Sentenza n. 9205/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare - dell’elenco vincitori pubblicato su INPA con aggiornamento del 19/02/2026 e della graduatoria finale di merito (dagli estremi ignoti) approvati dall’Amministrazione (con i relativi atti dagli estremi ignoti anch’essi impugnati) relativi alla Sezione ICQRF (area funzionari) - profilo “Ispettore Chimico” (23 unità) - codice B.12 sedi del Sud Italia del “concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, laddove non includono il nominativo di parte ricorrente; - dell’aggiornamento della posizione personale di parte ricorrente comunicato dall’Amministrazione con il menzionato aggiornamento sul sito INPA del 19/02/2026 sulla propria Area riservata, da cui si evince il punteggio complessivo di 50,25 non “idoneo” per l’applicazione dei limiti previsti dall’art. 35, co. 5 ter, del d.lgs. n.165/2001; - dell’aggiornamento della posizione personale di parte ricorrente per la prova scritta, orale e titoli comunicato dall’Amministrazione con il menzionato aggiornamento sul sito INPA del 22/01/2026 e sull’Area riservata del candidato; - del bando di concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, pubblicato su INPA in data 28/12/2023 dalla Commissione RIPAM per conto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e “per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato” (di seguito anche “BANDO MASAF”) - Sezione ICQRF - profilo di “ISPETTORE CHIMICO” (23 unità) – codice sopra indicato -, laddove prevede all’art. 11, co. 1 e c. 5, la limitazione dei candidati idonei stabilita dall’art. 35, co. 5 ter, del Decreto legislativo n. 165/2001 (“20% dei posti messi a concorso”); - della delibera adottata dalla Commissione RIPAM e pubblicata sul sito INPA in data 26/03/2024 di modifica parziale e riapertura dei termini dei codici di concorso del Bando MASAF nei profili di ISPETTORE CHIMICO – codice di concorso sopra indicato - (art. 5), laddove lesiva; - della delibera di riadozione ora per allora del Bando MASAF pubblicata su INPA e sul sito istituzionale in data 27/02/2025 (come successivamente modificata con la delibera del 6/02/24), con cui la Commissione RIPAM, in ottemperanza alle sentenze del C.d.S. n. 9488 e n. 9489 del 26/11/24, ha emendato il “deficit” motivazionale e confermato ogni atto della menzionata procedura selettiva, laddove lesiva; di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente; nonché per l’accertamento - dell’interesse in capo alla parte ricorrente a essere inserita (o reinserita) in graduatoria tra gli idonei della graduatoria di cui alla Sezione ICQRF (area funzionari) - profilo di “ISPETTORE CHIMICO” (23 unità) – codice B.12 sedi del Sud Italia “del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”; e la conseguente condanna ex art.30 c.p.a. - dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso o, nel caso, a risarcire il danno connesso alla perdita di “chance”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e elenco dei vincitori del concorso per 23 posti di Ispettore Chimico, nella parte in cui escludono la ricorrente dagli idonei non vincitori mediante applicazione del limite del 20 per cento previsto dalla c.d. taglia idonei, nonché gli atti presupposti e conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, risultata idonea ma non vincitrice con il punteggio complessivo di 50,25, ha impugnato la graduatoria finale, gli aggiornamenti della propria posizione, il bando e gli atti di modifica e riadozione dello stesso. In primo luogo ha dedotto la violazione dell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il profilo di Ispettore Chimico fosse escluso dalla limitazione degli idonei perché riconducibile a una professione sanitaria e caratterizzato anche da funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. In secondo luogo ha sostenuto che la c.d. taglia idonei non fosse applicabile perché la procedura era stata modificata con riapertura dei termini nel 2024 e successivamente riadottata nel 2025, durante il periodo di sospensione previsto dall’art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025; in subordine ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale disposizione per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Ha infine dedotto che l’Amministrazione avrebbe ritardato colpevolmente la conclusione della procedura, determinando l’applicazione della disciplina sopravvenuta sfavorevole e lesiva dell’affidamento, della par condicio e del buon andamento. Le Amministrazioni hanno eccepito anche la carenza di interesse, contestando l’utilità concreta dell’inserimento tra gli idonei.
