Regolamento (UE) 2019/462
Regolamento delegato (UE) 2019/462 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1799 per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1799 per includere la Banca d’Inghilterra tra le banche centrali di paesi terzi esentate dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione previsti dal regolamento (UE) n. 600/2014. L’intervento si colloca nel contesto del recesso del Regno Unito dall’Unione e mira a evitare che, in assenza di una specifica inclusione, la Banca d’Inghilterra perda l’esenzione già riconosciuta. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal giorno successivo a quello in cui il MiFIR cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.
Modifica l’elenco delle banche centrali di paesi terzi esentate dagli obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione del regime MiFIR, includendo la Banca d’Inghilterra.
Ambito di applicazione
Si applica alle banche centrali e, più in generale, ai soggetti inseriti nell’elenco delle esenzioni previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/1799, nell’ambito delle operazioni rilevanti ai fini dei requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR). L’effetto pratico riguarda l’estensione dell’esenzione alla Banca d’Inghilterra, in connessione con il recesso del Regno Unito dall’Unione e con la disciplina applicabile al e nel Regno Unito dopo la cessazione di applicazione del MiFIR. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e si applica dalla data indicata all’articolo 2.
Modifica dell’elenco delle banche centrali esentate dai requisiti di trasparenza MiFIR
Il regolamento delegato (UE) 2019/462 interviene sul regolamento delegato (UE) 2017/1799 per aggiornare l’elenco delle banche centrali di paesi terzi beneficiarie dell’esenzione dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione previsti dal regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR). La modifica è adottata in un contesto legato alla Brexit e tiene conto della futura posizione della Banca d’Inghilterra rispetto alla disciplina UE.
Contesto normativo e ratio dell’intervento
Il regolamento ricorda che le operazioni effettuate tra controparti membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sono esenti dai requisiti di trasparenza quando svolte per finalità di politica monetaria, cambi o stabilità finanziaria, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014. Lo stesso articolo, al paragrafo 9, consente di estendere tale esenzione alle banche centrali di paesi terzi e alla Banca dei regolamenti internazionali.
Effetti del recesso del Regno Unito
I considerando spiegano che, in assenza di una specifica previsione, il recesso del Regno Unito dall’Unione avrebbe fatto venir meno per la Banca d’Inghilterra il beneficio dell’esenzione esistente. La Commissione richiama una propria relazione sul trattamento internazionale della Banca d’Inghilterra, dalla quale è emersa l’opportunità di concedere alla banca centrale britannica l’esenzione dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione. Sono inoltre richiamate le rassicurazioni fornite dalle autorità del Regno Unito circa un trattamento analogo per i membri del SEBC incaricati di politica monetaria, cambi e stabilità finanziaria.
Modifica dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1799
L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/1799 con l’allegato del nuovo regolamento. Nell’elenco figurano le banche centrali di Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, India, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Singapore, Svizzera, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti d’America, nonché la Banca dei regolamenti internazionali. La novità sostanziale è l’inserimento della Banca d’Inghilterra tra i soggetti esentati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione è però differita al giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 600/2014 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito. Il testo precisa inoltre la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Portata pratica per gli operatori
Per gli operatori del mercato finanziario, la modifica ha rilievo soprattutto sul piano dell’identificazione dei soggetti esentati dagli obblighi di trasparenza MiFIR nelle operazioni con banche centrali estere. In particolare, la Banca d’Inghilterra viene ricompresa nel regime di esenzione, evitando un’interruzione del trattamento favorevole a seguito del mutamento dello status del Regno Unito.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco delle banche centrali esentate
L’articolo 1 sostituisce l’allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/1799 con l’allegato del nuovo regolamento, aggiornando l’elenco delle banche centrali di paesi terzi e includendo espressamente la Banca d’Inghilterra (Bank of England).
Ragioni dell’estensione dell’esenzione
I considerando spiegano che le operazioni tra controparti membri del SEBC sono già esenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 quando effettuate per politica monetaria, cambi o stabilità finanziaria. Tale esenzione può essere estesa, in base all’articolo 1, paragrafo 9, anche alle banche centrali di paesi terzi e alla Banca dei regolamenti internazionali.
Effetti del recesso del Regno Unito
La Commissione rileva che, con il recesso del Regno Unito, la Banca d’Inghilterra non avrebbe più beneficiato dell’esenzione esistente se non inclusa nell’elenco delle banche centrali esentate. Il regolamento risponde quindi all’esigenza di preservare il trattamento di esenzione alla luce del nuovo status del Regno Unito.
Entrata in vigore e decorrenza dell’applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 600/2014 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.
Elenco aggiornato in allegato
L’allegato conferma le banche centrali già esentate e aggiunge la Banca d’Inghilterra tra i soggetti inclusi nell’elenco delle esenzioni, insieme alla Banca dei regolamenti internazionali.
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