Sentenza del 10/04/2017 n. 56 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
Accertamento - Termini - Oneri detraibili soggetti a rateazione - Decorrenza - Dall'anno successivo alla dichiarazione in cui è stata riportata la relativa spesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la decorrenza del termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria può effettuare l'accertamento in relazione a oneri detraibili ripartiti in più annualità, quali le spese per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica. Il ricorrente sosteneva che il termine dovesse decorrere dalla dichiarazione relativa all'anno in cui era stata sostenuta la spesa, mentre l'Amministrazione riteneva che potesse decorrere nuovamente, per ciascuna rata, dall'anno successivo alla dichiarazione nella quale la singola rata era stata indicata.
La decisione
La sentenza ha stabilito che, per gli oneri detraibili soggetti a rateazione, il termine di accertamento decorre dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa all'annualità nella quale la spesa è stata sostenuta e originariamente indicata. Il termine non ricomincia a decorrere dalle successive dichiarazioni nelle quali sono state esposte le rate residue. Ne consegue che l'Amministrazione non può prolungare il termine di accertamento facendo riferimento alle singole rate annuali.
Norme richiamate
Disciplina dei termini di accertamento tributario
Il termine deve essere collegato all'anno d'imposta e alla dichiarazione in cui la spesa detraibile è stata sostenuta e indicata per la prima volta, non alle dichiarazioni successive relative alle rate residue.
Disciplina delle detrazioni fiscali per spese di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica
La rateazione consente di utilizzare la detrazione in più annualità, ma non determina una autonoma decorrenza del termine di accertamento per ciascuna rata.
Massime di principio
- Quando una spesa detraibile viene ripartita in più anni, il termine di accertamento si calcola normalmente dalla dichiarazione relativa all'anno in cui la spesa è stata sostenuta e indicata originariamente.
- Le rate successive costituiscono modalità di fruizione della detrazione e non fanno sorgere nuovi e autonomi termini di accertamento.
- Per verificare la tempestività di un accertamento occorre individuare l'anno di sostenimento della spesa e la dichiarazione nella quale il beneficio fiscale è stato esposto per la prima volta.
- La decorrenza può essere diversa solo se una specifica norma prevede espressamente un regime particolare per quella detrazione o per quella tipologia di controllo.
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