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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3089

Regolamento delegato (UE) 2024/3089 della Commissione, del 30 settembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per quanto riguarda le misure volte a ridurre le catture accidentali di delfino comune (Delphinus delphis) e di altri piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia

Normativa europea32024R3089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna l’allegato XIII del regolamento (UE) 2019/1241 per rafforzare le misure di mitigazione contro le catture accidentali di delfino comune e altri piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia. Introduce un divieto di pesca in un periodo definito del 2025 per talune categorie di navi e attrezzi, oltre a obblighi di registrazione e di monitoraggio scientifico/elettronico fino al 31 dicembre 2025. La misura si fonda sulla valutazione scientifica del CIEM e dello CSTEP e tiene conto delle raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati. Viene inoltre precisato che l’uso delle telecamere a bordo deve rispettare il GDPR e limitare quanto possibile l’identificazione delle persone fisiche.

Modifica del regolamento (UE) 2019/1241 per introdurre misure speciali nel Golfo di Biscaglia finalizzate a ridurre le catture accidentali di delfino comune e altri piccoli cetacei, con obblighi di chiusura stagionale e monitoraggio rafforzato.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nelle acque francesi fino al limite esterno della zona economica esclusiva della Francia nella sottozona CIEM 8 (Golfo di Biscaglia), con particolare riguardo ai pescherecci di lunghezza superiore a 8 metri che imbarcano reti da traino pelagiche (PTM, OTM, TM), reti a strascico a coppia (PTB), reti da circuizione a chiusura (PS), reti da posta fisse a imbrocco (GNS), reti a tramaglio (GTR) e reti combinate da imbrocco e a tramaglio (GTN). Le misure di monitoraggio si applicano a tutti i pescherecci dell’Unione per la registrazione delle catture accidentali nel giornale di pesca e, fino al 31 dicembre 2025, agli obblighi di raccolta dati tramite osservatori o sistemi di monitoraggio elettronico. Non risultano esclusioni territoriali ulteriori rispetto alla delimitazione delle acque francesi nella sottozona CIEM 8; il regolamento opera direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del regolamento (UE) 2019/1241 per la riduzione delle catture accidentali di piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia

Il regolamento delegato interviene sul quadro delle misure tecniche della pesca dell’Unione per rafforzare la protezione del delfino comune (Delphinus delphis) e di altri piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia. La Commissione motiva l’intervento richiamando la necessità, prevista dal regolamento (UE) 2019/1241, di ridurre al minimo le catture accidentali di specie marine sensibili e di dare seguito alle evidenze scientifiche del CIEM e dello CSTEP, nonché alla raccomandazione comune degli Stati membri interessati.

Contesto scientifico e presupposti dell’intervento

Il considerando evidenzia che il delfino comune è specie rigorosamente protetta e che le catture accidentali nella zona interessata rappresentano una minaccia seria. Viene richiamata una stima della popolazione nel Golfo di Biscaglia e una mortalità annua da catture accidentali superiore alla soglia di prelievo biologico potenziale (PBR). Il CIEM, nel parere del 29 giugno 2023, ha rivalutato vari scenari di mitigazione, rilevando che solo alcuni avrebbero probabilmente consentito di scendere sotto la soglia PBR, e in ogni caso soltanto in relazione alle stime di mortalità ricavate dal campionamento in mare. Il CIEM ha inoltre indicato le chiusure temporali come misura probabilmente più efficace nel breve termine e ha segnalato che l’efficacia dei dispositivi di dissuasione acustica dipende dal corretto funzionamento degli stessi.

Raccomandazione comune degli Stati membri e valutazioni tecniche

Il 20 giugno 2024 gli Stati membri del gruppo regionale per le acque sudoccidentali hanno presentato una raccomandazione comune che proponeva misure di gestione e di monitoraggio per ridurre le catture accidentali di piccoli cetacei nella sottozona CIEM 8. Le misure proposte comprendevano l’uso di dispositivi di dissuasione acustica per determinate reti e una chiusura temporale delle attività di pesca, accompagnate da obblighi di registrazione delle catture accidentali e da controlli mediante osservatori o sistemi elettronici, comprese telecamere di bordo. La raccomandazione includeva anche l’incoraggiamento alla sperimentazione di nuovi attrezzi e lo scambio di dati con il CIEM; tuttavia, la Commissione ha ritenuto di non recepire questi ultimi elementi, poiché già coperti da obblighi esistenti nel diritto dell’Unione.

Misura centrale: chiusura temporale della pesca

La modifica introdotta nell’allegato XIII del regolamento (UE) 2019/1241 prevede un divieto di pesca tra il 22 gennaio e il 20 febbraio 2025 per i pescherecci di lunghezza superiore a 8 metri che abbiano a bordo specifici attrezzi: reti da traino pelagiche (PTM, OTM), reti a strascico a coppia (PTB), reti da circuizione a chiusura (PS), reti da posta fisse a imbrocco (GNS), reti a tramaglio (GTR) e reti combinate da imbrocco e a tramaglio (GTN). Il divieto riguarda le acque francesi fino al limite esterno della zona economica esclusiva della Francia nella sottozona CIEM 8.

