Cassazione Penale, Sentenza n. 7098/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne inflitte in appello per il reato di cui all'art. 390 c.p. (procura di inosservanza di pena) e, per Morabito, anche per l'art. 378 c.p.; deducevano in particolare: 1) erronea qualificazione come reato di condotte ritenute di mera solidarietà familiare (trasferimenti, incontri con la moglie, assistenza materiale/affettiva); 2) illegittimità dell'uso di intercettazioni in appello senza indicazione di natura (ambientale/telefonica), RIT, data e ora; 3) mancata individuazione di un aiuto concreto e causalmente idoneo a sottrarre il latitante all'esecuzione della pena; 4) vizio nella determinazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche (artt. 62-bis e 133 c.p.). Morabito inoltre contestava la sussistenza sia dell'art. 390 sia dell'art. 378 in relazione alla sua presunta ospitalità e ai servizi di «perlustrazione".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure: le intercettazioni erano già adeguatamente documentate nella sentenza di primo grado (con numeri utenze, RIT, orari e giorni) e la sentenza d'appello si era basata sulle stesse risultanze; il giudice di legittimità non può riesaminare il merito e sovrapporre una nuova valutazione della prova. Sulla fattispecie sostanziale, la Corte ha confermato che le condotte (uso coordinato di più autovetture, staffette, trasferimenti, accorgimenti logistici, utilizzo di vetture pulite/noleggiate, monitoraggio e perlustrazioni) erano idonee e funzionalmente collegate all'intento del latitante di sottrarsi all'esecuzione della pena, integrando gli estremi dell'art. 390; analoghe conclusioni sono state ritenute fondate per Morabito anche in relazione alla fornitura di ospitalità e ai servizi logistici (capo E/F e art. 378). I motivi sul diniego delle attenuanti generiche sono stati giudicati privi di specificità: la motivazione del giudice di merito è risultata adeguata. Perciò i ricorsi sono stati respinti; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie previste (art. 616 c.p.p.), senza che emergessero ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 390 cod. pen.
Il reato richiede un'attività volontaria del terzo diretta a eludere l'esecuzione della pena; l'aiuto integra il reato solo se causalmente collegato all'intenzione del condannato di sottrarsi all'esecuzione. Condotte organizzative (trasferimenti coordinati, staffette, uso di auto non tracciabili, cautele logistiche) configurano l'aiuto idoneo a realizzare la fattispecie.
art. 378 cod. pen.
Richiede un contributo materiale idoneo ad aiutare la persona a eludere le investigazioni; nel caso valutato la fornitura di ospitalità, i servizi di esplorazione e gli spostamenti quotidiani con cautele sono stati ritenuti tali da integrare il reato.
art. 62-bis cod. pen.
Regola la concessione delle attenuanti generiche; il giudice di merito deve indicare gli elementi di preponderante rilevanza ostativi alla concessione. Non è obbligato a rispondere a ogni singola istanza difensiva se la motivazione complessiva è esaustiva.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego di attenuanti, purché motivata.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Cassazione: vieta la rinnovazione della valutazione del merito dei fatti; la Corte non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e, in caso, l'applicazione di sanzioni pecuniarie per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; la Corte ha disposto l'addebito delle spese e la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La mera relazione familiare o l'assistenza affettiva non escludono automaticamente la responsabilità se le condotte concrete (organizzazione di spostamenti, uso di staffette, vetture non identificabili, perlustrazioni, ospitalità con cautele) sono causalmente idonee a sottrarre il condannato all'esecuzione della pena.
- Le intercettazioni possono essere legittimamente utilizzate in appello anche se la corte d'appello non ripete tutte le indicazioni tecniche, purché tali elementi risultino integralmente dalla sentenza di primo grado a cui la motivazione di appello rinvia; la difesa deve tempestivamente eccepire eventuali vizi specifici.
- In Cassazione è precluso riesaminare il merito e rinnovare la valutazione della prova: si impugnano vizi di diritto o carenze logico-giuridiche della motivazione, non la diversa interpretazione delle stesse prove.
- Per integrare art. 390 o 378 è necessaria la prova di un aiuto concreto e della sua funzionale incidenza sull'ottenimento dell'obbiettivo di sottrazione all'esecuzione o alle indagini; elementi descrittivi di un sistema protettivo (turni, perlustrazioni, multiple autovetture, spostamenti notturni/serali) sono indici rilevanti.
- Il giudice di merito non è tenuto a rispondere punto per punto a tutte le deduzioni difensive sulle attenuanti generiche: è sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilievo contrapposti alla concessione delle stesse.
- Le censure generiche o prive di specificità (es.: richiesta di mero ripensamento rispetto alla valutazione probatoria) sono di regola inammissibili in Cassazione.
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