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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2615

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2615 della Commissione, del 30 settembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Garda

Normativa europea32024R2615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2615 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta «Garda». La decisione è adottata nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, dopo la pubblicazione della domanda presentata dall’Italia e in assenza di opposizioni. Il provvedimento produce effetti diretti negli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione della DOP «Garda».

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta «Garda» e incide sulla modifica del relativo disciplinare di produzione, approvando la variazione non minore pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Riguarda quindi gli operatori della filiera interessata dalla DOP, nel territorio dell’Unione, con effetti diretti in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore. Il testo non disciplina esclusioni specifiche, ma si limita ad approvare la modifica richiesta dall’Italia e già oggetto di pubblicazione e procedura di opposizione.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP «Garda"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2615 della Commissione attua il regolamento (UE) 2024/1143 in materia di indicazioni geografiche e approva una modifica non minore del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda». La misura segue la pubblicazione della domanda presentata dall’Italia e si fonda sull’assenza di opposizioni nel procedimento previsto dalla normativa UE.

Contesto normativo e procedurale

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2024/1143, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2, quale base giuridica del presente regolamento di esecuzione. Nei considerando si precisa che la domanda di approvazione della modifica non minore era stata presentata dall’Italia e ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; per questo era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 4, e dell’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Esito della procedura di opposizione

La Commissione afferma che non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di approvazione di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. In ragione di tale esito, la Commissione ritiene opportuno approvare la domanda.

Effetto sostanziale: modifica del disciplinare

L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla DOP «Garda». Il regolamento non riproduce il contenuto tecnico della modifica, ma rinvia alla versione pubblicata del disciplinare modificato.

Entrata in vigore e applicazione

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura vincolante in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati per gli operatori interessati dalla DOP «Garda» a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare DOP «Garda»

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione di origine protetta «Garda». Si tratta di una modifica qualificata come non minore, approvata dalla Commissione nell’ambito della disciplina sulle indicazioni geografiche prevista dal regolamento (UE) 2024/1143.

Presupposti procedurali e assenza di opposizioni

I considerando precisano che la domanda di approvazione, presentata dall’Italia e ricevuta prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, era stata già pubblicata ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 4, e dell’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione rileva inoltre che non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di modifica non minore ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e efficacia diretta

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre previsto che il regolamento sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheagricolturadenominazioni di origine protettaqualità dei prodotti agricoli

Testo integrale

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