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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17640/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione solleva sette censure principali: 1) violazione dell'art. 521 c.p.p. per presunta inosservanza del principio di correlazione fra accusa e sentenza, sostenendo che i giudici di merito avrebbero ricostruito il fatto in maniera difforme (dalla vendita di pacchetti inesistenti alla dissimulazione dello stato d'insolvenza); 2) insufficienza degli 'artifizi e raggiri' necessari per la truffa, essendo i pacchetti formalmente esistenti e l'insolvenza sopravvenuta una semplice inadempienza civilistica; 3) mancanza del dolo (anche dolo eventuale) poiché l'imputato avrebbe sperato di risanare la situazione e non aveva intenzione preordinata di non adempiere; 4) errata qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto integrare il reato di insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.) e non la truffa (art. 640 c.p.); 5) vizio di motivazione nella determinazione della pena, ritenuta eccessiva rispetto alla forma di dolo accertata e alle condizioni personali; 6) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante dichiarazioni e tentativi di risarcimento e stato di indigenza; 7) vizio di motivazione nell'avere subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento delle provvisionali senza adeguata verifica della concreta capacità di pagamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare: il primo motivo (violazione art. 521 c.p.p.) è ritenuto inammissibile perché la diversa ricostruzione non costituiva fatto 'nuovo' o 'diverso' idoneo a ledere il diritto di difesa e, in ogni caso, privo di fondamento; il secondo e terzo motivi (insussistenza degli artifizi e del dolo) sono inammissibili perché generici e mera reiterazione di censure già formulate e motivatamente respinte in appello; il quarto motivo (errata qualificazione in art. 641 c.p.) è manifestamente infondato: la Corte ha rilevato la presenza di artifizi e raggiri idonei a integrare la truffa contrattuale; il quinto motivo sulla pena è infondato poiché la scelta sanzionatoria è congruamente motivata e si colloca vicina al minimo edittale; il sesto motivo (attenuanti generiche) è manifestamente infondato: il diniego è adeguatamente motivato e non illogico; il settimo motivo (sospensione condizionale subordinata al pagamento) non supera il vaglio di ammissibilità, la Corte ha ritenuto valutata positivamente la concreta possibilità di adempiere alla condizione. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; rifusione in favore delle parti civili Tinelli, Goffredo e Girolamo per complessivi euro 4.200 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso che il mutamento della ricostruzione fattuale non configura violazione del principio di correlazione se non si tratta di un fatto "nuovo" o radicalmente diverso tale da aver pregiudicato il diritto di difesa; modifiche che non incidono sulle possibilità difensive sono ammissibili

  • art. 640 cod. pen.

    La fattispecie di truffa è ritenuta integrata quando emergono artifizi e raggiri che inducono le vittime in un errore determinante per la stipula dei contratti; la 'truffa contrattuale' può sussistere anche con la stipula di pacchetti formalmente esistenti se vi sono artifici idonei a creare il ragionevole affidamento

  • art. 641 cod. pen.

    Distinto dalla truffa, il reato di insolvenza fraudolenta consiste nella mera dissimulazione dello stato di insolvenza; la Corte conferma la distinzione e rifiuta la riclassificazione se sono accertati artifizi attivi

  • art. 133 cod. pen.

    Il giudice ha ampia discrezionalità nella determinazione della pena ma deve motivare le ragioni della scelta; la Corte ritiene adeguata la motivazione quando la pena si colloca vicina al minimo edittale e sono richiamati criteri rilevanti

  • art. 62-bis cod. pen.

    Sull'applicazione delle attenuanti generiche la Corte ricorda che il diniego è insindacabile in sede di legittimità se risultante da motivazione non manifestamente illogica; non è necessario che il giudice analizzi ogni elemento favorevole purché indichi quelli ritenuti decisivi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Permette la condanna alle spese e ad un versamento in favore della Cassa delle ammende per ricorso manifestamente infondato o colposamente inammissibile; la Corte applica tale sanzione (euro 3.000)

  • artt. 606 e 609 cod. proc. pen.

    Richiamati nei principi sull'ammissibilità del ricorso per cassazione: non possono essere dedotte questioni non prospettate in appello salvo casi tassativi; ciò giustifica l'inammissibilità di rilievi nuovi non sollevati anteriormente

  • artt. 516, 518, 522 cod. proc. pen.

    Richiamate dalle regole sulle nuove contestazioni e sul 'fatto diverso' o 'nuovo': la Corte distingue fra 'fatto nuovo' (estraneo) e 'fatto diverso' (diversa qualificazione) e ritiene applicabile la modifica quando non comporta pregiudizio al contraddittorio

Massime di principio

  • Una diversa ricostruzione del fatto da parte del giudice rispetto all'imputazione formale non implica automaticamente violazione del principio di correlazione: è rilevante se la modifica abbia effettivamente pregiudicato la possibilità di difesa (fattore valutato caso per caso)
  • In casi di contratti 'non eseguiti', la distinzione tra truffa e insolvenza fraudolenta dipende dalla presenza di artifizi o raggiri: il semplice silenzio o la sopravvenuta insolvenza può configurare inadempimento civile, ma atti attivi volti a ingenerare affidamento nelle vittime possono integrare la truffa
  • Motivi di cassazione che replicano argomentazioni già dedotte e respinte in appello, senza confronto specifico con la motivazione di merito, sono generalmente inammissibili per carenza di specificità
  • La determinazione della pena richiede motivazione proporzionata all'entità della condotta; tuttavia, se la pena resta vicina al minimo edittale, la Corte accetta motivazioni anche sintetiche purché non contraddittorie
  • Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non manifestamente illogica; il giudice non deve necessariamente menzionare ogni elemento favorevole purché indichi quelli decisivi
  • La subordinazione della sospensione condizionale al pagamento di provvisionali è legittima se il giudice effettua una valutazione prognostica sulla concreta possibilità di adempimento

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