenendo che il costo dovesse essere imputato all’esercizio di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data di fatturazione o pagamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello. Per l’anno 2002 ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’Agenzia aveva già annullato in autotutela l’avviso e disposto lo sgravio. Per l’anno 2001 ha annullato gli avvisi di accertamento, ritenendo congrua e sufficiente la documentazione prodotta: modello 770, certificazioni CUD, fattura quietanzata e assegno relativo alla prestazione professionale. Ha inoltre affermato che i costi per prestazioni professionali sono deducibili secondo il principio di competenza nell’esercizio in cui la prestazione è ultimata, non in base alla data della fattura o del pagamento. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro.
Norme richiamate
Art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992
Il giudizio di rinvio si svolge nelle medesime forme di quello di primo grado e secondo i motivi di ricorso in esso enunciati.
Quando una decisione tributaria viene annullata per violazione del contraddittorio, il giudice del rinvio deve riesaminare integralmente il merito sulla base delle domande e dei motivi originariamente proposti, senza limitarsi a regolarizzare formalmente il procedimento.
Art. 9 della Legge n. 289/2002
La disciplina del condono è stata richiamata dai contribuenti, ma la relativa censura non è stata esaminata perché non era stata proposta tempestivamente nell’appello precedente.
Principio di competenza fiscale
I costi per prestazioni professionali devono essere imputati all’esercizio in cui la prestazione è ultimata e il costo è definitivamente maturato; la data di emissione della fattura o quella del pagamento non sono, di per sé, decisive.
Cass. n. 24474/2006; Cass. n. 16023/2009; Cass. n. 6331/2008
La giurisprudenza di legittimità conferma che, per i compensi professionali, il criterio temporale rilevante ai fini della deducibilità è l’ultimazione della prestazione, secondo il principio di competenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio conseguente alla violazione del contraddittorio, il giudice deve esaminare il merito della controversia e tutta la documentazione rilevante, non soltanto regolarizzare la convocazione delle parti.
- Per dedurre un costo professionale occorre dimostrare sia l’effettività e l’inerenza della prestazione sia il momento della sua ultimazione; fattura e pagamento costituiscono elementi probatori, ma non determinano automaticamente l’esercizio di competenza.
- Un assegno incassato dopo la fine dell’anno non esclude necessariamente la deducibilità del costo nell’anno precedente, se la prestazione è stata ultimata, la fattura è stata emessa e il pagamento risulta documentato e giustificato.
- La documentazione contabile e fiscale, come modelli 770, CUD, fatture quietanzate e strumenti di pagamento, può essere sufficiente a dimostrare la sostenibilità e l’effettività dei costi contestati.
- L’annullamento in autotutela dell’atto impositivo determina la cessazione della materia del contendere per l’annualità interessata.
- Le questioni non riproposte nell’impugnazione successiva possono essere dichiarate inammissibili e non vengono esaminate dal giudice.
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