La decisione
Il TAR ha respinto preliminarmente l’eccezione di carenza di interesse, riconoscendo alla candidata un interesse concreto e attuale all’inserimento tra gli idonei non vincitori, in vista di eventuali scorrimenti della graduatoria. Nel merito ha respinto il primo motivo, ritenendo che l’espressione personale sanitario e sociosanitario dell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001 riguardi il personale inserito nei ruoli dell’Amministrazione sanitaria e del Servizio sanitario nazionale, non ogni dipendente esercente una professione sanitaria. L’Ispettore Chimico del Ministero dell’agricoltura è una figura tecnico-amministrativa estranea all’organizzazione sanitaria in senso proprio. Anche le funzioni di polizia giudiziaria non consentono di beneficiare della deroga relativa al personale di cui all’art. 3 d.lgs. n. 165/2001, perché rilevano solo l’ordinamento e lo status di appartenenza, non una qualifica funzionale esercitata nell’ambito del servizio. Ha respinto anche il secondo motivo: l’art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025 riguarda tassativamente le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025 e i concorsi banditi nel 2025; la riapertura dei termini nel 2024 non trasforma il concorso in una procedura bandita nel 2025. La riadozione del bando nel 2025, effettuata in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato per colmare il deficit motivazionale, ha natura meramente convalidante e non innovativa, sicché la data di riferimento resta quella della pubblicazione del bando modificato del 26 marzo 2024. Il Collegio ha escluso anche un’interpretazione estensiva o analogica della deroga, trattandosi di disciplina derogatoria di stretta interpretazione. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata: la delimitazione temporale e oggettiva della sospensione rientra nella discrezionalità legislativa e non è manifestamente irragionevole, anche in relazione all’obiettivo di rafforzamento della capacità amministrativa e al nuovo ruolo prioritario attribuito al concorso rispetto allo scorrimento. Il terzo motivo è stato respinto perché non esiste una durata massima generale e perentoria delle procedure concorsuali e il ritardo non è stato imputabile all’Amministrazione, ma ai ricorsi proposti contro il bando e alle conseguenti pronunce giurisdizionali. È stato inoltre escluso un affidamento giuridicamente tutelabile, non essendo stata individuata alcuna condotta amministrativa idonea a far confidare sulla conclusione della procedura entro il periodo di sospensione della taglia idonei. Ricorso respinto e spese compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001
«Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e sociosanitario (…) nonché del personale di cui all’articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso»
La deroga alla taglia idonei per il personale sanitario e sociosanitario riguarda il personale inserito nei ruoli dell’Amministrazione sanitaria e del Servizio sanitario nazionale, non ogni figura che eserciti una professione sanitaria in un diverso comparto amministrativo. La deroga per il personale di cui all’art. 3 riguarda categorie individuate in base allo specifico ordinamento di appartenenza e non si estende a chi svolga soltanto funzioni di polizia giudiziaria.
art. 3 d.lgs. n. 165/2001
«i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia»
L’appartenenza alle categorie speciali dipende dallo status e dall’ordinamento di appartenenza; una qualifica funzionale di polizia giudiziaria non è sufficiente.
art. 4, comma 9, d.l. 14 marzo 2025, n. 25
«Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell’anno 2024 e nell’anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell’anno 2025, non si applica il limite di cui all’articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»
La sospensione della taglia idonei opera esclusivamente nei casi temporali espressamente previsti: graduatorie approvate nel 2024 o 2025 e concorsi banditi nel 2025. La riapertura dei termini nel 2024 e la successiva riadozione meramente convalidante del bando non ampliano l’ambito applicativo della deroga.
art. 4, comma 1, d.l. n. 25/2025
«il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»
La disposizione esprime un assetto normativo volto a privilegiare il concorso quale strumento ordinario e prioritario di reclutamento, rispetto allo scorrimento delle graduatorie.
artt. 3 e 97 Cost.
La delimitazione temporale della deroga alla taglia idonei non viola i principi di uguaglianza e buon andamento quando è sorretta da una ratio oggettiva e coerente e non presenta profili di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
art. 60 c.p.a.
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata in sede di decisione della domanda cautelare, verificata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria.
art. 30 c.p.a.
La domanda di condanna al risarcimento del danno da perdita di chance è stata proposta in via conseguenziale, ma non è stata accolta per l’infondatezza della domanda principale.
Massime di principio
- Ai fini dell’esclusione dalla c.d. taglia idonei prevista per il personale sanitario e sociosanitario, rileva l’inquadramento nei ruoli dell’Amministrazione sanitaria o del Servizio sanitario nazionale, non la mera appartenenza della professionalità esercitata alle professioni sanitarie quando il concorso riguarda un diverso comparto amministrativo.
- La deroga alla taglia idonei prevista per il personale di cui all’art. 3 d.lgs. n. 165/2001 si applica in ragione dello specifico ordinamento di appartenenza e dello status giuridico del personale; il mero esercizio di funzioni di polizia giudiziaria non determina l’inclusione tra le categorie esentate.
- La sospensione della taglia idonei prevista dall’art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025 è una disciplina derogatoria di stretta interpretazione e si applica solo alle graduatorie approvate nel 2024 o nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025; la riapertura dei termini di un concorso bandito anteriormente non amplia tale ambito temporale.
- La riadozione di un bando disposta in esecuzione di un giudicato per colmare un deficit motivazionale, senza modificare sostanzialmente l’indizione della procedura, ha natura meramente convalidante e non innovativa; pertanto, ai fini della disciplina normativa applicabile, resta ferma la data del bando originario o della sua modifica sostanziale.
- L’interesse del candidato non vincitore all’inserimento nella graduatoria degli idonei è concreto e attuale quando tale collocazione può consentire futuri scorrimenti, anche se il candidato non è immediatamente destinatario di un’assunzione.
- L’allungamento dei tempi di una procedura concorsuale non integra di per sé violazione dell’affidamento o illegittimità dell’azione amministrativa, in assenza di una durata massima perentoria e di una condotta amministrativa univoca idonea a far confidare sulla conclusione entro una determinata disciplina normativa.
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