Cassazione Penale, Sentenza n. 25537/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna in relazione a due capi: capo A) bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere consigliato e favorito, quale consulente e poi liquidatore, la stipula di contratti (estimatorio e di affitto d'azienda) mediante i quali venivano trasferiti azienda e merci dalla Autoricambi Tassara s.r.l. alla neocostituita Tassara s.r.l., sostenendo di essersi limitato a proporre soluzioni finalizzate a salvare l'attività (anche proponendo strumenti di ristrutturazione come art. 182-bis e concordato) e di non aver avuto coscienza di un proposito distrattivo; contesta inoltre l'esistenza del dolo e del suo contributo materiale o morale, nonché vizi di valutazione delle prove e travisamento delle dichiarazioni rese. Capo B) riguarda la distrazione di rimanenze di magazzino e la distrazione di euro 185.030,55 mediante assegni: il ricorrente contesta l'elemento soggettivo, la mancata prova della consegna degli assegni a lui, la valida giustificazione delle somme come compensi per consulenza episodica e la rilevanza probatoria di trascrizioni di messaggi whatsapp e delle dichiarazioni dei coimputati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile/manifestamente infondato e ha rigettato tutti i motivi. Ha confermato la ricostruzione del giudice di merito secondo cui Deni ha partecipato alla bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) consigliando e contribuendo all'operazione di trasferimento fittizio di azienda e merci attraverso contratti che, seppur formalmente apparenti, erano finalizzati a sottrarre i beni alla garanzia dei creditori; il dolo è stato ritenuto provato anche per il comportamento omissivo posto in essere quando Deni assunse la carica di liquidatore (non esigendo i canoni e non ricostruendo i rapporti patrimoniali). Quanto al capo B), la Corte ha ritenuto sufficienti le dichiarazioni dei coimputati corroborate da altri elementi (incassi mediante soggetti collegati, messaggi whatsapp, attività per la costituzione della T.S. Ricambi) per affermare la partecipazione di Deni sia alla distrazione delle merci sia alla distrazione della somma indicata; ha inoltre ritenuto ammissibile la prova dei messaggi whatsapp. Ha respinto le doglianze sulla motivazione della misura della pena ritenendo la motivazione adeguata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese processuali (e a confermare le condanne inflitte in grado di merito).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Riferita alla partecipazione al reato: la Corte ha ritenuto provato il concorso morale e materiale del ricorrente nella commissione della bancarotta fraudolenta
art. 223 r.d. n. 267/1942
art. 223, primo comma, r.d. n. 267 del 1942
Norma sul reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Corte ha ritenuto sussistere gli elementi tipici (distrazione di beni aziendali e scopo di pregiudizio dei creditori) per il capo A
art. 216 r.d. n. 267/1942
art. 216, primo comma, r.d. n. 267 del 1942
Definisce le condotte di distrazione in ambito fallimentare; la Corte l'ha applicata alle distrazioni di merci e somme contestate nel capo B
art. 182-bis legge fallimentare
Richiamata come strumento di ristrutturazione che il ricorrente sosteneva di aver prospettato; la Corte ha ritenuto che la mera proposta di strumenti di ristrutturazione non esclude la partecipazione a condotte distrattive se emerge la consapevolezza del proposito criminoso
art. 606 c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma sui motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o manifestamente infondati
art. 192 c.p.p.
Regole sulla valutazione delle dichiarazioni accusatorie; la Corte ha ammesso l'utilizzo delle dichiarazioni dei coimputati purché vi siano riscontri/convergenze e se l'appellante non aveva dedotto in appello vizi sulla attendibilità
art. 20 d.lgs. n. 82/2005
art. 20 d.lgs. n. 82 del 7/3/2005
Disciplina i requisiti della scrittura privata informatica; la Corte ha ritenuto che la riproduzione fotografica di messaggi whatsapp sia ammissibile come documento ai sensi dell'art. 234 c.p.p., non essendo necessario applicare i requisiti formali dell'art. 20 per la loro acquisizione come prova
art. 234 cod. proc. pen.
Definisce i documenti ai fini processuali; la Corte ha ricordato che sms/whatsapp possono essere qualificati come documenti acquisibili anche tramite riproduzione fotografica
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale in ordine all'entità del danno e sufficiente il richiamo agli elementi dell'art. 133 trattandosi di pena base entro il limite edittale
Massime di principio
- Consigliare o predisporre strumenti contrattuali che permettono il trasferimento dell'azienda e delle merci verso soggetti terzi, se effettuato con consapevolezza che la controprestazione non sarà corrisposta e con l'effetto di pregiudicare i creditori, può integrare concorso in bancarotta fraudolenta anche se il consulente non ha materialmente redatto i contratti
- Il comportamento omissivo del liquidatore (es. non esigere canoni o non ricostruire i rapporti patrimoniali) può costituire indizio del dolo, se tale omissione si collega logicamente alla volontà di permettere la distrazione dei beni
- Le dichiarazioni accusatorie dei coimputati sono utilizzabili come prova se corredate da riscontri o se risultano confermate da elementi convergenti; la loro utilizzabilità può essere esclusa solo con specifiche e tempestive doglianze in grado di impugnare la credibilità in sede di gravame
- I messaggi whatsapp e sms possono essere acquisiti come documenti processuali (art. 234 c.p.p.) anche tramite riproduzione fotografica; dunque la loro ammissibilità non è preclusa dall'assenza della formale certificazione prevista per alcune scritture informatiche (art. 20 d.lgs. n.82/2005)
- In sede di legittimità è limitato il riesame del merito e della valutazione probatoria: il ricorso per cassazione non può assurgere a nuovo grado di valutazione dei fatti, salvo vizi di legge o motivazionali rilevanti
- Sul punto del quantum della pena, se la pena base è contenuta entro i limiti edittali la motivazione può ritenersi adeguata con un rinvio agli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen.; una motivazione più ampia è richiesta solo per scostamenti significativi dal minimo edittale
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