Regolamento (UE) 2024/3085
Regolamento delegato (UE) 2024/3085 della Commissione, del 30 settembre 2024, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le pratiche enologiche autorizzate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il quadro tecnico UE sulle pratiche enologiche autorizzate alla luce del progresso tecnico e delle più recenti risoluzioni OIV. Interviene soprattutto sugli allegati I e III del regolamento delegato (UE) 2019/934, chiarendo condizioni d’uso, supervisioni professionali, riferimenti a schede OIV e allineando alcune denominazioni di additivi al diritto alimentare UE. Modifica inoltre gli elenchi delle DOP spagnole e portoghesi ammesse a beneficiare di specifiche deroghe per i vini liquorosi e introduce una nuova elencazione per alcuni vini con titolo alcolometrico effettivo inferiore a 15 % vol.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2019/934 aggiornando le pratiche e i composti enologici autorizzati, nonché gli elenchi di vini liquorosi e di denominazioni di origine protette beneficiarie di deroghe tecniche.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore vitivinicolo nell’Unione europea che producono, conservano, trattano o immettono sul mercato prodotti vitivinicoli rientranti nell’ambito del regolamento (UE) n. 1308/2013, con particolare riferimento alle pratiche enologiche autorizzate e ai composti enologici elencati nel regolamento delegato (UE) 2019/934. Incide inoltre sui vini liquorosi a denominazione di origine protetta e sulle deroghe relative a titolo alcolometrico, titolo alcolometrico effettivo e limiti di anidride solforosa per alcune DOP francesi, spagnole e portoghesi. Prevede una disciplina transitoria per i prodotti ottenuti prima della data di applicazione, consentendone l’immissione in libera pratica fino a esaurimento scorte.
Regolamento delegato (UE) 2024/3085 – modifica del regolamento delegato (UE) 2019/934
Il regolamento aggiorna la disciplina UE sulle pratiche enologiche autorizzate e sui composti enologici utilizzabili nella filiera vitivinicola, in coordinamento con il regolamento (UE) n. 1308/2013 e con le più recenti risoluzioni dell’OIV. L’intervento mira sia ad adeguare le norme al progresso tecnico sia a chiarire e correggere alcuni riferimenti tecnici, evitando ambiguità applicative per gli operatori.
Contesto e finalità
Le premesse evidenziano che il regolamento delegato (UE) 2019/934 disciplina, tra l’altro, le zone viticole in cui è possibile l’aumento del titolo alcolometrico, le pratiche enologiche autorizzate, le restrizioni in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la pubblicazione delle schede OIV. La Commissione interviene perché varie tabelle e appendici devono essere aggiornate in relazione alle risoluzioni OIV del 2022 e del 2023, nonché per chiarire il coordinamento con il diritto UE sugli additivi alimentari e sui materiali a contatto con alimenti.
Modifiche alle pratiche enologiche autorizzate
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/934. La parte A, tabelle 1 e 2, è sostituita integralmente per recepire aggiornamenti tecnici, tra cui:
- chiarimento delle voci sui trattamenti termici e sui trattamenti con il freddo, con note esplicative che elencano le categorie generali corrispondenti alle schede OIV;
- aggiornamento della flottazione, ora riferita all’uso di azoto, argon o arieggiamento, in coerenza con la risoluzione OIV-OENO 708-2022;
- aggiornamento del trattamento dei vini mediante tecnologia a membrana abbinata all’adsorbimento su carbone attivo o sfere adsorbenti di stirene-divinilbenzene, con soppressione dell’appendice 10 e mantenimento, nella voce 18, dell’obbligo di conformità delle membrane alla normativa UE e nazionale sui materiali a contatto con alimenti;
- revisione delle condizioni e dei riferimenti OIV di numerose sostanze e processi, tra cui fibre vegetali selettive, gomma arabica, enzimi, tannini, processi ad alta pressione, ultrasuoni, campi elettrici pulsati e passaggio su sfere adsorbenti di stirene-divinilbenzene.
Supervisione professionale e requisiti di trasparenza
Per talune pratiche l’intervento rende esplicito il requisito della supervisione da parte di un enologo o di un tecnico qualificato/specializzato. Il considerando specifica che ciò riguarda, in particolare, alcune voci della tabella 1 e la voce 6.12 della tabella 2, in ragione dell’importanza del controllo professionale per la sicurezza degli operatori e per la sicurezza e qualità degli alimenti. Il nuovo testo chiarisce quindi una parte di disciplina che in alcuni casi era già desumibile dalle schede OIV, ma non era formulata in modo uniforme nel regolamento UE.
