Regolamento (UE) 2024/2610
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2610 della Commissione, del 30 settembre 2024, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative a Israele e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell’evoluzione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Israele e negli Stati Uniti. Da un lato, introduce/rafforza restrizioni per alcune zone di Israele a seguito di un nuovo focolaio nel Distretto settentrionale; dall’altro, sospende o reintroduce l’autorizzazione all’ingresso nell’Unione per specifiche zone statunitensi, distinguendo tra aree ancora soggette a restrizione e aree per le quali la Commissione ritiene cessato il rischio. Le modifiche sono rese applicabili con urgenza per evitare perturbazioni degli scambi e proteggere la sanità animale dell’Unione.
Modifica gli elenchi UE di paesi/zone autorizzati per l’ingresso di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, aggiornando le restrizioni per Israele e gli Stati Uniti in relazione all’HPAI.
Ambito di applicazione
Si applica agli scambi verso l’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle voci relative a Israele e agli Stati Uniti, con effetti territorialmente limitati alle zone specificamente indicate negli allegati modificati. È applicabile dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2610 della Commissione
Il regolamento aggiorna gli elenchi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per riflettere la situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Israele e negli Stati Uniti. La Commissione interviene in base al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, con finalità di tutela della sanità animale dell’Unione e di prevenzione di perturbazioni ingiustificate degli scambi.
Contesto normativo
Il quadro di riferimento è quello della normativa UE in materia di sanità animale: per l’ingresso nell’Unione, animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da paesi terzi, territori o loro zone inclusi negli elenchi di cui all’articolo 230 del regolamento (UE) 2016/429 e devono rispettare le condizioni sanitarie fissate dal regolamento delegato (UE) 2020/692. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi autorizzativi, suddivisi per specie e categorie di prodotti, e il presente atto ne aggiorna due allegati specifici: l’allegato V e l’allegato XIV.
Ambito materiale delle modifiche
Le modifiche riguardano:
- l’allegato V, relativo alle partite di pollame e materiale germinale di pollame;
- l’allegato XIV, relativo alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Le categorie interessate sono quelle indicate nelle tabelle degli allegati, tra cui BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 per l’allegato V e POU, RAT e GBM per l’allegato XIV. Le regole operative si traducono nell’aggiornamento delle condizioni specifiche e delle zone autorizzate o sospese all’importazione.
Israele: aggiornamento per un nuovo focolaio di HPAI
La Commissione prende atto che Israele ha notificato il 4 settembre 2024 la conferma di un focolaio di HPAI H5N1 in uno stabilimento avicolo di tacchini situato nel Distretto settentrionale. In risposta, il regolamento aggiunge per le zone pertinenti la condizione specifica "P1" nella colonna 4 della tabella della parte 1, sezione B, degli allegati V e XIV del regolamento 2021/404.
Per Israele, nell’allegato V la voce è sostituita con una nuova formulazione che mantiene le condizioni specifiche "P1, P2" per le zone indicate. Analogamente, nell’allegato XIV la voce per Israele viene sostituita e articolata per categorie di prodotto, con le condizioni:
- IL-0: RAT con "P1, P2";
- GBM con "P1, P2";
- IL-1: POU con "N, P1";
- IL-2: POU con "P1, P2".
Stati Uniti: nuove restrizioni e ripristino dell’autorizzazione per alcune zone
Per gli Stati Uniti, la Commissione considera le informazioni epidemiologiche ricevute in merito a focolai di HPAI in vari Stati, nonché le misure adottate dall’autorità veterinaria statunitense, inclusa la creazione di zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e la politica di abbattimento totale con successiva pulizia e disinfezione.
La valutazione della Commissione porta a due esiti distinti:
- per le zone soggette a restrizioni in California e Florida, l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna è sospeso;
- per le altre zone statunitensi oggetto di aggiornamento, la Commissione ritiene adeguate le garanzie fornite e reintroduce l’autorizzazione all’ingresso, aggiornando gli allegati V e XIV.
Aggiornamenti puntuali delle zone statunitensi
Nel dettaglio, l’allegato V sostituisce le righe relative a diverse zone statunitensi già elencate, con aggiornamento delle date e delle condizioni specifiche (in particolare "N, P1" oppure altre combinazioni previste dalla tabella). Sono inoltre aggiunte due nuove zone:
- US-2.678, Stato della California, Merced County, zona circolare di raggio 10 km con punto nord alle coordinate 120.7901850°W 37.4445084°N;
- US-2.679, Stato della Florida, Orange County, zona circolare di raggio 10 km con punto nord alle coordinate 81.2745525°W 28.6759464°N.
L’allegato XIV riproduce l’aggiornamento per le stesse zone, specificando per le categorie POU, RAT e GBM le relative condizioni (ad esempio "N, P1" e "GBM P1") e inserendo anch’esso le zone US-2.678 e US-2.679.
Finalità e urgenza dell’intervento
La Commissione motiva l’intervento con la necessità di tenere conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica e di evitare inutili perturbazioni degli scambi con Israele e gli Stati Uniti. Per questa ragione le modifiche sono adottate con urgenza e diventano applicabili dal giorno successivo alla pubblicazione.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e opera mediante la modifica immediata degli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Israele: aggiornamento delle condizioni specifiche per HPAI
Nell’allegato V, parte 1, sezione B, la voce relativa a Israele è sostituita introducendo la condizione specifica "P1" per le zone pertinenti, in relazione al focolaio di HPAI H5N1 notificato il 4 settembre 2024 nel Distretto settentrionale. Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, la voce per Israele è aggiornata in modo coerente, mantenendo le condizioni di autorizzazione e sospensione per le diverse categorie di prodotti.
Stati Uniti: revisione delle zone interessate da HPAI
Per gli Stati Uniti, gli allegati V e XIV sono modificati per diverse zone identificate con codici US-2.641, US-2.643, US-2.645, US-2.647, US-2.655, US-2.657, US-2.660, US-2.661, US-2.663, US-2.664, US-2.665, US-2.671, US-2.673, US-2.674 e US-2.675, aggiornando le relative condizioni di ingresso e le date di riferimento. Sono inoltre inserite due nuove zone, US-2.678 (California, Merced County) e US-2.679 (Florida, Orange County), corrispondenti a zone circolari di raggio 10 km attorno ai focolai notificati il 18 settembre 2024.
Categorie di prodotti interessate dalle restrizioni
Le modifiche incidono sulle categorie di animali/prodotti indicate nelle tabelle degli allegati: nell’allegato V, BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20; nell’allegato XIV, POU, RAT e GBM, con le relative combinazioni di autorizzazione e condizioni specifiche (N, P1, P2).
Decorrenza e applicazione immediata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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