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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/149

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/149 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1108 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'aceto come sostanza di base (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica la disciplina europea dell'aceto come sostanza di base nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009. Dopo la valutazione scientifica e il riesame della Commissione, l'uso dell'aceto viene autorizzato anche come erbicida, oltre che per gli usi già approvati come fungicida e battericida. Viene quindi aggiornata la formulazione delle "disposizioni specifiche" nei pertinenti allegati dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1108 e (UE) n. 540/2011, richiamando le condizioni del rapporto di riesame. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica le condizioni d'uso dell'aceto come sostanza di base, estendendone l'impiego anche come erbicida e aggiornando i relativi allegati tecnici.

Ambito di applicazione

Si applica all'aceto quale sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, nel settore dei prodotti fitosanitari. Riguarda gli operatori che impiegano l'aceto in conformità delle condizioni specifiche fissate nelle conclusioni del rapporto di riesame SANCO/12896/2014, in particolare le appendici I e II. Il regolamento incide sul territorio dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; è inoltre rilevante ai fini del SEE.

Modifica delle condizioni d'uso dell'aceto come sostanza di base

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/149 della Commissione interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. La finalità è aggiornare la disciplina dell'aceto, già approvato come sostanza di base per usi fungicidi e battericidi, estendendone l'impiego anche come erbicida sulla base della valutazione tecnica e del rapporto di riesame esaminati dalla Commissione e dall'EFSA.

Contesto e basi giuridiche

La Commissione richiama l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e considera le conoscenze scientifiche e tecniche disponibili. La domanda di estensione dell'uso come erbicida è stata presentata da Charbonneaux-Brabant SA nel novembre 2016; l'EFSA ha trasmesso una relazione tecnica il 4 agosto 2017, seguita dal rapporto di riesame presentato al comitato permanente il 23 ottobre 2018 e dal progetto di regolamento presentato il 12 dicembre 2018.

Ambito di applicazione sostanziale

Il provvedimento riguarda l'aceto quale sostanza di base nel settore della protezione delle piante. La Commissione afferma che l'aceto può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per l'uso esaminato come erbicida e, proprio per questo, revoca la limitazione che ne consentiva l'impiego solo come fungicida e battericida. Il testo precisa inoltre che, una volta ammesso il nuovo uso, risultano accettabili anche altri possibili usi indicati nell'ultima versione del rapporto di riesame.

Condizioni operative per l'impiego

L'autorizzazione non è incondizionata. L'aceto deve essere impiegato secondo le condizioni specifiche contenute nelle conclusioni del rapporto di riesame sull'aceto, identificato come SANCO/12896/2014, con particolare riferimento alle appendici I e II. Tali condizioni vengono richiamate espressamente sia nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1108 sia nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte C, riga n. 5, voce "Aceto".

Modifiche agli atti di esecuzione esistenti

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1108. L'articolo 2 dispone la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. In entrambi i casi, il testo delle rispettive colonne "Disposizioni specifiche" viene sostituito con una formulazione identica che impone il rispetto delle condizioni specifiche del rapporto di riesame SANCO/12896/2014.

Entrata in vigore e efficacia

Ai sensi dell'articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata nell'ordinamento interno senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Estensione dell'uso dell'aceto

La Commissione, sulla base della domanda presentata da Charbonneaux-Brabant SA nel novembre 2016 e del supporto scientifico dell'EFSA, consente l'uso dell'aceto anche come erbicida. Il provvedimento prende atto che l'aceto soddisfa, in generale, i requisiti dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per l'uso esaminato nel rapporto di riesame.

Revoca della limitazione originaria

Viene meno la precedente restrizione che autorizzava l'aceto solo come fungicida e battericida; è ammesso anche il nuovo uso come erbicida e, secondo la Commissione, sono accettabili anche altri possibili usi indicati nell'ultima versione del rapporto di riesame.

Condizioni d'uso specifiche

L'impiego dell'aceto resta subordinato alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sull'aceto (SANCO/12896/2014), in particolare nelle appendici I e II. Il richiamo alle condizioni specifiche è inserito negli allegati modificati dei regolamenti di esecuzione interessati.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1108

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1108 è sostituito nella parte relativa alla quinta colonna "Disposizioni specifiche", con il nuovo testo che richiama le condizioni del rapporto di riesame SANCO/12896/2014 e le relative appendici I e II.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato, nella tabella della parte C, riga n. 5, voce "Aceto", sostituendo il testo della sesta colonna "Disposizioni specifiche" con il medesimo richiamo alle condizioni del rapporto di riesame SANCO/12896/2014.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasostanze di basesicurezza alimentare

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