Correzioni, soppressioni e allineamenti tecnici
Numerose modifiche sono di natura puntuale ma rilevanti per l’operatività:
- per l’acido ascorbico, il contenuto massimo nel vino immesso in commercio è portato a 300 mg/l, in coerenza con le schede OIV richiamate;
- la cellulosa in polvere è aggiunta tra gli attivatori della fermentazione, chiarendo che coincide con la cellulosa alimentare;
- viene soppresso l’errato numero E 342 associato all’idrogenofosfato di diammonio;
- i tannini sono allineati alle nuove monografie OIV per le sottoclassi specifiche, con applicazione nell’Unione della sola sezione 2 di tali monografie fino al completamento della revisione OIV;
- per gli enzimi, vengono corretti riferimenti e denominazioni, in particolare per la xilanasi (emicellulasi), la betaglucanasi e la beta-glucanasi;
- la voce 7.8 è soppressa;
- le designazioni dei caramelli E 150a, E 150b, E 150c ed E 150d sono rese coerenti con il regolamento (CE) n. 1333/2008, mediante voci distinte;
- per alcune sostanze si eliminano riferimenti ridondanti alle schede del Codex enologico OIV quando le specifiche sono già disciplinate dal regolamento (UE) n. 231/2012.
Pratiche e sostanze con condizioni specifiche di utilizzo
Il nuovo testo conserva e, in alcuni casi, rafforza la struttura delle condizioni d’uso. Tra gli elementi di interesse pratico per gli operatori:
- i composti enologici sono utilizzabili nel rispetto delle schede OIV indicate e, ove previsto, di ulteriori limiti o condizioni dell’allegato I;
- diversi trattamenti devono essere registrati ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- per alcune sostanze restano limiti quantitativi puntuali, ad esempio il solfato di calcio con massimo 2 g/l, l’acido citrico con massimo 1 g/l nel vino trattato immesso in commercio, il bisolfito di ammonio con massimo 0,2 g/l espresso in sali, e l’impiego dei composti di rame con il limite di 1 g/hl e vincoli sul tenore residuo di rame.
Modifiche relative ai vini liquorosi e alle deroghe
L’allegato III è oggetto di una riforma mirata. Viene introdotto un punto 2 bis nella sezione B per l’elenco dei vini liquorosi a DOP che possono beneficiare della deroga sul titolo alcolometrico effettivo minimo di 14 % vol, e viene modificato il punto 5, lettera b), per i vini liquorosi con titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 17,5 % vol ma non inferiore a 15 % vol. È inoltre inserito un punto 5 bis, che chiarisce che, quando la deroga riguarda solo alcuni prodotti della stessa DOP, l’elenco di tali prodotti deve risultare dal disciplinare della denominazione.
La limitazione temporale al 1o gennaio 1985 è soppressa, poiché non più giustificata alla luce dell’evoluzione delle tecniche di produzione e dell’emersione di nuove DOP dopo tale data.
Aggiornamenti nazionali: Spagna, Portogallo e Francia
Per la Spagna il regolamento aggiorna gli elenchi delle DOP ammesse a beneficiare delle varie deroghe per i vini liquorosi, includendo espressamente «Lebrija» in più punti e sostituendo le vecchie tabelle con elenchi rivisti. Per il Portogallo, la disciplina è semplificata sostituendo la tabella relativa con la denominazione di origine protetta «Porto – Port».
Inoltre, per i vini bianchi francesi aventi diritto a specifiche DOP, il testo sostituisce il secondo trattino del punto 2, lettera c), sezione A, parte B, allegato I, includendo varie denominazioni che possono raggiungere un tenore massimo di anidride solforosa di 300 mg/l. Tra queste figurano, tra le altre, Bordeaux supérieur, Graves de Vayres, Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire per i vini «moelleux», Premières Côtes de Bordeaux, Côtes de Bergerac, Côtes de Montravel, Gaillac «doux» o «vendanges tardives», Rosette, Savennières e Corrèze «Vin de paille».
Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che i prodotti vitivinicoli ottenuti prima della data di applicazione del regolamento, se conformi alle norme previgenti, possano essere immessi in libera pratica per il consumo umano fino a esaurimento delle scorte. L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle pratiche enologiche autorizzate
L’allegato I, parte A, del regolamento delegato (UE) 2019/934 è sostituito nelle tabelle 1 e 2 per recepire il progresso tecnico e varie risoluzioni OIV del 2022-2023. Sono chiariti i trattamenti termici e quelli con il freddo tramite note esplicative; viene aggiornato l’uso della flottazione, del trattamento dei vini mediante tecnologia a membrana con adsorbimento su carbone attivo o sfere adsorbenti di stirene-divinilbenzene, dei composti enologici e di diverse sostanze, enzimi e additivi.
Supervisione di enologo o tecnico qualificato
Per alcune pratiche enologiche è espressamente richiesto che l’esecuzione avvenga sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato/specializzato. Il regolamento rende più trasparente tale requisito per le voci 13, 14, 15, 17, 18 e 20 della tabella 1 e per la voce 6.12 della tabella 2, oltre a confermare il requisito per altre pratiche già disciplinate dalle appendici o dalle schede OIV.
Allineamento alle schede OIV e ai codici internazionali
Numerose voci sono aggiornate per allineare le condizioni d’uso alle schede OIV vigenti: tra queste la flottazione con argon, il trattamento con fibre vegetali selettive, la gomma arabica, gli enzimi (xilanasi, betaglucanasi, beta-glucanasi), i tannini, i processi ad alta pressione, gli ultrasuoni, i campi elettrici pulsati e il passaggio su sfere adsorbenti di stirene-divinilbenzene. In più, per varie sostanze si sopprimono riferimenti ridondanti al Codex OIV quando le specifiche sono già coperte dal regolamento (UE) n. 231/2012.
Correzioni puntuali su sostanze e limiti di uso
Vengono corretti o precisati diversi aspetti: il limite del contenuto di acido ascorbico nel vino trattato è adeguato a 300 mg/l; la cellulosa alimentare/cellulosa in polvere è ricondotta agli attivatori di fermentazione; è eliminato l’errato numero E 342 per l’idrogenofosfato di diammonio; le designazioni dei caramelli E 150a, E 150b, E 150c ed E 150d sono rese conformi al regolamento (CE) n. 1333/2008; la voce sugli enzimi emicellulasici è riallineata sulla xilanasi; la voce 7.8 è soppressa.
Modifiche alle deroghe per i vini liquorosi
L’allegato III è modificato per creare un elenco distinto dei vini liquorosi a DOP che beneficiano della deroga relativa al titolo alcolometrico effettivo minimo di 14 % vol, e per aggiornare l’elenco dei vini liquorosi a DOP con titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 17,5 % vol ma non inferiore a 15 % vol. Viene inoltre soppressa la limitazione temporale al 1o gennaio 1985 per alcune deroghe e ristrutturata la disciplina delle tabelle nazionali, con aggiornamenti specifici per Spagna e Portogallo.
Aggiornamento delle DOP spagnole e portoghesi
Per la Spagna sono aggiornati gli elenchi delle denominazioni ammesse nelle diverse sezioni dell’appendice 1 e dell’appendice 2, includendo tra l’altro Lebrija e, per alcune deroghe, specifiche denominazioni come Condado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Málaga, Montilla-Moriles, Priorato, Rueda e Tarragona. Per il Portogallo la voce è sostituita con la denominazione di origine protetta «Porto – Port».
Deroga per i vini bianchi francesi con SO2 fino a 300 mg/l
Viene sostituito il secondo trattino della lettera c) del punto 2, sezione A, parte B, allegato I, includendo i vini bianchi DOP francesi che possono beneficiare del tenore massimo di anidride solforosa pari a 300 mg/l, tra cui Bordeaux supérieur, Graves de Vayres, Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire per i vini «moelleux», Premières Côtes de Bordeaux, Côtes de Bergerac, Côtes de Montravel, Gaillac «doux» o «vendanges tardives», Rosette, Savennières e Corrèze «Vin de paille».
Disposizioni transitorie, entrata in vigore e applicazione
I prodotti vitivinicoli ottenuti prima della data di applicazione del regolamento e conformi alle norme previgenti possono essere immessi in libera pratica per il consumo umano fino a esaurimento delle scorte. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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