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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/147

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/147 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che approva la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339 ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, dopo la valutazione scientifica effettuata dallo Stato membro relatore e dall’EFSA. L’approvazione è accompagnata da condizioni specifiche relative alla purezza, al contenuto massimo di beauvericina, alla protezione degli operatori e dei lavoratori e al controllo delle contaminazioni microbiologiche in fabbricazione. Il regolamento modifica inoltre l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per inserire la sostanza nell’elenco delle sostanze attive approvate.

Approva la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339 come principio attivo dei prodotti fitosanitari e aggiorna l’elenco delle sostanze approvate.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339, identificata con il numero di deposito NRRL 50757, nell’ambito dell’autorizzazione e dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda in particolare gli Stati membri, i richiedenti e gli operatori del settore fitosanitario che producono, formulano, autorizzano o utilizzano prodotti contenenti tale sostanza. L’approvazione è valida dal 20 febbraio 2019 al 20 febbraio 2029, con le condizioni specifiche indicate negli allegati; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approva la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/147 approva, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339 per l’uso nei prodotti fitosanitari. L’atto si colloca nell’ambito della procedura di esame tecnico-scientifico che ha coinvolto lo Stato membro relatore, l’EFSA e la Commissione, e recepisce l’esito positivo della valutazione rispetto ai criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Iter di valutazione e basi dell’approvazione

La domanda di approvazione è stata presentata da BASF Corporation ai Paesi Bassi il 1º ottobre 2014. I Paesi Bassi, in qualità di Stato membro relatore, hanno dichiarato l’ammissibilità della domanda il 2 giugno 2015 e hanno poi trasmesso un progetto di rapporto di valutazione il 22 dicembre 2016. L’EFSA ha richiesto informazioni supplementari, ha esaminato i relativi aggiornamenti e il 12 marzo 2018 ha comunicato le proprie conclusioni. Successivamente, il 24 ottobre 2018, la Commissione ha sottoposto al comitato permanente il progetto di relazione di esame e il progetto di regolamento. Sulla base degli impieghi rappresentativi esaminati, è stato accertato che i criteri di approvazione risultano soddisfatti.

Condizioni, precauzioni e profili di rischio

L’approvazione non è incondizionata: in conformità all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, letto con l’articolo 6, la Commissione prevede condizioni specifiche e, se del caso, misure di mitigazione del rischio. Gli allegati indicano che la sostanza è identificata dal deposito NRRL 50757, con livello massimo di beauvericina pari a 0,5 mg/kg, e che l’approvazione decorre dal 20 febbraio 2019 al 20 febbraio 2029.

Nella valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

  • al contenuto del metabolita beauvericina nello studio di durata di conservazione delle formulazioni dopo immagazzinamento;
  • agli effetti sugli impollinatori introdotti in serre, in caso di esposizione a formulazioni diverse da quella rappresentativa;
  • alla protezione di operatori e lavoratori, tenuto conto che la sostanza, come ogni microrganismo, va considerata un potenziale sensibilizzante.

Controlli di produzione e limiti microbiologici

Il regolamento richiede inoltre il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l’analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, così da assicurare il rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica richiamati nel documento di lavoro SANCO/12116/2012. Tali prescrizioni rilevano in modo particolare per la produzione industriale e per la successiva conformità del principio attivo immesso sul mercato.

Aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate

L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. L’inserimento della sostanza nell’allegato parte B rende operativa la sua collocazione nel regime europeo delle sostanze approvate per i prodotti fitosanitari.

Entrata in vigore e effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come precisato dall’articolo 3, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Approvazione della sostanza attiva

L’articolo 1 approva Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339, come specificata nell’allegato I, alle condizioni ivi indicate, nell’ambito del sistema di approvazione delle sostanze attive previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009.

Condizioni specifiche di approvazione

Negli allegati è indicato che la sostanza è identificata tramite il deposito NRRL 50757, con purezza non pertinente e con livello massimo di beauvericina pari a 0,5 mg/kg. L’approvazione decorre dal 20 febbraio 2019 e scade il 20 febbraio 2029. Gli Stati membri devono considerare le conclusioni della relazione di esame e prestare particolare attenzione al contenuto di beauvericina, agli effetti sugli impollinatori in serra e alla protezione di operatori e lavoratori, tenuto conto del potenziale sensibilizzante dei microrganismi.

Misure di mitigazione del rischio e controllo di qualità

È previsto che le condizioni d’impiego includano, se del caso, misure di mitigazione del rischio. Inoltre devono essere assicurati il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l’analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, per garantire il rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica richiamati nel documento di lavoro SANCO/12116/2012.

Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate

L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, inserendo Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339 nella parte B dell’elenco delle sostanze attive approvate.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresostanze attivetutela della salute

Testo integrale

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