Regolamento (UE) 2024/2611
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2611 della Commissione, del 30 settembre 2024, che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all'importazione e gli importi dei dazi addizionali all'importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione fissa, per i melassi del settore dello zucchero, i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi all’importazione e dei dazi addizionali applicabili dal 1° ottobre 2024. La misura si fonda sulla disciplina dell’OCM unica e sulle norme di esecuzione e delega relative alle importazioni nei settori dello zucchero, stabilendo i valori da utilizzare per i codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00. Esso abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2023/2092 e si applica immediatamente dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Fissazione dei prezzi rappresentativi e dei dazi all’importazione/addizionali per i melassi del settore dello zucchero, applicabili dal 1° ottobre 2024.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di melassi classificati ai codici NC 1703 10 00 (melassi di canna) e 1703 90 00 (melassi di barbabietola). Riguarda la determinazione dei prezzi rappresentativi, dei dazi all’importazione e dei dazi addizionali all’importazione per tali prodotti, con efficacia dal 1° ottobre 2024; per gli importi di dazio indicati nell’allegato, questi sostituiscono l’aliquota della tariffa doganale comune nei casi previsti. Non disciplina altri prodotti o settori diversi dal settore dello zucchero e non contiene deroghe territoriali specifiche oltre alla diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei prezzi rappresentativi, dei dazi all’importazione e dei dazi addizionali per i melassi nel settore dello zucchero
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2611 della Commissione aggiorna, per il settore dello zucchero, i valori applicabili alle importazioni di melassi classificati nei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00. La misura si inserisce nel quadro dell’OCM unica di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e della normativa di dettaglio sulle importazioni dei prodotti agricoli, con l’obiettivo di assicurare un accesso equo al mercato dell’Unione e un’applicazione immediata dei dati di mercato aggiornati.
Base normativa e logica della misura
La Commissione richiama l’articolo 182, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e le disposizioni di esecuzione e di delega contenute nei regolamenti (UE) 2023/2834 e 2023/2835. In particolare:
- il prezzo cif all’importazione dei melassi è considerato il "prezzo rappresentativo" ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834;
- i prezzi cif non riferiti alla qualità tipo devono essere adeguati in funzione della quantità di melassi offerta, secondo l’articolo 32 del medesimo regolamento;
- quando il prezzo cif rappresentativo, maggiorato del dazio applicabile, supera 8,21 EUR/100 kg, i dazi all’importazione devono essere sospesi e sostituiti dall’importo constatato dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835;
- se vi è differenza tra il prezzo limite e il prezzo cif rappresentativo, possono essere fissati dazi addizionali all’importazione ai sensi dell’articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.
Ambito di applicazione materiale
Il regolamento riguarda esclusivamente le importazioni di melassi del settore dello zucchero, distinti nei due codici NC:
- 1703 10 00, melassi di canna;
- 1703 90 00, melassi di barbabietola.
Per entrambi i prodotti sono stabiliti i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi all’importazione; non risultano previsti dazi addizionali nell’allegato allegato al regolamento.
Valori fissati nell’allegato
L’allegato contiene i valori applicabili a decorrere dal 1° ottobre 2024, espressi in EUR per 100 kg netti di prodotto considerato:
- codice NC 1703 10 00: prezzo rappresentativo 18,11 EUR; dazio all’importazione 0; dazio addizionale "-";
- codice NC 1703 90 00: prezzo rappresentativo 15,68 EUR; dazio all’importazione 0; dazio addizionale "-".
È inoltre precisato che l’importo del dazio indicato sostituisce, conformemente all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835, l’aliquota del dazio della tariffa doganale comune fissata per tali prodotti. Per entrambe le voci, gli importi sono fissati per la qualità tipo definita all’articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.
Abrogazione del precedente atto
Il regolamento abroga espressamente il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2092, che disciplinava i medesimi valori a decorrere dal 1° ottobre 2023.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, per espressa previsione, si applica dal 1° ottobre 2024. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Determinazione dei prezzi rappresentativi e dei dazi
L’articolo 1 rinvia all’allegato per i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali applicabili alle importazioni di melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00. L’allegato fissa, per 100 kg netti di prodotto considerato, 18,11 EUR per il codice NC 1703 10 00 e 15,68 EUR per il codice NC 1703 90 00; per entrambi, il dazio all’importazione è pari a 0 e non è previsto dazio addizionale.
Sostituzione dell’aliquota tariffaria comune
Per i prodotti indicati, l’importo del dazio riportato in allegato sostituisce, in conformità dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835, l’aliquota del dazio della tariffa doganale comune fissata per tali prodotti. Il regolamento richiama anche la soglia di 8,21 EUR/100 kg prevista dall’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835 per la sospensione/sostituzione dei dazi quando il prezzo cif rappresentativo maggiorato del dazio supera tale importo.
Base normativa e criteri di determinazione
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare sugli articoli 183 e 193 bis, nonché sul regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 e sul regolamento delegato (UE) 2023/2835. I considerando spiegano che il prezzo cif all’importazione dei melassi deve essere considerato prezzo rappresentativo, che i prezzi cif non riferiti alla qualità tipo devono essere adeguati in funzione della quantità offerta e che, in presenza di differenze rispetto al prezzo limite, possono essere fissati dazi addizionali all’importazione.
Abrogazione del precedente regolamento
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2092, che aveva fissato i prezzi rappresentativi e i dazi applicabili dal 1° ottobre 2023 per gli stessi codici NC.
Entrata in vigore e applicazione immediata
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I valori indicati si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2024, come espressamente riportato nell’intestazione e nell’allegato. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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