Regolamento (UE) 2024/2614
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2614 della Commissione, del 30 settembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'iscrizione di un'indicazione geografica nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione [Lorraine (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione iscrive l’indicazione geografica protetta "Lorraine" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. La Commissione constata che la domanda, presentata dalla Francia e pubblicata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, non ha ricevuto opposizioni. L’atto ha natura applicativa e si limita a disporre la registrazione e a fissarne l’entrata in vigore.
Iscrizione dell’indicazione geografica protetta "Lorraine" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143, dell’indicazione geografica protetta "Lorraine". Riguarda quindi la tutela di un’indicazione geografica relativa a un prodotto agricolo, nell’ambito della procedura unionale di iscrizione; non contiene esclusioni specifiche, ma si limita al caso concreto della domanda presentata dalla Francia e già pubblicata senza opposizioni.
Iscrizione dell’indicazione geografica "Lorraine" (IGP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2614 della Commissione dà attuazione al nuovo quadro sulle indicazioni geografiche introdotto dal regolamento (UE) 2024/1143. L’atto conclude il procedimento amministrativo di registrazione dell’indicazione geografica protetta "Lorraine", prendendo atto dell’assenza di opposizioni e ordinandone l’iscrizione nel registro dell’Unione.
Contesto normativo e presupposti della registrazione
La Commissione richiama l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, quale base giuridica del presente regolamento di esecuzione. Nei considerando viene precisato che la domanda di registrazione di "Lorraine", presentata dalla Francia e ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Assenza di opposizioni
La Commissione evidenzia che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, disposizione resa applicabile alla domanda tramite l’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Tale circostanza consente di procedere alla registrazione senza ulteriori passaggi contenziosi o istruttori.
Effetto dispositivo: iscrizione nel registro dell’Unione
L’articolo 1 dispone in termini diretti che l’indicazione geografica "Lorraine" (IGP) è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Il regolamento non disciplina altri profili sostanziali dell’IGP, ma si limita all’effetto costitutivo di registrazione a livello unionale.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadita la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata nel sistema giuridico dell’Unione.
Disposizioni principali
Iscrizione nel registro dell’Unione
L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica "Lorraine" (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Presupposti procedurali richiamati nei considerando
La domanda di registrazione, presentata dalla Francia e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Non essendo stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile tramite l’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento, la Commissione procede alla registrazione.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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