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Sentenza

Sentenza del 10/04/2017 n. 2022 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Eccedenza d'imposta - Omessa dichiarazione per il periodo di maturazione - Diritto alla detrazione - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il riconoscimento di un credito IVA maturato nell’anno 2006 e riportato nella dichiarazione relativa al 2007, nonostante la dichiarazione annuale IVA 2006 fosse stata considerata omessa perché la trasmissione telematica era stata scartata per un errore nei dati dell’intermediario. L’Agenzia sosteneva che l’omessa dichiarazione impedisse di utilizzare il credito in detrazione negli anni successivi. La società contribuente sosteneva invece che il credito fosse effettivamente esistente, risultasse dalle liquidazioni periodiche e dalla documentazione contabile e non fosse frutto di operazioni fraudolente.

La decisione

L’appello dell’Agenzia delle Entrate è stato respinto e la sentenza di primo grado è stata confermata. Il giudice ha riconosciuto il diritto della società a utilizzare il credito IVA di 28.008 euro, ritenendo prevalenti i requisiti sostanziali della detrazione rispetto all’omissione formale della dichiarazione annuale. È stato accertato che il credito risultava dalle dichiarazioni periodiche e dai versamenti effettuati, che l’Amministrazione disponeva degli elementi per verificarlo e che non vi erano profili di frode o abuso. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Articolo 30 del d.P.R. n. 633/1972

    Disciplina l’eccedenza detraibile e il riporto del credito IVA. La norma è stata interpretata alla luce del principio di neutralità dell’IVA, nel senso che l’omessa dichiarazione annuale non determina automaticamente la perdita del credito quando ne siano dimostrati i presupposti sostanziali e il diritto sia esercitato nei termini.

  • Articolo 54-bis del d.P.R. n. 633/1972

    Regola il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA. Il controllo formale non può legittimare il disconoscimento automatico di un credito effettivamente esistente quando il contribuente possa dimostrarne i requisiti sostanziali.

  • Articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni. La procedura automatizzata non può sostituire l’accertamento concreto dell’esistenza del credito quando la questione richiede la verifica di elementi sostanziali.

  • Decreto legislativo n. 313/1997

    Richiamato quale fonte dell’evoluzione normativa che ha valorizzato, nel sistema IVA, i presupposti sostanziali della detrazione rispetto agli adempimenti meramente formali.

  • d.P.R. n. 322/1998

    Richiamato insieme al d.lgs. n. 313/1997 per evidenziare la funzione prevalentemente riepilogativa della dichiarazione annuale IVA.

  • Sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 17757/2016

    La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.

    L’omessa dichiarazione annuale non comporta automaticamente la perdita del credito IVA. Il contribuente deve però dimostrare l’effettiva esistenza del credito, la natura soggettiva e oggettiva delle operazioni, l’assoggettamento a IVA, la destinazione a operazioni imponibili, l’assenza di frode o abuso e il rispetto del termine per l’esercizio della detrazione.

  • Principio di neutralità dell’IVA e giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea

    Il principio fondamentale di neutralità dell'Iva esige che la detrazione dell'imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi.

    Gli adempimenti formali non possono prevalere sui requisiti sostanziali del diritto alla detrazione, salvo che l’irregolarità impedisca di verificare tali requisiti o emergano frode, abuso o indebita sottrazione d’imposta.

Massime di principio

  • L’omessa o irregolare presentazione della dichiarazione annuale IVA non comporta necessariamente la perdita del credito: il contribuente può farlo valere se dimostra che il credito è reale e documentato.
  • In caso di controllo automatizzato e cartella di pagamento, il giudice tributario deve verificare concretamente l’esistenza del credito, senza limitarsi alla constatazione dell’omissione formale.
  • È necessario provare che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo IVA, che l’imposta sia stata effettivamente applicata e che gli acquisti siano destinati a operazioni imponibili.
  • Il credito deve essere utilizzato entro il termine previsto dalla normativa applicabile; il rispetto dei termini resta una condizione essenziale.
  • La tutela non opera in presenza di operazioni inesistenti, frode, abuso del diritto o quando la documentazione non consenta di verificare i presupposti sostanziali della detrazione.
  • La posizione è particolarmente forte quando il credito emerge da registri IVA, liquidazioni periodiche, fatture e versamenti già disponibili o verificabili dall’Amministrazione finanziaria.

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