Obblighi di monitoraggio e registrazione

Il regolamento introduce obblighi di monitoraggio rafforzato fino al 31 dicembre 2025. Tutti i comandanti dei pescherecci dell’Unione devono registrare nel giornale di pesca, in modo separato, le catture accidentali di delfino comune e altri piccoli cetacei, a prescindere da quantità e peso. Inoltre, gli Stati membri devono raccogliere dati tramite osservatori o sistemi di monitoraggio elettronico a bordo, incluse telecamere, con una copertura minima pari:

  • ad almeno l’1% dello sforzo di pesca totale, misurato in giorni in mare, per PTM, PTB, OTM, GTR, GNS e PS impiegate durante tutto l’anno;
  • ad almeno il 5% dello sforzo di pesca totale, misurato in giorni in mare, per PTM, PTB e OTM utilizzate tra gennaio e marzo 2025.

Durante il periodo ad alto rischio di catture accidentali, la copertura di monitoraggio per GTR e GNS può essere aumentata al 2-5% dello sforzo di pesca totale misurato in giorni in mare. È inoltre previsto che i pescherecci possano essere dotati di sistemi di monitoraggio elettronici comprensivi di telecamere.

Protezione dei dati personali

La Commissione richiama espressamente il regolamento (UE) 2016/679. Le telecamere di bordo devono riprendere soltanto gli attrezzi e le aree del peschereccio in cui le catture vengono salpate, trattate e immagazzinate, nonché le zone in cui possono verificarsi catture accidentali di piccoli cetacei, evitando per quanto possibile l’identificazione di persone fisiche. Le autorità competenti devono assicurare la tempestiva anonimizzazione dei dati personali.

Rapporti con altri atti e misure ulteriori

Il regolamento lascia impregiudicate eventuali misure supplementari che la Commissione possa adottare ai sensi del diritto dell’Unione, incluse quelle connesse alla direttiva 92/43/CEE o misure d’urgenza a norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Resta salva anche la possibilità per gli Stati membri di adottare misure nazionali più severe nelle proprie acque, nel rispetto del quadro della politica comune della pesca e del regolamento (UE) 2019/1241.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione sottolinea che la rapidità dell’entrata in vigore è giustificata dalle ricadute immediate sulla pianificazione della campagna di pesca e sulle attività economiche dei pescherecci dell’Unione.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato XIII del regolamento (UE) 2019/1241

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XIII del regolamento (UE) 2019/1241 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento delegato, inserendo misure speciali per il Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM 8).

Divieto stagionale di pesca nel Golfo di Biscaglia

Per i pescherecci di lunghezza superiore a 8 metri che hanno a bordo reti da traino pelagiche (PTM, OTM), reti a strascico a coppia (PTB), reti da circuizione a chiusura (PS), reti da posta fisse a imbrocco (GNS), reti a tramaglio (GTR) o reti combinate da imbrocco e a tramaglio (GTN), è vietato pescare nelle acque francesi fino al limite esterno della ZEE francese nella sottozona CIEM 8 tra il 22 gennaio e il 20 febbraio 2025.

Obbligo di registrazione nel giornale di pesca

I comandanti di tutti i pescherecci dell’Unione devono registrare separatamente nel giornale di pesca le catture accidentali di delfino comune e di altri piccoli cetacei, indipendentemente dai quantitativi e dal peso.

Monitoraggio delle catture accidentali e copertura minima

Gli Stati membri devono raccogliere dati sulle catture di delfino comune e altri piccoli cetacei tramite osservatori o sistemi di monitoraggio elettronico a bordo, comprese telecamere, coprendo almeno l’1% dello sforzo di pesca totale (misurato in giorni in mare) per PTM, PTB, OTM, GTR, GNS e PS utilizzate lungo tutto l’anno, e almeno il 5% dello sforzo di pesca totale per PTM, PTB e OTM utilizzate da gennaio a marzo 2025.

Potenziamento del monitoraggio nel periodo ad alto rischio

Durante il periodo ad alto rischio di catture accidentali, gli Stati membri possono aumentare la copertura di monitoraggio per GTR e GNS al 2-5% dello sforzo di pesca totale (giorni in mare); inoltre i pescherecci possono essere dotati di sistemi di monitoraggio elettronici comprensivi di telecamere.

Durata delle misure di monitoraggio

Le misure di monitoraggio si applicano fino al 31 dicembre 2025.

Tutela dei dati personali nell’uso delle telecamere

L’uso di telecamere a bordo deve rispettare il regolamento (UE) 2016/679. Le immagini devono riguardare soltanto gli attrezzi e le parti del peschereccio in cui le catture vengono salpate, trattate e immagazzinate e le aree in cui possono verificarsi catture accidentali, evitando per quanto possibile l’identificazione di persone fisiche; le autorità competenti devono garantire la tempestiva anonimizzazione dei dati personali.

Rapporto con altre misure UE e nazionali

Il regolamento lascia impregiudicate eventuali misure supplementari adottabili dalla Commissione ai sensi del diritto dell’Unione, incluse quelle connesse alla direttiva 92/43/CEE o all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per ragioni di urgenza, nonché eventuali misure nazionali più severe adottabili dagli Stati membri nelle loro acque.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marineprotezione degli ecosistemi marinitutela della fauna marinaprotezione dei dati

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