Regolamento (UE) 2019/146
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/146 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/502 relativo all'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in via meramente amministrativa il regime autorizzativo del preparato di Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte. La modifica consiste nell’inserimento di FeedVision BV quale rappresentante del titolare dell’autorizzazione e nella correzione del nome del titolare nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/502. Non è prevista una nuova valutazione dell’additivo, poiché la modifica non incide sul merito scientifico dell’autorizzazione.
Modifica puramente amministrativa dell’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte, con aggiornamento del nome del titolare/rappresentante.
Ambito di applicazione
Si applica all’autorizzazione, già concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/502, del preparato di Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte. Incide sul titolo e sull’allegato del regolamento autorizzativo, limitatamente all’indicazione del titolare dell’autorizzazione e del suo rappresentante. Non comporta una nuova valutazione scientifica dell’additivo; l’adeguamento è di natura amministrativa. Le disposizioni si applicano dal 30 marzo 2019.
Modifica dell’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 come additivo per vacche da latte
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/146 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/502, che aveva autorizzato il preparato di Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte. L’intervento è motivato da una domanda del titolare dell’autorizzazione e ha carattere esclusivamente amministrativo: non comporta una nuova valutazione scientifica dell’additivo.
Base giuridica e contesto
L’atto è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare dell’articolo 13, paragrafo 3. La Commissione rileva che l’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda, ma non è stata coinvolta in una nuova valutazione tecnica, proprio perché la modifica non incide sulla sostanza dell’autorizzazione.
Contenuto della modifica
La modifica principale consiste nell’aggiornamento dei riferimenti al soggetto autorizzato:
- nel titolo del regolamento (UE) 2015/502, il nome "Micro Bio-System Ltd" viene sostituito con "Micron Bio-Systems Ltd, rappresentato da FeedVision BV";
- nella seconda colonna dell’allegato del medesimo regolamento, il nome "Micron Bio-Systems Ltd" viene sostituito con "Micron Bio-Systems Ltd, rappresentato da FeedVision BV".
La Commissione indica inoltre che FeedVision BV agirà come rappresentante del titolare dell’autorizzazione a decorrere dal 30 marzo 2019. Viene anche precisato che il nome del titolare non era riportato correttamente nel titolo del regolamento del 2015, circostanza che viene corretta con il presente intervento.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita e decorre dal 30 marzo 2019. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e natura della modifica
La Commissione adotta il regolamento in base all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. La modifica riguarda un’autorizzazione già esistente e ha natura puramente amministrativa, senza nuova valutazione dell’additivo.
Aggiornamento del titolare/rappresentante
Nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/502 il nome del titolare viene corretto da "Micro Bio-System Ltd" a "Micron Bio-Systems Ltd, rappresentato da FeedVision BV" nel titolo e nella seconda colonna dell’allegato. La domanda è stata presentata dal titolare, Micron Bio-Systems Ltd, per aggiungere il nome del rappresentante.
Decorrenza dell’applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 30 marzo 2019, data indicata anche come momento da cui FeedVision BV agirà quale rappresentante del titolare dell’autorizzazione.
Contesto regolatorio precedente
L’additivo era già stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/502 per l’impiego nei mangimi destinati a vacche da latte. Il presente atto interviene per allineare formalmente la documentazione autorizzativa alla nuova situazione rappresentativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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