Sentenza n. 7535/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - in parte qua e limitatamente alle censure proposte, del bando con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 105 (centocinque) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area delle Elevate Professionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al D.M. registro decreti prot. n. 50 dell'8.05.2025, nonché al D.M. n. 56 del 7.07.2025, pubblicato in data 11.07.2025 (docc. 1 e 2); - di ogni clausola del bando di concorso per quanto di interesse; - di ogni altro atto e/o provvedimento comunque annesso, connesso e/o presupposto, compresi, ancorché non conosciuti, eventuali provvedimenti e atti istruttori connessi alla determinazione delle clausole del bando di gara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di concorso pubblico per 105 unità nell'Area delle Elevate Professionalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come modificato dal decreto ministeriale n. 56 del 7 luglio 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il bando, deducendo: 1) l'illegittimità della previsione che consentiva di partecipare a un solo codice concorsuale, per violazione degli artt. 3, 4 e 97 Cost. e del principio del favor partecipationis; 2) l'illegittimità delle materie previste per la prova scritta del codice EPT-02, ritenute eccessivamente ampie, eterogenee e non coerenti con le attività svolte presso specifici uffici periferici, quali Motorizzazioni e Centri Prova Autoveicoli; 3) la violazione dell'art. 3, comma 2, lett. g), d.P.R. n. 487/1994, per la mancata indicazione puntuale delle sedi di assegnazione; 4) la violazione delle norme sulla pubblicità delle procedure concorsuali, per la mancata ripubblicazione integrale del bando in una versione coordinata con le modifiche introdotte dal decreto n. 56/2025. Il Ministero ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso e ne ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità, ritenendo che la pubblicazione del decreto modificativo del 7 luglio 2025 e la riapertura dei termini per la presentazione delle domande avessero fatto decorrere un nuovo termine per l'impugnazione; il ricorso notificato il 9 ottobre 2025 è stato quindi tempestivo, considerando la sospensione feriale. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché la scelta di limitare la candidatura a un solo codice concorsuale rientra nella discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione ed è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o sproporzione. La limitazione è stata ritenuta funzionale a evitare plurime idoneità, alterazioni degli scorrimenti e ritardi nella copertura dei posti, senza impedire la partecipazione alla procedura ma imponendo soltanto un'opzione tra profili distinti. Il principio del favor partecipationis non è assoluto e deve essere bilanciato con buon andamento ed efficienza. Il secondo motivo è stato respinto perché la determinazione delle materie d'esame costituisce espressione di discrezionalità tecnica. Le materie previste per EPT-02 riflettono la natura ampia e multidisciplinare del profilo relativo ai settori civile e dei trasporti terrestri, aerei e marittimi; i ricorrenti non hanno dimostrato manifesta illogicità o incongruità, tentando sostanzialmente di sostituire la propria valutazione a quella amministrativa. Il terzo motivo è stato respinto perché l'art. 3, comma 2, lett. g), d.P.R. n. 487/1994 non richiede l'indicazione analitica delle singole sedi, essendo sufficiente l'individuazione dell'ambito territoriale, nella specie costituito dalle sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione. La successiva comunicazione delle sedi disponibili e l'assegnazione secondo l'ordine di graduatoria sono compatibili con le esigenze organizzative e con il principio meritocratico. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: non sussiste un obbligo generalizzato di ripubblicare integralmente il bando in versione coordinata, purché le modifiche siano adeguatamente pubblicizzate. La pubblicazione del decreto modificativo nelle medesime forme del bando, accompagnata dalla riapertura dei termini, ha garantito la conoscibilità delle modifiche e la possibilità di partecipare. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura contro la limitazione della partecipazione a un solo codice concorsuale; la censura è stata respinta.
art. 4 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura contro la limitazione della partecipazione a un solo codice concorsuale; la censura è stata respinta.
art. 97 Cost.
La norma giustifica l'esigenza di buon andamento e di gestione efficiente e razionale delle procedure di reclutamento, compatibile con la limitazione della candidatura a un solo codice concorsuale.
artt. 13 e 16 CCNL Funzioni Centrali 2019-2021
Richiamati per la disciplina della nuova Area delle Elevate Professionalità, caratterizzata da competenze specialistiche elevate e differenziazione dei profili.
art. 3, comma 2, lett. g), d.P.R. n. 487/1994
Non impone l'indicazione analitica delle singole sedi di servizio; è sufficiente individuare l'ambito territoriale di destinazione.
art. 35-ter, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001
La pubblicazione sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento è ritenuta idonea a garantire la piena conoscibilità delle procedure concorsuali.
art. 60 c.p.a.
null
Massime di principio
- La previsione di un bando di concorso che limiti la candidatura a un solo codice o profilo concorsuale rientra nella discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione ed è illegittima solo se manifestamente irragionevole, arbitraria o sproporzionata.
- Il principio del favor partecipationis non impone la massima estensione possibile della partecipazione quando l'Amministrazione persegua, con una limitazione ragionevole e proporzionata, finalità di buon andamento, efficienza delle graduatorie e tempestiva copertura dei posti.
- La determinazione delle materie delle prove concorsuali costituisce espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacata soltanto in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà o incongruità; la varietà delle materie non è di per sé irragionevole se coerente con un profilo professionale ampio e multidisciplinare.
- Ai fini dell'individuazione delle sedi di assegnazione in un bando di concorso, è sufficiente indicare l'ambito territoriale o organizzativo di destinazione; le singole sedi possono essere determinate successivamente in relazione alle esigenze organizzative e alle vacanze di organico, purché siano rispettati l'ordine di graduatoria e il principio meritocratico.
- La modifica di un bando di concorso non impone, in assenza di una specifica previsione normativa, la ripubblicazione integrale di una versione coordinata, quando le modifiche siano pubblicate in forme idonee a garantirne la piena conoscibilità e siano riaperti i termini per la presentazione delle domande.
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