Regolamento (UE) 2019/148
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/148 della Commissione, del 30 gennaio 2019, concernente la non approvazione della sostanza attiva propanil in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la non approvazione della sostanza attiva propanil nell'ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. La decisione deriva dal ritiro, da parte del richiedente, della domanda di approvazione prima dell'adozione dell'atto finale. Il regolamento precisa inoltre che resta ferma la possibilità di presentare una nuova domanda secondo la procedura ordinaria del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Non approvazione della sostanza attiva propanil ai fini dell'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari nell'Unione europea.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva propanil nell'ambito della procedura di approvazione prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari. Riguarda in particolare la domanda presentata da UPL Europe Ltd all'Italia il 28 dicembre 2015 e la relativa valutazione svolta dallo Stato membro relatore, dagli altri Stati membri, dalla Commissione e dall'EFSA. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'UE ed è direttamente applicabile; non pregiudica la possibilità di presentare una nuova domanda ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Non approvazione della sostanza attiva propanil
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/148 della Commissione conclude la procedura avviata per l'approvazione della sostanza attiva propanil nell'ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. L'atto prende atto del ritiro della domanda da parte del richiedente e, per tale ragione, dispone la non approvazione della sostanza attiva.
Contesto procedurale
La domanda di approvazione del propanil è stata presentata da UPL Europe Ltd all'Italia il 28 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, lo Stato membro relatore ha comunicato il 29 febbraio 2016 l'ammissibilità della domanda a richiedente, altri Stati membri, Commissione ed EFSA. Successivamente, il progetto di rapporto di valutazione è stato trasmesso il 14 luglio 2017 e l'EFSA ha pubblicato le proprie conclusioni sulla valutazione del rischio il 6 settembre 2018.
Ritiro della domanda e scelta della Commissione
Con lettera del 14 settembre 2018, UPL Europe Ltd ha ritirato la domanda di approvazione. La Commissione, richiamando tale circostanza, ha ritenuto che non fosse opportuno procedere all'approvazione del propanil. Il regolamento evidenzia che la decisione si fonda sul venir meno dell'iniziativa del richiedente, più che su una pronuncia sostanziale definitiva di merito sulla sostanza.
Effetti giuridici
L'articolo 1 stabilisce in modo espresso che la sostanza attiva propanil non è approvata. L'atto precisa però che tale esito non impedisce la presentazione di una nuova domanda relativa al propanil ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009, lasciando quindi aperta una futura rivalutazione nel quadro procedurale ordinario.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Procedura di valutazione della domanda
La domanda di approvazione del propanil è stata presentata il 28 dicembre 2015 da UPL Europe Ltd all'Italia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 29 febbraio 2016 lo Stato membro relatore ha comunicato l'ammissibilità della domanda ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3. Il 14 luglio 2017 è stato trasmesso un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione e all'EFSA, che ha poi presentato le sue conclusioni il 6 settembre 2018.
Ritiro della domanda e conseguenza normativa
Con lettera del 14 settembre 2018 UPL Europe Ltd ha ritirato la domanda di approvazione del propanil. In conseguenza di tale ritiro, la Commissione ha ritenuto non opportuno approvare la sostanza attiva.
Non approvazione del propanil
L'articolo 1 stabilisce che la sostanza attiva propanil non è approvata.
Nuova domanda e effetto dell'atto
Il regolamento chiarisce che non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda relativa al propanil ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e ribadisce che l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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